Art. 7.
All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati, provvedono i Consorzi di cui agli articoli 4 e 5, ai quali lo Stato puo' affidare in concessione l'esecuzione delle opere di propria competenza. La concessione delle opere da parte dello Stato e' autorizzata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.
Restano ferme le norme del Codice della navigazione e successive disposizioni per quanto riguarda la concessione di zone demaniali marittime e la determinazione dei canoni relativi.
All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati, provvedono i Consorzi di cui agli articoli 4 e 5, ai quali lo Stato puo' affidare in concessione l'esecuzione delle opere di propria competenza. La concessione delle opere da parte dello Stato e' autorizzata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.
Restano ferme le norme del Codice della navigazione e successive disposizioni per quanto riguarda la concessione di zone demaniali marittime e la determinazione dei canoni relativi.