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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A IT (artt. 146 d.p.r. 115/2002 59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE I CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott. Francesco Antonio Maria Buggè Giudice rel dott. Stefano Cantone Giudice nel procedimento R.G. N. 54-1/2024 promosso con ricorso depositato telematicamente in data 30/09/2024;
[...]
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano (MI), via Controparte_1
San Prospero n. 4, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- Lodi e codice fiscale iscritta al n. 35686.5 all'elenco delle società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione – SPV tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge Cont 130 e del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 (di seguito " "), e per essa la procuratrice speciale con sede in Milano (MI) alla Parte_1 via San Prospero n. 4, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza- Brianza e Lodi e codice fiscale , iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari P.IVA_2 di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 con il n. 13 sopra generalizzata, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. , nato a Controparte_3
Milano (MI) il 25 novembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munìto degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2024, depositata presso il Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F.
- EC , giusta procura rilasciata su foglio C.F._1 Email_1 separato da intendersi unito in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, unitamente alla stessa elettivamente domiciliata in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e che ex art. 16-sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 elegge quale proprio domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero Email_1 numero di fax 0824/1905499. NEI CONFRONTI DI
(nato a [...] il [...] CF ), ivi Controparte_4 C.F._2 residente a[...], ha pronunciato la seguente SENTENZA
Visto il ricorso depositato in data 30/09/2024 per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata a carico di Controparte_4
sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio;
rilevato che:
- la ricorrente è creditrice nei confronti del resistente in virtù di scoperto di conto corrente attestato ex art. 50 TUB in relazione al rapporto di conto corrente contraddistinto dal n.
8100/632425 e che quest'ultimo credito risulta attestato e certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del 01.09.93 alla data del 23/12/2019, per € 61.260,84;
- la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di liquidazione controllata;
- il debitore non si è costituito nonostante la notifica a mani proprie avvenuta il 30/12/2024 e la rinnovazione della notifica – come disposta con provvedimento del 05/06/2025 – perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. il 30/08/2025;
OSSERVA
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il resistente risiede in Reggio Calabria, via XXI Agosto n. 136, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Reggio Calabria.
In ordine alla verifica del presupposto soggettivo, occorre rilevare che il sig. Controparte_4 risulta essere un consumatore, ed è quindi assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in virtù degli artt. 2, c. 1, lett. c), e 268, CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il resistente si trova in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lettera c) CCII in quanto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dall'ingente debito della ricorrente e dall'ingente ammontare dei debiti tributari e contributivi (pari ad € 61.260,84 alla data del
23/12/2019).
Orbene, in relazione all'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni presenti e futuri, il Tribunale ritiene che, vista la modifica dell'art. 268, comma 3, CCII non è consentita l'apertura della liquidazione controllata in assenza di beni da liquidare, tuttavia, l'eccezione di incapienza è lasciata dall'art. citato nella disponibilità del debitore persona fisica. Pertanto, in assenza dell'eccezione di incapienza, si deve procedere all'apertura della liquidazione controllata.
Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che ricorrono, inoltre, i presupposti soggettivi di cui all'art. 2 comma I, lettera c) e all'art. 268 comma I CCII, in quanto il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza e che risulta superato il limite di cui all'art. 268 comma 2 CCI di € 50.000,00 relativo ai debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell' istruttoria.
La domanda, pertanto, può essere accolta, ricorrendo i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria
Visti gli artt. 2, 40, 41 e 268 CCII
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , cod. fisc. Controparte_4
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] 136,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Francesco Maria Antonio Buggè
NOMINA
Liquidatore il l'avv. GIUSEPPINA COSTANTINO
ORDINA
al resistente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;
AS
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo EC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA
al resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione
DISPONE
- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCII ( che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori
DISPONE
- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;
DISPONE
- CHE IL LIQUIDATORE:
1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo EC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
DISPONE che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280
CCL Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
DISPONE
che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Reggio Calabria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
DISPONE
che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
DISPONE
Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
MANDA
alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il g.d. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè Dott. Liborio Fazzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Belcastro Salvatore,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE I CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott. Francesco Antonio Maria Buggè Giudice rel dott. Stefano Cantone Giudice nel procedimento R.G. N. 54-1/2024 promosso con ricorso depositato telematicamente in data 30/09/2024;
[...]
