Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03058/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2022, proposto dalla società Sg Company S.B. S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Niccolò Piccone e Vanessa Mayer, con domicilio eletto presso lo studio Vanessa Mayer in Milano, Corso Venezia n. 10;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Roberto Maio, con domicilio eletto presso lo studio Mirella Mogavero in Milano, via Savarè n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento di concessione parziale FIS 1202231-2022/2022, del 23 giugno 2022, ricevuto dalla società in data 15 luglio 2022, nella parte in cui l'INPS non ha accolto l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.31/03/2022.0249379, volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015 per il periodo 1 marzo 2022-31 marzo 2022, relativamente al periodo 1 marzo 2022-20 marzo 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. GI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società indicata in epigrafe svolge attività di organizzazione e gestione di convegni e fiere, nonché attività di produzione nel settore del commercio (Cod. Istat 82.30.00).
In data 11.2.2022 sottoscriveva con le rappresentanze sindacali aziendali un accordo sindacale in cui si dà atto che, a causa della “ crisi derivante dalla Pandemia Covid-Sars2 ”, la società avrebbe fatto ricorso nel periodo dal “1° gennaio 2022 e per un periodo massimo di tredici settimane” ai Fondi di solidarietà per l’erogazione delle prestazioni di “assegno di integrazione salariale” ordinario di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 148/2015, ricorrendone i presupposti.
In data 15.3.2022 la società presentava all’INPS “ domanda di assegno di integrazione salariale per i Fondi di solidarietà ex art. 26 e ss. del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i.” per il periodo dal 1/02/2022 al 28/02/2022.
La suddetta istanza di proroga veniva respinta dall’INPS ed avverso il detto provvedimento reiettivo la società ricorrente presentava ricorso gerarchico nonché ricorso al TAR.
In data 31 marzo 2022, la Società presentava quindi ulteriore domanda di proroga del trattamento, con riferimento al periodo 01.03.2022/31.03.2022.
La suddetta istanza di proroga veniva accolta solo parzialmente dall’INPS, con provvedimento FIS 1202231-2022/2022 del 23 giugno 2022, comunicato via PEC alla Società il 15 luglio 2022, con la seguente motivazione: “ si autorizza solo dal 21 al 31 marzo 2022 per decadenza del periodo precedente ”.
La ricorrente, assumendone l’illegittimità, ha quindi impugnato la suddetta nota dell’INPS del 23.6.2022, nella parte in cui non ammette la ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo 1 marzo 2022/20 marzo 2022, affidando il gravame ad un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, applicabile alla domanda di accesso al FIS, ai sensi del quale “ la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento ”.
L’interessata sostiene di aver rispettato il termine di presentazione della domanda stante la caratteristica di “ evento oggettivamente non evitabile ” della situazione che ha dato luogo alla richiesta, anche in considerazione alla disciplina recata dalla Circolare INPS 2 dicembre 2015 n. 197 secondo cui evento evitabile sono anche i provvedimenti dell’autorità pubblica come, nel caso di specie, quelli relativi all’andamento della pandemia da Covid-19, soprattutto in un settore come quello relativo alla gestione e organizzazione di eventi e fiere cui si rivolge la società, maggiormente esposto agli effetti della crisi pandemica.
Sicchè, prosegue la ricorrente, il carattere oggettivamente non evitabile della proroga di tali misure con conseguente impatto sul mercato in cui opera la predetta società le consentiva, nel caso di specie, la presentazione della domanda entro il termine del mese successivo all’inizio della sospensione.
In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio l’INPS, che ha dedotto l’infondatezza del gravame, e la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
All’udienza del 13.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Per quanto di interesse nella presente causa, ai fini della ricostruzione del quadro normativo entro cui si inscrive la controversia, si richiama di seguito la sentenza n. 175/2026 di questo TAR con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla odierna ricorrente avverso il provvedimento dell’INPS (avente prot. 1194017-2022/2022 del 20 maggio 2022) di rigetto dell’istanza del trattamento di integrazione salariale per il mese di febbraio 2022:
<<“L’art. 26 del d.lgs. n. 145/2015 istituisce il Fondo di integrazione salariale (FIS) “per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I” del medesimo decreto. Il Fondo è volto a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa “per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo”.
L’art. 30 cit. prevede che il FIS assicura “la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all’integrazione salariale” e prevede che “all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.
Danno luogo ai benefici previsti dal FIS i “casi” previsti dall’art. 11 cit.: “a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato”.
L’art. 15 cit. poi detta la disciplina sul procedimento di “ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale” prevedendo che “l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste ... 2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. 3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione ”>>.
Alla luce del quadro ermeneutico e fattuale sopra esposto il ricorso è fondato.
Parte ricorrente, avendone i requisiti di legge, ha infatti presentato il 31.3.2022 domanda di assegno di integrazione salariale relativa al FIS istituto dall’art. 26 del d.lgs. n. 145/2015.
La domanda era giustificata dalla sopravvenienza delle straordinarie misure ammnistrative adottate dal Governo per far fronte al dilagare della crisi pandemica da Covid che si era verificata in quel periodo storico. A causa di queste misure, la ricorrente ha subito una significativa riduzione dell’attività lavorativa, come emerso in sede sindacale che ha giustificato la richiesta di ammortizzatori sociali.
La riduzione dell’attività era imputabile ad “ eventi oggettivamente non evitabili ” in quanto derivante dalle misure restrittive adottate dall’Autorità amministrativa per contenere la crisi pandemica che hanno comportato una radicale riduzione del lavoro e quindi non è derivante da comportamenti volontari dell’azienda o dei lavori.
La domanda di ammortizzatori sociali inoltrata dalla ricorrente è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 15 e 30 del d.lgs. n. 145/2015.
L’art. 30 cit. prevede, al comma 1, che “ all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie ”.
L’art. 30 cit. non prevede tuttavia l’ipotesi in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia collegata ad eventi imprevedibili.
In questo caso, trova applicazione la specifica disciplina di cui al comma 2 dell’art. 15 cit. che contempla appunto l’ipotesi in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deriva da “ eventi oggettivamente non evitabili”.
Ne deriva che la domanda di ammissione al FIS, ove la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dipende da “ eventi oggettivamente non evitabili ”, va “ presentata entro il termine … della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento ”.
Nel caso di specie, come già osservato da questo Tribunale nella su indicata sentenza n. 175/2026, La sospensione dell’attività lavorativa, “ si è verificata nel mese di febbraio 2022 a causa di eventi non evitabili (vedi accordo sindacale in data 11.2.2022). La circostanza non è stata smentita dalla difesa dell’INPS.
La domanda di ammissione al FIS andava presentata quindi entro il termine del 31 marzo.
Avendo la ricorrente presentato la domanda proprio in data 31.3.2022 la domanda è tempestiva.
In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato dalla ricorrente indicato in epigrafe, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dal trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1marzo 2022 al 20 marzo 2022.
L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessata in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
In considerazione dell’oggetto della controversia e tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, il Collegio reputa di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC TA, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
GI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RO | SC TA |
IL SEGRETARIO