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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1564/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n.
102/2024 pubbl. il 28.10.2024, con cui il Tribunale di Trani ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
TRA
, con sede legale ad Andria in Contrada Santa RT
Maria La Nova s.n.c., partita iva , in persona del suo liquidatore pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Liso, come da mandato a margine, ed Parte_2 elettivamente domiciliato in Bari alla via Omodeo n. 57, presso l'avv. Giovanni Testa, PEC
Email_1
Reclamante
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del RT
curatore e liquidatore;
pagina 1 di 9 Reclamata contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.05.2024 presso il Tribunale di Trani, il PM chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società RT
, stante l'ingente debito tributario ed in considerazione del mancato deposito,
[...]
presso il registro delle imprese, dei bilanci a partire dal 2019.
Il Tribunale di Trani, con la reclamata sentenza n. 102/2024, pubbl. il 28.10.2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della RT
ritenendone sussistenti i presupposti, nei termini che seguono:
1. non risultava dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1lett. D, CCII per i tre esercizi antecedenti l'istanza di liquidazione, in quanto i bilanci prodotti dalla cooperativa resistente, non depositati presso il Registro delle
Imprese, erano ritenuti inattendibili, non essendo stati previamente approvati dagli organi della società e non riportando il debito tributario nei confronti di Agenzia delle Entrate ( pari ad € 257.265,71) di cui non era contestata l'esistenza;
2. si trattava di impresa commerciale;
3. risultava, altresì, provato lo stato di insolvenza del debitore non essendo possibile stabilire se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentivano di assicurare il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali non avendo la società depositato le scritture contabili ed avendo omesso tale formalità presso la camera di Commercio sin dal 2019;
Con reclamo depositato in data 21.11.2024, la ha RT RT
adito questa Corte di Appello al fine di veder revocare la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Trani, con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale ed ha pagina 2 di 9 rassegnato le seguenti conclusioni: “revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Trani avente n. 102/2024 e pubblicata in data 28.10.2024; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede volersi ammettere
CTU al fine di accertare la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII.”
Benchè ritualmente citata, la Curatela non si è costituita nel presente procedimento e deve pertanto essere dichiarata contumace.
Acquisita la relazione del curatore ex art.130 del C.C.D.I. e lo stato passivo aggiornato, all'odierna udienza cartolare, lette le note depositata da parte reclamante, la causa è stata riservata per la decisione.
Il PG, in sede, ha chiesto il rigetto del reclamo.
****
I.Con il primo motivo “sulla mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi” e con il secondo motivo “sulla documentazione economica/fiscale prodotta”, la reclamante ha lamentato che il
Tribunale avrebbe errato nel disporre l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, dalla documentazione prodotta, emergerebbero, a suo dire, i requisiti di cui all'art. 2, comma 1lett.
D, CCII per essere considerata un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. In particolare, essa società aveva prodotto nel procedimento di primo grado i seguenti documenti “per le annualità di riferimento 2021-2022-2023 i bilanci di esercizio, non depositati alla Camera di Commercio, le dichiarazioni dei redditi NI società di capitali , le dichiarazioni Iva , registro dei beni ammortizzabili , situazione patrimoniale al 31.08.2024 “ ed ha altresì prodotto, nella presente fase del giudizio, la situazione patrimoniale comparata anni
2020-2019-2018 e situazione patrimoniale comparata anni 2023-2021.
Dalla suddetta documentazione economico-contabile, emergerebbe, ad avviso della reclamante, che l'attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti non supererebbero le soglie di legge in nessuna delle annualità di riferimento. Inoltre, la società sarebbe inattiva dall'esercizio del
2020, non risulterebbero fatture e ricevute e la situazione debitoria emergente dallo stato pagina 3 di 9 patrimoniale al 31.08.2024, ammonterebbe ad Euro 296.339,76 (con aggiornamento degli interessi e sanzioni dei debiti vs l'Erario), e, dunque, ben al di sotto del requisito richiesto.