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano (MI), via Controparte_1
San Prospero n. 4, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- Lodi e codice fiscale iscritta al n. 35686.5 all'elenco delle società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione – SPV tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge Cont 130 e del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 (di seguito " "), e per essa la procuratrice speciale con sede in Milano (MI) alla Parte_1 via San Prospero n. 4, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza- Brianza e Lodi e codice fiscale , iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari P.IVA_2 di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 con il n. 13 sopra generalizzata, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. , nato a Controparte_3
Milano (MI) il 25 novembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munìto degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2024, depositata presso il Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F.
- EC , giusta procura rilasciata su foglio C.F._1 Email_1 separato da intendersi unito in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, unitamente alla stessa elettivamente domiciliata in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e che ex art. 16-sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 elegge quale proprio domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero Email_1 numero di fax 0824/1905499. NEI CONFRONTI DI
(nato a [...] il [...] CF ), ivi Controparte_4 C.F._2 residente a[...], ha pronunciato la seguente SENTENZA
Visto il ricorso depositato in data 30/09/2024 per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata a carico di Controparte_4
sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio;
rilevato che:
- la ricorrente è creditrice nei confronti del resistente in virtù di scoperto di conto corrente attestato ex art. 50 TUB in relazione al rapporto di conto corrente contraddistinto dal n.
8100/632425 e che quest'ultimo credito risulta attestato e certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del 01.09.93 alla data del 23/12/2019, per € 61.260,84;
- la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di liquidazione controllata;
- il debitore non si è costituito nonostante la notifica a mani proprie avvenuta il 30/12/2024 e la rinnovazione della notifica – come disposta con provvedimento del 05/06/2025 – perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. il 30/08/2025;
OSSERVA
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il resistente risiede in Reggio Calabria, via XXI Agosto n. 136, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Reggio Calabria.
In ordine alla verifica del presupposto soggettivo, occorre rilevare che il sig. Controparte_4 risulta essere un consumatore, ed è quindi assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in virtù degli artt. 2, c. 1, lett. c), e 268, CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il resistente si trova in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lettera c) CCII in quanto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dall'ingente debito della ricorrente e dall'ingente ammontare dei debiti tributari e contributivi (pari ad € 61.260,84 alla data del
23/12/2019).
Orbene, in relazione all'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni presenti e futuri, il Tribunale ritiene che, vista la modifica dell'art. 268, comma 3, CCII non è consentita l'apertura della liquidazione controllata in assenza di beni da liquidare, tuttavia, l'eccezione di incapienza è lasciata dall'art. citato nella disponibilità del debitore persona fisica. Pertanto, in assenza dell'eccezione di incapienza, si deve procedere all'apertura della liquidazione controllata.
Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che ricorrono, inoltre, i presupposti soggettivi di cui all'art. 2 comma I, lettera c) e all'art. 268 comma I CCII, in quanto il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza e che risulta superato il limite di cui all'art. 268 comma 2 CCI di € 50.000,00 relativo ai debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell' istruttoria.
La domanda, pertanto, può essere accolta, ricorrendo i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria
Visti gli artt. 2, 40, 41 e 268 CCII
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , cod. fisc. Controparte_4
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] 136,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Francesco Maria Antonio Buggè
NOMINA
Liquidatore il l'avv. GIUSEPPINA COSTANTINO
ORDINA
al resistente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;
AS
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo EC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA
al resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione
DISPONE
- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCII ( che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori
DISPONE
- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;
DISPONE
- CHE IL LIQUIDATORE:
1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo EC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
DISPONE che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280
CCL Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
DISPONE
che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Reggio Calabria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
DISPONE
che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
DISPONE
Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
MANDA
alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il g.d. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè Dott. Liborio Fazzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Belcastro Salvatore,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.