Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga e Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Verona, via A. Sciesa 10;
contro
Comune di Predazzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
ND RA, Carlo Mora, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 121 del 7 novembre 2024, prot. n. 13351, recapitata al ricorrente il successivo 14 novembre, con la quale il responsabile del Servizio Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Predazzo ha ingiunto al ricorrente di rimuovere dal giardino di sua proprietà il gazebo, la recinzione in legno che ne individua il perimetro e “ i ceppi in cemento a cui è ancorata ”, le siepi, nonché a ripristinare l’andamento naturale del terreno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Predazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di essere proprietario nel Comune di Predazzo di un’unità residenziale compresa in un contesto condominiale con un’area verde di pertinenza destinata a giardino.
Senza il rilascio di alcun titolo edilizio il ricorrente ha realizzato una piattaforma in legno su cui è ancorato un gazebo in legno tamponato su due lati delle dimensioni di 2,50 m per lato e un’altezza che varia da 2,33 a 2.10 m, e ha altresì realizzato una recinzione in legno con dei pali ancorati a dei plinti di cemento e due siepi che delimitano, assieme alla recinzione, l’area attorno al gazebo.
Il Comune di Predazzo con ordinanza prot. n. 13351 del 7 novembre 2024, ha disposto la demolizione delle opere rilevando che:
- insistono in area destinata alla tutela del paesaggio nella quale, prima di ogni intervento, deve essere ottenuta l’autorizzazione della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio;
- il gazebo e le recinzioni sono ubicate ad una distanza di 11,10 m dal Rio Tremes, mentre la recinzione e la siepe ricadono nella fascia di rispetto dal corso d’acqua;
- le opere ricadono in aree P3 a rischio medio della carta di sintesi geologica per la quale prima di ogni intervento è necessario uno studio geologico e idrogeologico.
Oltre a questi profili, il provvedimento evidenzia altresì che il gazebo non rientra, per le sue dimensioni e la struttura massiccia, tra le opere di attività edilizia libera, la recinzione con plinti di cemento, essendo in fascia di rispetto dal corso d’acqua, necessita dell’autorizzazione degli enti provinciali preposti, e le opere, pur ricadendo in parte in area del condominio, sono state realizzate senza autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Con il ricorso in epigrafe il provvedimento di demolizione è impugnato con cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, lo sviamento, l’erronea applicazione della disciplina urbanistico-edilizia e, in particolare, dell’art. 80 della legge provinciale n. 15 del 2025 e degli articoli 128 e 129 della legge provinciale n. 1 del 2008, perché nel provvedimento impugnato viene fatto riferimento alla necessità di ripristinare l’andamento naturale del terreno senza descrivere chiaramente quale sia l’intervento da realizzare per ottemperare all’ordine.
Il ricorrente al riguardo deduce che in realtà non è stato eseguito alcun intervento di sbancamento o riporto di terreno che ha mantenuto il suo aspetto originario, come dimostra la pedana realizzata che non ha un’altezza ed è uniforme proprio per adattarsi alla conformazione del terreno.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della disciplina urbanistico-edilizia e, in particolare, dell’art. 80 della legge provinciale n. 15 del 2025 e degli articoli 128 e 129 della legge provinciale n. 1 del 2008, perché viene ingiunta anche la rimozione delle siepi che, non avendo valenza edilizia, non soggiacciono al relativo regime sanzionatorio.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, lo sviamento e la violazione dell’art. 78, comma 3, lett. f), della legge provinciale n. 15 del 2025 e degli articoli 128 e 129 della legge provinciale n. 1 del 2008 perché le recinzioni rientrano nell’ambito dell’edilizia libera e non sono soggette al previo rilascio di un titolo edilizio abilitativo.
Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che sviamento, nella parte in cui si riferisce ad una parziale collocazione delle opere in un’area condominiale senza l’assenso dell’assemblea del condominio, aspetto questo che non può fondatamente essere contestato perché non sono stati effettuati accurati ed attendibili accertamenti circa l’effettiva consistenza ed estensione delle proprietà e circa l’esatta ubicazione dei manufatti.
Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 78, comma 2, lett. c), e dell’art. 64 della legge provinciale n. 15 del 2015, e degli articoli 128 e 129 della legge provinciale n. 1 del 2008, perché il Comune ha omesso di considerare che sia il gazebo, sia la pedana su cui poggia, sono sussumibili entro la categoria dell’edilizia libera, perché non producono carico urbanistico.
Si è costituito in giudizio il Comune di Predazzo replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo perla reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
Le censure proposte possono essere esaminate congiuntamente perché strettamente connesse.
Infatti, come controdedotto dal Comune nelle proprie difese, la parte ricorrente opera un’artificiosa parcellizzazione delle diverse opere che in realtà hanno un carattere unitario.
I capi di motivazione del provvedimento impugnato che si riferiscono alla mancanza del previo rilascio dell’autorizzazione, sotto il profilo paesaggistico, della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio, dell’autorizzazione degli enti provinciali preposti alla tutela della fascia di rispetto dal corso d’acqua, e dell’autorizzazione connessa alla circostanza che le opere ricadono in aree P3 a rischio medio della carta di sintesi geologica per la quale prima di ogni intervento è necessario uno studio geologico e idrogeologico, sono sufficienti a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato con riguardo a tutte le opere oggetto di contestazione.
Sotto il profilo paesaggistico va evidenziato che l’art. 78 della legge provinciale n. 15 del 2015 prevede debba essere disposta la demolizione delle opere realizzate senza il rispetto della disciplina in materia di tutela del paesaggio anche se si tratta di interventi soggetti ad attività edilizia libera.
Inoltre ai sensi dell’art. 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904, nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua, al fine di consentire il libero deflusso delle acque, è vietata l’esecuzione di qualsiasi lavoro, ivi compresa la realizzazione di piantagioni, alberi o siepi, e il divieto, che riguarda anche opere di modeste dimensioni prive di rilevanza sotto il profilo urbanistico ed edilizio, non è superabile sulla base delle caratteristiche visive del manufatto.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alla mancanza dell’autorizzazione connessa alla presenza nell’area di un rischio idrogeologico (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 20 ottobre 2020, n. 10699, circa la legittimità dell’ordine di demolizione di una recinzione realizzata ex novo senza autorizzazione paesaggistica in area soggetta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico; nello stesso senso T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 luglio 2017, n. 1707).
A ciò va aggiunto che per quanto riguarda il gazebo e la platea su cui poggia, che non è facilmente amovibile, è configurabile un’ulteriore, concorrente ed autonoma ragione che giustifica l’ordine di demolizione, in quanto si tratta di opere che eccedono i limiti previsti dall’art. 78, comma 2, lett. c), della legge provinciale n. 15 del 2015, e dall’art. 26 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8- 61/leg., che in materia di “ Attrezzature ed elementi di arredo e sistemazione delle aree pertinenziali ” alla lettera c) menziona anche i gazebo, sia fissi che mobili, realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali a condizione che, diversamente da quello in esame, siano completamente aperti su tutti i lati (cfr. T.R.G.A., Trento, 28 gennaio 2025, n. 15; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 giugno 2023, n. 6263; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393.
Va peraltro soggiunto che, alla luce dei chiarimenti formulati dal Comune di Predazzo nelle proprie difese, si rivela priva di fondamento anche la censura di cui al primo motivo con la quale il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordine di ripristino dell’andamento naturale del terreno, in quanto si tratta di una formula che viene ordinariamente inserita in ogni verbale di sopralluogo riferibile a luoghi di particolare pregio e bellezza paesaggistica, e che implica solamente la necessità di una rimessa in pristino del terreno finalizzata ad evitare la formazione di artificiose piazzole e, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, non presuppone necessariamente che siano stati realizzati interventi di asporto e riporto di terreno.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Predazzo liquidandole nella somma di € 2.000,00, a titolo di competenze e spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Antonia Tassinari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO