Decreto cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto -OMISSIS-, Scuola Primaria -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Della Porta, con domicilio eletto presso il suo studio in Nocera Superiore, via Roma n. 12;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Istituto -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del documento di valutazione per l'anno scolastico 2024/2025, a firma del dirigente scolastico dell'Istituto -OMISSIS- Scuola Primaria -OMISSIS- del 3.6.2025, consegnato al ricorrente in data 17.6.2025, con cui “visti gli atti di ufficio la valutazione riportata si attesta che l'alunno ha frequentato la classe -OMISSIS- ed è stato ammesso al successivo grado di istruzione obbligatoria”, con allegati le “valutazioni periodiche degli apprendimenti nelle discipline e del comportamento” del I e II Quadrimestre, ed i “giudizi analitici sul livello globale di maturazione raggiunto” parimenti impugnati (all. 1);
b) dei relativi verbali del Consiglio di -OMISSIS- -OMISSIS-ria, allo stato non conosciuti, siccome, sebbene richiesti, non sono stati ancora rilasciati;
c) della certificazione delle competenze (all. 2);
d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, per quanto possa occorrere del Piano Educativo Individualizzato del 20.11.2024 (all. 3), del riscontro dell'Istituto scolastico -OMISSIS- offerto in data 26.9.2024, in uno a tutti gli atti, ancorché non conosciuti, con cui si è inteso, nonostante gli avvisi medici contrari, procedere con l'ammissione del figlio del ricorrente al successivo grado di istruzione. Nonché per l'accertamento e conseguente declaratoria del diritto del minore a vedersi rilasciato dalla Scuola Primaria -OMISSIS- il nulla osta per l'iscrizione del minore alla -OMISSIS- -OMISSIS-ria dell'Istituto Scolastico Statale comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-”;
nonché per l’accertamento e conseguente declaratoria della spettanza del nulla osta in favore del minore -OMISSIS- da parte della Scuola Primaria -OMISSIS- – Istituto -OMISSIS-per la sua conseguente iscrizione alla -OMISSIS- -OMISSIS-ria dell’Istituto Scolastico Statale comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30.7.2025:
a) della “Sintesi del percorso di apprendimento dell’alunno -OMISSIS-” del 30.5.2025, priva di protocollo dell’Istituto e comunicata al ricorrente solo in data 10.7.2025, con cui l’Istituto scolastico - senza aver convocato il GLO intermedio – assume che “L’indicazione contenuta nella diagnosi funzionale del 22.11.2024, in cui si prescrive la permanenza della -OMISSIS- della scuola -OMISSIS-ria non può essere condivisa in ragione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel Pei (del 20.11.2024), che rappresenta il riferimento normativo e pedagogico per l'inclusione da personalizzazione del percorso scolastico. La bocciatura risulterebbe contraddittoria e potrebbe vanificare i progressi ottenuti...pertanto un esito negativo che ignora questo quadro rischia di non rispettare le peculiarità del disturbo e le strategie del rapporto adottate” (all.1a);
b) del Verbale di scrutinio -OMISSIS-Primaria II Quadrimestre per l’anno scolastico 2024/2025, anch’esso comunicato in data 10.7.2025 e privo di protocollo dell’Istituto (all.1b);
c) della Verifica di programmazione obiettivi minimi “ASSE” degli apprendimenti curriculari Area Antropologica Linguistica, parimenti comunicato in data 10.7.2025 e privo di protocollo dell’Istituto (all.1c);
d) del PEI del 28.6.2025 conseguente al “verbale di verifica finale/proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari” nella parte in cui l’istituto scolastico attesta – senza aver convocato il GLO “intermedio” – sopraggiunti miglioramenti rispetto alla diagnosi funzionale del 22.11.2024 e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI del 20.11.2024, nel quale si evidenziavano carenze già rilevate nel verbale di incontro del 12.11.2024 dai componenti del GLO che hanno unanimemente ritenuto necessario, per il minore, la ripetenza della -OMISSIS- -OMISSIS-ria (all. 2), comunicata in data 2.7.2025 (all.4bis);
e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compreso il verbale del GLO finale del 28.6.2025 (all. 3) comunicato in data 2.7.2025 (all.4bis), il decreto del Gestore dell’Istituto -OMISSIS- delle -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 18.9.2024 di costituzione del GLO (all. 4) comunicato in data 2.7.2025 (all.4bis) e, per quanto di interesse, il D.I. 182/2020 e succ. mod. ed integr. (all. 5);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto -OMISSIS-, Scuola Primaria -OMISSIS-, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 20 giugno 2025 il sig. -OMISSIS-, in qualità di genitore del minore -OMISSIS- - frequentante la -OMISSIS- della scuola -OMISSIS-ria e affetto da patologia che ha determinato il riconoscimento della situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, i provvedimenti in epigrafe indicati, recanti l’ammissione del minore alla-OMISSIS-classe della -OMISSIS-.
