Art. 5.
Il Ministero del commercio con l'estero, in caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 , nell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge e per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta ai sensi delle leggi 24 novembre 1961, n. 1292, e 12 febbraio 1965, n. 51 , e' autorizzato ad elevare le anticipazioni a favore dello Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) dai 4/5 all'85 per cento dell'ammontare dei contributi o della spesa preventivata.
I rendiconti per le spese relative all'organizzazione e al funzionamento degli uffici all'estero saranno dal predetto Istituto presentati al Ministero del commercio con l'estero annualmente, entro 90 giorni dalla fine dell'anno finanziario cui si riferiscono.
Il Ministero del commercio con l'estero, in caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 , nell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge e per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta ai sensi delle leggi 24 novembre 1961, n. 1292, e 12 febbraio 1965, n. 51 , e' autorizzato ad elevare le anticipazioni a favore dello Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) dai 4/5 all'85 per cento dell'ammontare dei contributi o della spesa preventivata.
I rendiconti per le spese relative all'organizzazione e al funzionamento degli uffici all'estero saranno dal predetto Istituto presentati al Ministero del commercio con l'estero annualmente, entro 90 giorni dalla fine dell'anno finanziario cui si riferiscono.