Allo stesso modo, il debito verso l'Erario sarebbe riportato anche nei bilanci di esercizio in riferimento agli anni 2023/2022/2021, senza omissione alcuna.
Inoltre, ad avviso della reclamante, la procura istante non avrebbe assolto all'onere di provare lo stato di insolvenza, in quanto essa società non poteva essere “dichiarata fallita solo perché i bilanci non erano stati depositati alla camera di commercio”.
II. Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.
Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, che
“In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art.
1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art.
2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
33091 del 20/12/2018).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma
2, 1.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice,
l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 24138 del 2019; Cassazione civile sez. I, 18/06/2018, n.16067,
Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016).
Ne deriva che il Giudice, può non tenere conto dei documenti non depositati o depositati tardivamente: «le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di
pagina 4 di 9 bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità».
E' pur vero che in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019), ma è altresì vero che la società reclamante, nel caso concreto, non ha prodotto altri documenti, anche formati da terzi, suscettibili di fornire, in modo sufficientemente attendibile, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa
(cfr. Cass.civ.Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020,Ordinanza n. 7642 del 22/03/2025).
Va, in primo luogo, rimarcato, che il reclamante non ha contestato l'esistenza del debito tributario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (pari ad euro 257.265,71) accertato dal
Tribunale di Trani nella sentenza gravata, ma ha sostenuto, senza dimostrarlo, che non sussisterebbe alcuna omissione perché il debito verso l'Erario sarebbe riportato anche nei bilanci di esercizio in riferimento agli anni 2023/2022/2021.
Al contrario, dall'esame dei bilanci non risulta affatto tale debito tributario e ciò, da una parte, evidenzia la totale inattendibilità dei bilanci prodotti, dall'altra, consente di ritenere confermato la sussistenza del superamento del limite di indebitamento complessivo.
In particolare, dagli esiti dell'indagine della Compagnia della Guardia di Finanza di Trani in atti, risulta che:
- alla data del 13.03.2024, a carico della risultano emessi RT cartelle/avvisi non pagati, o parzialmente pagati, anche per debiti nei confronti dell'Erario ed Enti
Previdenziali, per un importo complessivo pari ad Euro 253.047,72;
-l'impresa, in scioglimento dal 20.11.2020 ed in liquidazione volontaria dal 18.12.2020, risulta inattiva almeno a partire dal 31.07.2020, avendo ceduto in quella data la piena proprietà del ramo d'azienda
pagina 5 di 9 rappresentato dal diritto all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, nonché tutti i beni che ne facevano parte;
-nell'anno 2018, a fronte di un volume d'affari ad Euro 1.109.408,00 è stata registrata una perdita pari ad Euro 80.554,00, nell'anno 2019, a fronte di un volume d'affari pari ad Euro 402.008,00, è stata registrata una perdita pari ad Euro 13.498,00 e nell'anno 2020, a fronte di un volume di affari pari ad
Euro 8.816,00, è stata registrata una perdita pari ad Euro 22.190,00;
- non sono stati rilevati beni e conti correnti intestati all'impresa;
- l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risulta essere quello relativo all'esercizio
2018.”
La società sottoposta a liquidazione ha, inoltre, allegato, per provare il possesso dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lett.d CCII, le dichiarazioni dei redditi unico società di capitali, le dichiarazioni Iva, il registro dei beni ammortizzabili, la situazione patrimoniale al 31.08.2024 e la situazione patrimoniale comparata ( anni 2018-2020 e 2021-2013 ), atti dai quali, a suo dire, si evincerebbe che la società non ha mai superato congiuntamente i limiti dimensionali previsti dalla legge.
Ritiene, tuttavia, la Corte che anche tale documentazione prodotta non consente di ricostruire con sufficiente completezza e precisione la situazione patrimoniale e reddituale dell'impresa, posto che l'impresa, anche se in liquidazione volontaria dal 18.12.2020, non ha dichiarato la cessazione dell'attività; nè è possibile ricostruire analiticamente l'andamento aziendale sulla base di atti, provenienti dalla stessa parte, che risultano contrastare con altri documenti provenienti da terzi.
Infatti, la situazione patrimoniale alla data del 31.08.2024, in base alla quale i debiti sarebbero pari a euro 178.733,98, non può ritenersi veritiera, poichè essa non contempla la situazione debitoria della società nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate -riscossione, che risulta pari a euro 253.047,72.
Al momento, lo stato passivo aggiornato riporta debiti a carico della reclamante pari ad €.
259.393,4.
pagina 6 di 9 Rileva, tuttavia, la Corte che la società non era esonerata dalla tenuta delle scritture contabili, ciò perché l'art. 2214 c.c. indica quelli che sono i registri obbligatori per tutti gli imprenditori commerciali e prevede che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale debba tenere il libro giornale e il libro inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare in modo ordinato la corrispondenza (lettere, telegrammi, fatture inviate e ricevute).
I soli soggetti sottratti a tale disposizione sono gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori di cui alla definizione contenuta nell'art. 2083 c.c..
Pertanto, tutte le società, anche le società di persone in contabilità semplificata, sono tenute a redigere a fine anno il libro inventari ed alla stampa del libro giornale, ma mentre quest'ultimo può essere sostituito dai registri IVA integrati di quelle scritture “non IVA”, questo non può accadere per il libro inventari.
La normativa civilistica, in ordine alla regolare e corretta tenuta della contabilità e della rilevazione periodica della situazione patrimoniale dell'ente societario è dettata al fine di consentire, non soltanto un controllo interno per l'imprenditore, ma è posto a garanzia dei soggetti terzi che con l'impresa stessa entrano in contatto.
In definitiva, poiché sarebbe stato onere della reclamante dimostrare in qualsiasi modo la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, i soli documenti da essa prodotti in questa sede, , sono insufficienti a tal fine.
Infine, per quanto riguarda lo stato di insolvenza, la reclamante ritiene che non sussista sebbene riconosca di essere inattiva dall'anno 2020.
Ebbene, sul punto, va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente
pagina 7 di 9 la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che
l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017).
L'insolvenza consiste, pertanto, nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022).
Non va, infatti, trascurato che l'art. 2490 c.c., prevede che il mancato deposito, per tre anni consecutivi, del bilancio d'esercizio da parte delle società di capitali in liquidazione, autorizza il Registro delle imprese ad avviare la procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione, con le conseguenze di legge.
Nella specie, la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta, dedotta dal Tribunale, non risulta in alcun modo contrastata dalla reclamante per dimostrarne l'infondatezza.
Infatti, dalla visura camerale allegata, la società reclamante risulta in scioglimento dal
20.11.2020 ed in liquidazione volontaria dal 18.12.2020; ebbene, secondo un principio costante della Suprema Corte, allorquando la società si trovi in liquidazione rileva, per affermare o meno lo stato di insolvenza, unicamente la dimensione patrimoniale e, quindi, sarà possibile affermarlo se ed in quanto il passivo sia superiore all'attivo, dovendosi peraltro tener conto, al fine di determinare la misura di quest'ultima entità, delle caratteristiche effettive e concrete di realizzo delle attività, oltre che dei relativi tempi. E' allora evidente, che per quanto riguarda il patrimonio della società, non è neppure dato rilevare il suo valore economico.
Lo stato di insolvenza non risulta quindi in alcun modo smentito dalla reclamante.
pagina 8 di 9 Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla per le spese, stante la contumacia della Curatela.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
, così provvede: RT
1. rigetta il reclamo;
2. nulla per le spese;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, il 6.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello.
Il Consigliere estensore
Dr. Emma Manzionna
Il Presidente
Dr.Maria Mitola
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1564/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n.
