TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 78
TAR
Decreto cautelare 20 giugno 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa adeguata considerazione della prescrizione di ripetenza della classe

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

  • Accolto
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

  • Accolto
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

  • Accolto
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

  • Accolto
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

  • Accolto
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

  • Accolto
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

  • Accolto
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

  • Accolto
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    La valutazione dell'istituto scolastico, che ha ritenuto non condivisibile la prescrizione di ripetenza, non è adeguatamente supportata dal raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI, poiché il piano educativo individualizzato presupponeva una situazione del minore non pienamente corrispondente al quadro clinico emergente dalla più aggiornata diagnosi funzionale. La mancata promozione alla classe successiva ha finalità educative e formative, non sanzionatorie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 78
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 78
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo