Art. 1. Articolo unico.
A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe possono accedere, attraverso prova integrative di italiano e di matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.
A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe possono accedere, attraverso prova integrative di italiano e di matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.