A sostegno del gravame sono state formulate, a mezzo di due motivi, censure di violazione di legge (artt. 3 e segg., 5, 6, 9 e 11 d.lgs. n. 62/2017; artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; art. 12, commi 5 e 8, l. n. 104/1992; art. 5, commi 1 e 3, D.I. n. 182/2020) e di eccesso di potere (travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento., irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, illogicità, sviamento).
2. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, stante l’impugnazione di atti adottati da un Istituto scolastico -OMISSIS-.
3. L’Istituto -OMISSIS-, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili (per difetto di legittimazione attiva nonché dovendosi ritenere ormai precluse, per tardività e anche in ragione dell’acquiescenza prestata, le contestazioni formulate in relazione all’omessa assegnazione dell’insegnante di sostegno e alla mancata verifica finale per l’a.s. 2023/2024, così come quelle relative al PEI, peraltro sottoscritto dai genitori); ne ha in ogni caso dedotto l’infondatezza, chiedendo la reiezione nel merito del gravame.
4. Con ordinanza n. 69 del 17 luglio 2025 è stata respinta la domanda cautelare “ ritenuto, sulla base della delibazione sommaria propria della presente fase, che il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus boni iuris, atteso che le valutazioni del Consiglio di classe (come compendiate anche nella relazione “sintesi del percorso di apprendimento del minore”) resistono alle censure di parte ricorrente, risultando il giudizio espresso, connotato da ampia discrezionalità,-OMISSIS-facie adeguatamente motivato nonché immune da profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”. L’ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato (sez. VII, ordinanza n. 3404 del 17 settembre 2025) “ ritenuto che la deduzione dell’appellante non appaiono idonee, ad una delibazione sommaria propria della presente fase interinale, a superare le valutazioni espresse nell’ordinanza impugnata, avuto riguardo al giudizio espresso all’unanimità dal consiglio di classe, che, nel considerare le specifiche condizioni dell’allievo e il raggiungimento degli obiettivi del PEI, ha prodotto un esito positivo in ordine all’amissione al successivo grado di istruzione, non emergendo, alla luce della documentazione in atti, né carenze sul piano istruttorio e della motivazione né profili di irragionevolezza; Ritenuto che, impregiudicati gli approfondimenti della sede propria del merito, la valutazione del consiglio di classe risulta validamente espressa, non apparendo configurabili i vizi procedimentali dedotti in ricorso, stante la cognizione del quadro clinico dell’alunno, l’esaustiva considerazione dei rilevanti miglioramenti riscontrati già nel primo quadrimestre e la natura della UVM dell’ASL, organo distinto rispetto al GLO”.
5. Con atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 30 luglio 2025 parte ricorrente ha impugnato gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità (per vizi propri e derivati) sulla base di quattro motivi, a mezzo dei quali sono state formulate censure di violazione di legge (art. 3, comma 3, art. 4, comma 2, 7 e 9, art. 15 D.I. n. 182/2020; artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; art. 4, comma 2, decreto n. -OMISSIS-/2024 del gestore dell’istituto -OMISSIS-; art. 15, comma. 10, l. 104/1992; art. 9, comma. 10, d.lgs. n. 66/2017) e di eccesso di potere (travisamento, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione giusto procedimento, sviamento).
6. Nel costituirsi in resistenza ai motivi aggiunti l’Istituto -OMISSIS- ha ribadito le eccezioni già formulate, nonché eccepito l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (considerato che l’anno scolastico 2024/2025 si è concluso ed il minore è stato regolarmente iscritto dai genitori alla -OMISSIS-, che sta frequentando). Ha in ogni caso dedotto l’infondatezza dell’avverso gravame.
7. Con memorie del 26 novembre 2025 le parti hanno reciprocamente eccepito la tardività, rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a., dei depositi da ultimo effettuati in vista dell’udienza (con precipuo riferimento alla memoria del ricorrente del 15 novembre e ai documenti prodotti dall’Istituto resistente il 14 novembre).
8. Previa discussione, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata quindi introitata in decisione.
9. Preliminarmente, in accoglimento dell’apposita eccezione in tal senso formulata, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva, stante l’impugnazione di atti adottati da un istituto -OMISSIS-, estraneo all'amministrazione statale (in termini, T.A.R. Milano, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 526).
