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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6546 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51892/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI La Corte così composta,
NN MA LI Presidente
NN Chiara Giammusso Consigliere
Maika Marini Consigliere
Roberto Callegari Consigliere on.
NNmaria Nazzaro Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. 51892 dell'anno 2024 trattenuto in decisione all'udienza del 21/10/2025 vertente tra
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
r a procura allegata all' atto di appello Appellante e avv. quale curatrice speciale della minore Controparte_1 Per_1 nominata con decreto del Tribunale
[...] enni in data 25.5.2023 e che si difende in proprio appellata e quale tutore provvisorio della suddetta Controparte_2
appellato non costituito e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
oggetto: appello avverso la sentenza n. 684/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 31/10/2024, pubblicata in data 15/11/2024
1 Premesso che con ricorso del 18.5.2023 il , all'esito del procedimento per la Controparte_3
verifica della responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il Persona_1
giorno 8.8.2011, figlia di nata a [...] il [...], unico genitore che Parte_1
aveva riconosciuto la minore, chiedeva l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore ai sensi dell'art. 8 e ss legge 184/83; all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva anche espletata una consulenza tecnica d'ufficio e la minore collocata presso una famiglia ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 184/83, definendo il procedimento, il Tribunale dichiarava lo stato di adottabilità della minore, confermando la nomina del Sindaco del Comune di CP_2
quale tutore provvisorio;
confermava il collocamento della minore presso la famiglia affidataria già in atto;
consentiva incontri tra la madre e la minore rimettendone la regolamentazione delle modalità e dei tempi al Servizio sociale, previa valutazione della volontà della minore e sentiti gli affidatari/adottanti; invitava il tutore ad assicurare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla minore;
condannava al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'Erario, per essere la minore, rappresentata dal curatore speciale, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
con ricorso depositato il 12.12.2024 ha proposto appello chiedendo, in Parte_1
riforma della decisione, previo espletamento di ulteriore attività istruttoria per l'accertamento dei progressi psico-fisici della madre e del legame affettivo tra madre e figlia, la revoca della dichiarazione di adottabilità della minore e della pronuncia sulle spese rimettendo alla Corte l'adozione di conseguenti provvedimenti ritenuti più opportuni;
con decreto presidenziale del 15.1.2025 è stato nominato il consigliere relatore, sono stati assegnati i termini per la costituzione del contraddittorio e l'acquisizione di informazioni aggiornate sulla minore e sul nucleo familiare di origine in funzione dell'udienza di comparizione delle parti fissata il giorno 8.7.2025; costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 9.5.2025, l'avv. quale CP_1
curatrice speciale della minore, ha contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, ribadendo l'accuratezza dell'istruttoria espletata in primo grado e, in 2 particolare, la compiuta valorizzazione da parte del Tribunale dell'importanza del mantenimento del rapporto madre/figlia in funzione del benessere di quest'ultima; con provvedimenti presidenziali del 24.6.2025 e del 10.9.2025 è stato disposto, dapprima, il rinvio di ufficio della causa all'udienza del 21.10.2025 (per esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione e di rispetto dei carichi esigibili), quindi, la sostituzione del relatore, resasi necessaria per il trasferimento ad altra sezione della
Corte del consigliere originario titolare;
il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello; all'odierna udienza l'avv. Caruso, procuratrice dell'appellante, ne ha comunicato l'intervenuto decesso nel mese di giugno, informazione già pervenuta alla Corte ad opera del Servizio sociale, che, a seguito del decesso di in data Parte_1
19.6.2025, aveva sollecitato la Tutela pubblica all'adozione degli interventi necessari per la tutela dei diritti ereditari della minore;
l'avv. quale curatrice speciale CP_1
della minore, e il P.G. presente in udienza, preso atto della dichiarazione resa dal difensore dell'appellante, hanno lasciato alla Corte le opportune statuizioni;
Rilevato che la natura personalissima e indisponibile del diritto oggetto di controversia e la conseguente intrasmissibilità per via ereditaria della posizione giuridica del genitore con riferimento al diritto alla genitorialità e alla contestazione dell'accertamento dello stato di abbandono del figlio minore escludono in radice, nell'ipotesi di decesso del genitore, l'applicazione della disciplina della interruzione, prosecuzione e riassunzione del giudizio, che trova la sua ratio, nel caso di morte della parte, nell'assicurare l'effettività del contraddittorio affinchè l'evento interruttivo non pregiudichi l'attiva partecipazione al processo dei successori, universali o particolari: l'interruzione, invero, pone il processo in uno stato di quiescenza per permettere agli eredi di subentrare nella causa, condizione impossibile nel giudizio per l'accertamento dello stato di adottabilità di un minore;
nella fattispecie, non solo la posizione giuridica della genitore deceduto della Pt_1
minore è intrasmissibile ma la riveste la posizione di unico appellante, Per_1 Pt_1
sicchè con il di lei decesso, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del procedimento, non sussistendo più la materia del contendere;
3 ne consegue la pronuncia di improcedibilità dell'appello; la natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
p.q.m.
la Corte dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Roma n. 684/24 pubblicata il 15.11.2024; compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 21.10.2025
Il Presidente estensore
NN MA LI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI La Corte così composta,
NN MA LI Presidente
NN Chiara Giammusso Consigliere
Maika Marini Consigliere
Roberto Callegari Consigliere on.