102/2024 pubbl. il 28.10.2024, con cui il Tribunale di Trani ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
TRA
, con sede legale ad Andria in Contrada Santa RT
Maria La Nova s.n.c., partita iva , in persona del suo liquidatore pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Liso, come da mandato a margine, ed Parte_2 elettivamente domiciliato in Bari alla via Omodeo n. 57, presso l'avv. Giovanni Testa, PEC
Email_1
Reclamante
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del RT
curatore e liquidatore;
pagina 1 di 9 Reclamata contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.05.2024 presso il Tribunale di Trani, il PM chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società RT
, stante l'ingente debito tributario ed in considerazione del mancato deposito,
[...]
presso il registro delle imprese, dei bilanci a partire dal 2019.
Il Tribunale di Trani, con la reclamata sentenza n. 102/2024, pubbl. il 28.10.2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della RT
ritenendone sussistenti i presupposti, nei termini che seguono:
1. non risultava dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1lett. D, CCII per i tre esercizi antecedenti l'istanza di liquidazione, in quanto i bilanci prodotti dalla cooperativa resistente, non depositati presso il Registro delle
Imprese, erano ritenuti inattendibili, non essendo stati previamente approvati dagli organi della società e non riportando il debito tributario nei confronti di Agenzia delle Entrate ( pari ad € 257.265,71) di cui non era contestata l'esistenza;
2. si trattava di impresa commerciale;
3. risultava, altresì, provato lo stato di insolvenza del debitore non essendo possibile stabilire se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentivano di assicurare il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali non avendo la società depositato le scritture contabili ed avendo omesso tale formalità presso la camera di Commercio sin dal 2019;
Con reclamo depositato in data 21.11.2024, la ha RT RT
adito questa Corte di Appello al fine di veder revocare la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Trani, con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale ed ha pagina 2 di 9 rassegnato le seguenti conclusioni: “revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Trani avente n. 102/2024 e pubblicata in data 28.10.2024; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede volersi ammettere
CTU al fine di accertare la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII.”
Benchè ritualmente citata, la Curatela non si è costituita nel presente procedimento e deve pertanto essere dichiarata contumace.
Acquisita la relazione del curatore ex art.130 del C.C.D.I. e lo stato passivo aggiornato, all'odierna udienza cartolare, lette le note depositata da parte reclamante, la causa è stata riservata per la decisione.
Il PG, in sede, ha chiesto il rigetto del reclamo.
****
I.Con il primo motivo “sulla mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi” e con il secondo motivo “sulla documentazione economica/fiscale prodotta”, la reclamante ha lamentato che il
Tribunale avrebbe errato nel disporre l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, dalla documentazione prodotta, emergerebbero, a suo dire, i requisiti di cui all'art. 2, comma 1lett.
D, CCII per essere considerata un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. In particolare, essa società aveva prodotto nel procedimento di primo grado i seguenti documenti “per le annualità di riferimento 2021-2022-2023 i bilanci di esercizio, non depositati alla Camera di Commercio, le dichiarazioni dei redditi NI società di capitali , le dichiarazioni Iva , registro dei beni ammortizzabili , situazione patrimoniale al 31.08.2024 “ ed ha altresì prodotto, nella presente fase del giudizio, la situazione patrimoniale comparata anni
2020-2019-2018 e situazione patrimoniale comparata anni 2023-2021.
Dalla suddetta documentazione economico-contabile, emergerebbe, ad avviso della reclamante, che l'attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti non supererebbero le soglie di legge in nessuna delle annualità di riferimento. Inoltre, la società sarebbe inattiva dall'esercizio del
2020, non risulterebbero fatture e ricevute e la situazione debitoria emergente dallo stato pagina 3 di 9 patrimoniale al 31.08.2024, ammonterebbe ad Euro 296.339,76 (con aggiornamento degli interessi e sanzioni dei debiti vs l'Erario), e, dunque, ben al di sotto del requisito richiesto.
