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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1397/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1397/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. GIAMMARINO ENRICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DI MARINO ILENIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 06/10/2001 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 14/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14/10/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Via Torrente Piomba n. 12 di Montesilvano (PE), di proprietà esclusiva del sig. , resterà a lui assegnata ed i mobili che Parte_1 la arredano resteranno di sua esclusiva proprietà e disponibilità;
3) provvederà a versare, entro il giorno 28 di ciascun mese a Parte_1 la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sentenza di separazione. concorrerà, altresì, nella Pt_1 misura del 75% nelle spese straordinarie, anche universitarie, da sostenersi in favore del figlio regolamentate come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, che le parti dichiarano di conoscere. Dette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro dieci giorni dalla richiesta e dall'invio all'altro della documentazione comprovante l'esborso;
4) , a titolo di rimborso per spese sostenute, in parte, anche dalla Parte_1
per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'acquisto dei relativi CP_1 arredi, provvederà a corrisponderle il complessivo importo di € 15.000,00
(quindicimila/00) con le seguenti modalità: € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione ed ulteriori €
7.500,00 (settemilacinquecento/00) entro cinque giorni dalla comunicazione della pagina 3 di 4 sentenza di divorzio. Detto importo verrà versato a a mezzo Controparte_1 bonifico tramite le seguenti coordinate bancarie IBAN =
[...];
5) La sig.ra dichiara che, ad avvenuta ricezione dell'importo di Controparte_1 cui al punto 4) nulla avrà più a pretendere da a qualsiasi titolo, Parte_1 ragione e/o azione.
6) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio di passaporti e documenti validi ai fini dell'espatrio.
7) l'Assegno Unico Universale sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSACESIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14/10/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1397/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. GIAMMARINO ENRICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DI MARINO ILENIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 06/10/2001 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 14/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14/10/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Via Torrente Piomba n. 12 di Montesilvano (PE), di proprietà esclusiva del sig. , resterà a lui assegnata ed i mobili che Parte_1 la arredano resteranno di sua esclusiva proprietà e disponibilità;
3) provvederà a versare, entro il giorno 28 di ciascun mese a Parte_1 la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sentenza di separazione. concorrerà, altresì, nella Pt_1 misura del 75% nelle spese straordinarie, anche universitarie, da sostenersi in favore del figlio regolamentate come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, che le parti dichiarano di conoscere. Dette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro dieci giorni dalla richiesta e dall'invio all'altro della documentazione comprovante l'esborso;
4) , a titolo di rimborso per spese sostenute, in parte, anche dalla Parte_1
per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'acquisto dei relativi CP_1 arredi, provvederà a corrisponderle il complessivo importo di € 15.000,00
(quindicimila/00) con le seguenti modalità: € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione ed ulteriori €
7.500,00 (settemilacinquecento/00) entro cinque giorni dalla comunicazione della pagina 3 di 4 sentenza di divorzio. Detto importo verrà versato a a mezzo Controparte_1 bonifico tramite le seguenti coordinate bancarie IBAN =
[...];
5) La sig.ra dichiara che, ad avvenuta ricezione dell'importo di Controparte_1 cui al punto 4) nulla avrà più a pretendere da a qualsiasi titolo, Parte_1 ragione e/o azione.
6) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio di passaporti e documenti validi ai fini dell'espatrio.
7) l'Assegno Unico Universale sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSACESIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14/10/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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