NNmaria Nazzaro Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. 51892 dell'anno 2024 trattenuto in decisione all'udienza del 21/10/2025 vertente tra
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
r a procura allegata all' atto di appello Appellante e avv. quale curatrice speciale della minore Controparte_1 Per_1 nominata con decreto del Tribunale
[...] enni in data 25.5.2023 e che si difende in proprio appellata e quale tutore provvisorio della suddetta Controparte_2
appellato non costituito e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
oggetto: appello avverso la sentenza n. 684/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 31/10/2024, pubblicata in data 15/11/2024
1 Premesso che con ricorso del 18.5.2023 il , all'esito del procedimento per la Controparte_3
verifica della responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il Persona_1
giorno 8.8.2011, figlia di nata a [...] il [...], unico genitore che Parte_1
aveva riconosciuto la minore, chiedeva l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore ai sensi dell'art. 8 e ss legge 184/83; all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva anche espletata una consulenza tecnica d'ufficio e la minore collocata presso una famiglia ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 184/83, definendo il procedimento, il Tribunale dichiarava lo stato di adottabilità della minore, confermando la nomina del Sindaco del Comune di CP_2
quale tutore provvisorio;
confermava il collocamento della minore presso la famiglia affidataria già in atto;
consentiva incontri tra la madre e la minore rimettendone la regolamentazione delle modalità e dei tempi al Servizio sociale, previa valutazione della volontà della minore e sentiti gli affidatari/adottanti; invitava il tutore ad assicurare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla minore;
condannava al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'Erario, per essere la minore, rappresentata dal curatore speciale, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
con ricorso depositato il 12.12.2024 ha proposto appello chiedendo, in Parte_1
riforma della decisione, previo espletamento di ulteriore attività istruttoria per l'accertamento dei progressi psico-fisici della madre e del legame affettivo tra madre e figlia, la revoca della dichiarazione di adottabilità della minore e della pronuncia sulle spese rimettendo alla Corte l'adozione di conseguenti provvedimenti ritenuti più opportuni;
con decreto presidenziale del 15.1.2025 è stato nominato il consigliere relatore, sono stati assegnati i termini per la costituzione del contraddittorio e l'acquisizione di informazioni aggiornate sulla minore e sul nucleo familiare di origine in funzione dell'udienza di comparizione delle parti fissata il giorno 8.7.2025; costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 9.5.2025, l'avv. quale CP_1
curatrice speciale della minore, ha contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, ribadendo l'accuratezza dell'istruttoria espletata in primo grado e, in 2 particolare, la compiuta valorizzazione da parte del Tribunale dell'importanza del mantenimento del rapporto madre/figlia in funzione del benessere di quest'ultima; con provvedimenti presidenziali del 24.6.2025 e del 10.9.2025 è stato disposto, dapprima, il rinvio di ufficio della causa all'udienza del 21.10.2025 (per esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione e di rispetto dei carichi esigibili), quindi, la sostituzione del relatore, resasi necessaria per il trasferimento ad altra sezione della
Corte del consigliere originario titolare;
il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello; all'odierna udienza l'avv. Caruso, procuratrice dell'appellante, ne ha comunicato l'intervenuto decesso nel mese di giugno, informazione già pervenuta alla Corte ad opera del Servizio sociale, che, a seguito del decesso di in data Parte_1
19.6.2025, aveva sollecitato la Tutela pubblica all'adozione degli interventi necessari per la tutela dei diritti ereditari della minore;
l'avv. quale curatrice speciale CP_1
della minore, e il P.G. presente in udienza, preso atto della dichiarazione resa dal difensore dell'appellante, hanno lasciato alla Corte le opportune statuizioni;
Rilevato che la natura personalissima e indisponibile del diritto oggetto di controversia e la conseguente intrasmissibilità per via ereditaria della posizione giuridica del genitore con riferimento al diritto alla genitorialità e alla contestazione dell'accertamento dello stato di abbandono del figlio minore escludono in radice, nell'ipotesi di decesso del genitore, l'applicazione della disciplina della interruzione, prosecuzione e riassunzione del giudizio, che trova la sua ratio, nel caso di morte della parte, nell'assicurare l'effettività del contraddittorio affinchè l'evento interruttivo non pregiudichi l'attiva partecipazione al processo dei successori, universali o particolari: l'interruzione, invero, pone il processo in uno stato di quiescenza per permettere agli eredi di subentrare nella causa, condizione impossibile nel giudizio per l'accertamento dello stato di adottabilità di un minore;
nella fattispecie, non solo la posizione giuridica della genitore deceduto della Pt_1
minore è intrasmissibile ma la riveste la posizione di unico appellante, Per_1 Pt_1
sicchè con il di lei decesso, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del procedimento, non sussistendo più la materia del contendere;
3 ne consegue la pronuncia di improcedibilità dell'appello; la natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
p.q.m.
la Corte dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Roma n. 684/24 pubblicata il 15.11.2024; compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 21.10.2025
Il Presidente estensore
NN MA LI
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