9.1. Sempre in via preliminare devono essere scrutinate le eccezioni formulate in rito dall’Istituto resistente.
9.2. È infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, che pone l’accento sull’irrituale proposizione del gravame da uno solo dei due genitori laddove le scelte educative concernenti il minore richiederebbero, ai sensi dell'art. 316 c.c., il consenso congiunto di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale.
Deve infatti osservarsi che – in disparte quanto acclarato dal Tribunale di -OMISSIS- (cfr. provvedimento del 13 giugno 2025, in atti) - è ammissibile il ricorso proposto da uno solo dei due genitori esercenti la potestà avverso determinazioni amministrative concernenti l'educazione scolastica del minore, venendo in rilievo la tutela di scelte educative che ciascun genitore può assumere: “ proprio per la diretta inerenza del ricorso a scelte educative, non si configurano, infatti, gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto alla quale l’art. 320 c.c. richiede l’azione congiunta di entrambi i genitori ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556; in termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 6 dicembre 2021, n. 3404).
9.3. Le ulteriori eccezioni incentrate sull’omessa impugnazione (e sulla sottoscrizione) del P.E.I. 2024/2025, certamente atte a precludere l’annullamento, in questa sede, del piano educativo individualizzato, non determinano tuttavia l’inammissibilità del gravame, considerato che il presente giudizio ha ad oggetto un diverso (e posteriore) atto, concernente la promozione del minore al successivo ciclo di studi. Nè nella fattispecie sono ravvisabili i presupposti necessari per configurare l'acquiescenza, ovvero “ atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario del provvedimento amministrativo, che dimostrino la chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti, ancorchè si sia già verificato l'effetto ritenuto lesivo della posizione giuridica ” (T.A.R. Trento, sez. I, 28 ottobre 2020, n. 183); l'acquiescenza tacita, risolvendosi nella dismissione del diritto ad impugnare, può infatti affermarsi solo qualora tale dismissione emerga da atti inequivoci, dimostrativi della volontà di non avvalersi del rimedio giurisdizionale garantito ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., adottati posteriormente all’adozione dell’atto lesivo, non ravvisabili nel caso di specie.
9.4. Infine, non sussiste la dedotta improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che “ il ricorso giurisdizionale deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente ” e che nel caso in esame l’auspicato annullamento della promozione, comportando la ripetenza da parte del minore della classe già frequentata, ben sarebbe in grado di arrecare vantaggio all’interesse sostanziale azionato da parte ricorrente.
In tal senso è stato condivisibilmente evidenziato che “ il fatto che, secondo l’id quod plerumque accidit, la promozione alla classe successiva dell’alunno sia considerata un risultato positivo, e la non ammissione, al contrario, un esito negativo, non toglie che in peculiari situazioni, come nella specie, l’interesse sostanziale di chi ricorre possa essere volto proprio all’annullamento della promozione scolastica, considerata come un passaggio non conforme alla complessiva maturazione psico – fisica dell’allieva ed ai risultati didattici raggiunti, nella specie anche in considerazione dell’handicap, di cui la stessa è portatrice ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 17 novembre 2022, n. 7111).
9.5. Quanto infine al rispetto dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti e memorie, risulta tempestiva la memoria del ricorrente depositata il 15 novembre 2025 (considerato che il termine di trenta giorni liberi scadeva sabato 16 novembre: cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 958 del 2024 ove si puntualizza che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non deve essere anticipato al venerdì, dal momento che l'art. 52, comma 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3 e non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4) mentre sussiste la dedotta tardività con riguardo ai documenti (per i quali vige il termine di quaranta giorni liberi) depositati dall’Istituto resistente il 14 novembre, dei quali pertanto non si terrà conto ai fini del decidere.
10. Nel merito il Collegio, rimeditando l’orientamento cautelare alla luce dei motivi aggiunti e dei successivi depositi di parte ricorrente, ritiene fondato il gravame per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
11. Fermo restando che, come in più occasioni ribadito anche da questo Tribunale, le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica non censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d'istruttoria e dell'illogicità manifesta (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 maggio 2025, n. 930), ritiene il Collegio che nel caso di specie gli atti impugnati non resistano alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione formulate da parte ricorrente, in ragione dell'omessa adeguata considerazione della prescrizione della ripetenza della -OMISSIS- -OMISSIS-ria contenuta nella diagnosi funzionale del 22 novembre 2024 dell’UVM dell’ASL (trasmessa all’Istituto il successivo 27 novembre) e soprattutto delle risultanze degli accertamenti clinici concernenti il funzionamento del minore, come compendiati nella citata diagnosi, che evidenziano significative criticità nelle diverse aree.