Allo stesso modo, il debito verso l'Erario sarebbe riportato anche nei bilanci di esercizio in riferimento agli anni 2023/2022/2021, senza omissione alcuna.
Inoltre, ad avviso della reclamante, la procura istante non avrebbe assolto all'onere di provare lo stato di insolvenza, in quanto essa società non poteva essere “dichiarata fallita solo perché i bilanci non erano stati depositati alla camera di commercio”.
II. Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.
Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, che
“In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art.
1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art.
2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
33091 del 20/12/2018).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma
2, 1.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice,
l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 24138 del 2019; Cassazione civile sez. I, 18/06/2018, n.16067,
Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016).
Ne deriva che il Giudice, può non tenere conto dei documenti non depositati o depositati tardivamente: «le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di
pagina 4 di 9 bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità».
E' pur vero che in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019), ma è altresì vero che la società reclamante, nel caso concreto, non ha prodotto altri documenti, anche formati da terzi, suscettibili di fornire, in modo sufficientemente attendibile, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa
(cfr. Cass.civ.Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020,Ordinanza n. 7642 del 22/03/2025).
Va, in primo luogo, rimarcato, che il reclamante non ha contestato l'esistenza del debito tributario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (pari ad euro 257.265,71) accertato dal
Tribunale di Trani nella sentenza gravata, ma ha sostenuto, senza dimostrarlo, che non sussisterebbe alcuna omissione perché il debito verso l'Erario sarebbe riportato anche nei bilanci di esercizio in riferimento agli anni 2023/2022/2021.
Al contrario, dall'esame dei bilanci non risulta affatto tale debito tributario e ciò, da una parte, evidenzia la totale inattendibilità dei bilanci prodotti, dall'altra, consente di ritenere confermato la sussistenza del superamento del limite di indebitamento complessivo.
In particolare, dagli esiti dell'indagine della Compagnia della Guardia di Finanza di Trani in atti, risulta che:
- alla data del 13.03.2024, a carico della risultano emessi RT cartelle/avvisi non pagati, o parzialmente pagati, anche per debiti nei confronti dell'Erario ed Enti
Previdenziali, per un importo complessivo pari ad Euro 253.047,72;
-l'impresa, in scioglimento dal 20.11.2020 ed in liquidazione volontaria dal 18.12.2020, risulta inattiva almeno a partire dal 31.07.2020, avendo ceduto in quella data la piena proprietà del ramo d'azienda
pagina 5 di 9 rappresentato dal diritto all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, nonché tutti i beni che ne facevano parte;
-nell'anno 2018, a fronte di un volume d'affari ad Euro 1.109.408,00 è stata registrata una perdita pari ad Euro 80.554,00, nell'anno 2019, a fronte di un volume d'affari pari ad Euro 402.008,00, è stata registrata una perdita pari ad Euro 13.498,00 e nell'anno 2020, a fronte di un volume di affari pari ad
Euro 8.816,00, è stata registrata una perdita pari ad Euro 22.190,00;
- non sono stati rilevati beni e conti correnti intestati all'impresa;
- l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risulta essere quello relativo all'esercizio
2018.”
La società sottoposta a liquidazione ha, inoltre, allegato, per provare il possesso dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lett.d CCII, le dichiarazioni dei redditi unico società di capitali, le dichiarazioni Iva, il registro dei beni ammortizzabili, la situazione patrimoniale al 31.08.2024 e la situazione patrimoniale comparata ( anni 2018-2020 e 2021-2013 ), atti dai quali, a suo dire, si evincerebbe che la società non ha mai superato congiuntamente i limiti dimensionali previsti dalla legge.
