Articolo 11 della Legge 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 ottobre 1965
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Versione
24 febbraio 1983
Art. 11. ((I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attivita' collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonche' della risonanza nucleare magnetica, aventi finalita' diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.
In particolare:
a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalita' tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalita' diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facolta' dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;
b) il tecnico sanitario di radiologia medica e' tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attivita' radiologica e' complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;
c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita' specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti))
Entrata in vigore il 24 febbraio 1983
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