TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1515
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015

    Il Tribunale ha ritenuto che la sospensione dell'attività lavorativa fosse dovuta a eventi oggettivamente non evitabili, derivanti dalle misure restrittive adottate per contenere la pandemia. Pertanto, la domanda presentata il 31 marzo 2022 era tempestiva, dovendo essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1515
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1515
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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