Ritiene, tuttavia, la Corte che anche tale documentazione prodotta non consente di ricostruire con sufficiente completezza e precisione la situazione patrimoniale e reddituale dell'impresa, posto che l'impresa, anche se in liquidazione volontaria dal 18.12.2020, non ha dichiarato la cessazione dell'attività; nè è possibile ricostruire analiticamente l'andamento aziendale sulla base di atti, provenienti dalla stessa parte, che risultano contrastare con altri documenti provenienti da terzi.
Infatti, la situazione patrimoniale alla data del 31.08.2024, in base alla quale i debiti sarebbero pari a euro 178.733,98, non può ritenersi veritiera, poichè essa non contempla la situazione debitoria della società nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate -riscossione, che risulta pari a euro 253.047,72.
Al momento, lo stato passivo aggiornato riporta debiti a carico della reclamante pari ad €.
259.393,4.
pagina 6 di 9 Rileva, tuttavia, la Corte che la società non era esonerata dalla tenuta delle scritture contabili, ciò perché l'art. 2214 c.c. indica quelli che sono i registri obbligatori per tutti gli imprenditori commerciali e prevede che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale debba tenere il libro giornale e il libro inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare in modo ordinato la corrispondenza (lettere, telegrammi, fatture inviate e ricevute).
I soli soggetti sottratti a tale disposizione sono gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori di cui alla definizione contenuta nell'art. 2083 c.c..
Pertanto, tutte le società, anche le società di persone in contabilità semplificata, sono tenute a redigere a fine anno il libro inventari ed alla stampa del libro giornale, ma mentre quest'ultimo può essere sostituito dai registri IVA integrati di quelle scritture “non IVA”, questo non può accadere per il libro inventari.
La normativa civilistica, in ordine alla regolare e corretta tenuta della contabilità e della rilevazione periodica della situazione patrimoniale dell'ente societario è dettata al fine di consentire, non soltanto un controllo interno per l'imprenditore, ma è posto a garanzia dei soggetti terzi che con l'impresa stessa entrano in contatto.
In definitiva, poiché sarebbe stato onere della reclamante dimostrare in qualsiasi modo la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, i soli documenti da essa prodotti in questa sede, , sono insufficienti a tal fine.
Infine, per quanto riguarda lo stato di insolvenza, la reclamante ritiene che non sussista sebbene riconosca di essere inattiva dall'anno 2020.
Ebbene, sul punto, va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente
pagina 7 di 9 la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che
l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017).
L'insolvenza consiste, pertanto, nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022).
Non va, infatti, trascurato che l'art. 2490 c.c., prevede che il mancato deposito, per tre anni consecutivi, del bilancio d'esercizio da parte delle società di capitali in liquidazione, autorizza il Registro delle imprese ad avviare la procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione, con le conseguenze di legge.
Nella specie, la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta, dedotta dal Tribunale, non risulta in alcun modo contrastata dalla reclamante per dimostrarne l'infondatezza.
Infatti, dalla visura camerale allegata, la società reclamante risulta in scioglimento dal
20.11.2020 ed in liquidazione volontaria dal 18.12.2020; ebbene, secondo un principio costante della Suprema Corte, allorquando la società si trovi in liquidazione rileva, per affermare o meno lo stato di insolvenza, unicamente la dimensione patrimoniale e, quindi, sarà possibile affermarlo se ed in quanto il passivo sia superiore all'attivo, dovendosi peraltro tener conto, al fine di determinare la misura di quest'ultima entità, delle caratteristiche effettive e concrete di realizzo delle attività, oltre che dei relativi tempi. E' allora evidente, che per quanto riguarda il patrimonio della società, non è neppure dato rilevare il suo valore economico.
Lo stato di insolvenza non risulta quindi in alcun modo smentito dalla reclamante.
pagina 8 di 9 Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla per le spese, stante la contumacia della Curatela.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
, così provvede: RT
1. rigetta il reclamo;
2. nulla per le spese;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, il 6.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello.
Il Consigliere estensore
Dr. Emma Manzionna
Il Presidente
Dr.Maria Mitola
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