Articolo 3 della Legge 8 aprile 1954, n. 144
Articolo 2
Versione
21 maggio 1954
Art. 3.
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti delle case popolari alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Entrata in vigore il 21 maggio 1954