12. In dettaglio, la diagnosi de qua descrive un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, con difficoltà di relazione e di interazione sociale, che presenta “ alterazioni sensoriali peculiari (suoni) ”, con un linguaggio “ limitato alla frase minima e all’uso della parola-frase ” in assenza di “ comunicazione reciproca ”, “ sorriso sociale ” e “ gioco di funzione con i coetanei ” e connotato da “ espressioni facciali incongrue…manierismi ed ecolalie immotivate ”, restituendo un profilo di funzionamento non perfettamente coincidente con quello emergente dalla pregressa diagnosi funzionale e dalle corrispondenti descrizioni contenute nel PEI del 12 novembre 2024, sulla base di quest’ultima predisposto (cfr. diagnosi funzionale redatta nel 2017, e confermata nel 2020, dalla dott.ssa -OMISSIS-, che evidenzia, in plurime aree, “ prestazioni non in linea con l’età cronologica ” mettendo in luce che il minore denota una “ penalizzazione della comunicazione della relazione ” e “ ancora non ha organizzato funzioni simboliche, linguaggio, codice comunicativo alternativo ”, indicazioni pedissequamente riprese nel piano educativo individualizzato nell’apposita sezione 2 “ elementi generali desunti dal profilo di funzionamento o dalla diagnosi funzionale” ) .
13. Come noto, nel contesto dell’inclusione scolastica il profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale), redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN, è il documento “ propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) ” (art. 5, comma 4, lett. a, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66), che va “ aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona ” (art. 5, comma 4, lett. d, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Orbene, nel caso di specie l’aggiornamento della diagnosi funzionale, connotata da una non indifferente modifica del profilo di funzionamento, peraltro in un delicato momento di transizione quale quello del passaggio al successivo grado di istruzione, avrebbe, ad avviso del Collegio, reso necessario un aggiornamento del PEI in sede di verifica intermedia da parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (anche in coerenza con le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 2, D.M. n. 182/2020, a mente del quale “ il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie ”).
14. Ne discende che la valutazione, compendiata nel provvedimento gravato, in ordine alla non condivisibilità della prescrizione di ripetenza (espressa “ considerata la gravità del caso ”) contenuta nella diagnosi funzionale, si rivela non adeguatamente sostenuta dal “ raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI ” (cfr. " Sintesi del percorso di apprendimento dell'alunno -OMISSIS- " del 30 maggio 2025, pag. 5), atteso che il citato piano educativo individualizzato assume come proprio presupposto una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale.
Né risulta sufficiente a sorreggere la scelta dell’Amministrazione di discostarsi dalle valutazioni espresse dall’equipe di specialisti di neuropsichiatria l’affermazione (pure contenuta nella richiamata “ Sintesi del percorso di apprendimento ”) secondo cui “ la bocciatura potrebbe risultare contraddittoria e potrebbe vanificare i progressi ottenuti ”. Come infatti evidenziato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (TAR Campania, Salerno, sez. I, 10 giugno 2025, n. 1064) “ la mancata promozione alla classe scolastica successiva non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico ”; la non ammissione alla classe superiore non si configura come un “provvedimento negativo”, bensì come il riconoscimento della necessità che lo studente - per ragioni di norma connesse alle insufficienti conoscenze di base o anche, come nel caso in esame, ad una peculiare situazione personale - ripeta l’anno scolastico per poter poi affrontare senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione personale e culturale l’ulteriore corso degli studi (T.A.R. Trento, sez. I, 3 ottobre 2023, n. 146).
Ciò anche sulla base delle ragioni rappresentate da parte ricorrente a fondamento della richiesta di non promozione, connesse a paventati rischi di ricadute negative della patologia del minore in caso di progressione scolastica (concretamente poi verificatisi, cfr. relazione del Collegio dei Docenti della -OMISSIS- del 16 ottobre 2025) non peregrini per come corroborati in questa sede dagli elaborati dei neuropsichiatri interpellati (cfr. parere clinico del 7.8.2025 della dott.ssa -OMISSIS-, medico chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile e in Pediatria, e relazione clinica del 29.7.2025 del dott. -OMISSIS-, specialista in Neuropsichiatria Infantile, Psicoterapeuta, Psicopedagogista dell’Educazione e della Formazione, come integrata in data 21.10.2025).
15. In conclusione, il gravame è fondato e deve essere accolto.
16. Il Collegio ravvisa i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame e della delicatezza degli interessi coinvolti, salva la refusione del contributo unificato ove dovuto e versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- accoglie il ricorso e i motivi aggiunti nei sensi di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite, salva la refusione del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO ME, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | TO ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.