TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 6 e il 13 Marzo
2025 in sostituzione dell'udienza del 14 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2380 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor nato ad [...] il [...] e residente a [...]di Parte_1
Montechiaro (AG), nel Viale Pietro Nenni n. 55, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Gioeni n. 38, presso lo studio dell'Avv. Carmen Bella, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso ex art. 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 23/07/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti, allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 Luglio 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
1 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per
il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 26 Novembre 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 6 e il 13 Marzo 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dal ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza della decisione di valutare inaccoglibili le domande spiegate dall'istante in senso al citato scritto bisogna evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott.ssa nominato nel corso della Persona_1
fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che,
in concreto, le patologie da cui è affetto il signor sono tali da renderlo Parte_1
invalido civile in misura pari all'89%. Ragion per cui, non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento a suo favore del diritto alla pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Quindi, nel ricorrente non sussistono i presupposti di natura sanitaria stabiliti dalla legge appena richiamata per accedere al beneficio richiesto.
Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, il signor Parte_1
ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise
[...]
ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, il ricorrente, riproponendo alcune delle osservazioni formulate nella C.T.P. allegata nel suo fasicolo, non ha indicato specifici e precisi
2 elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, egli ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Peraltro, il signor non ha depositato agli atti del procedimento de quo Parte_1
nessun nuovo documento sanitario attestante un aggravamento delle patologie da cui risulta affetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dal ricorrente.
Per quel che concerne la liquidazione delle spese sia del presente giudizio, che di quello di accertamento tecnico preventivo obbligatorio appare opportuno rilevare un significativo aspetto, che vale a fugare qualsivoglia dubbio. In entrambe le enunciate fasi il signor Parte_1
ha prodotto una dichiarazione, con la quale dichiara espressamente di non trovarsi
[...] nelle condizioni reddituali indicate nell'art. 152 disp. att. c.p.c. Ragion per cui, il ricorrente deve essere condannato al pagamento a favore dell' delle spese processuali sia del presente CP_1
giudizio, che del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come liquidate nella parte dispositiva.
Infine, per il motivo testé esposto, vanno poste definitivamente a carico del signor Parte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio predisposta durante la fase di accertamento
[...]
tecnico preventivo obbligatorio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che il signor non si trovava, né si trova nelle condizioni Parte_1
3 sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12
della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- condanna il ricorrente a rifondere all' le spese sia del presente giudizio, che del CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate in complessivi €
2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- infine, pone definitivamente a carico del signor le spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 14 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
4