Articolo 1 della Legge 5 luglio 1964, n. 625
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18 agosto 1964
Art. 1. Articolo unico.

A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe possono accedere, attraverso prova integrative di italiano e di matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.

Entrata in vigore il 18 agosto 1964