Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 389/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 29/07/2024 da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Maria Maniscalco e Denis Rosa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia - Mestre Via Torre Belfredo n. 13/4 Parte appellante contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliato in Piazza San Marco n. 63, Venezia Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10/2024 resa dalla sezione Lavoro del Tribunale di Belluno, pubblicata il 30-1-2024, non notificata, nel procedimento R. G. Lav n. 96/2022. in punto: Altre ipotesi.
* CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante: 1) Accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, in cui la ricorrente ha lavorato rispettivamente fino al 31.8.19, 31.8.2020 e 31.8.2022, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il all'accredito nella carta docente della parte Controparte_2 ricorrente dell'importo nominale di complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente per gli anni 2017/18, 2018/2019, 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022, o il diverso importo risultante dovuto. 1.1 - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto del
[...] Controparte_ al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno. 2) Condannarsi inoltre il Cont re ai procuratori di parte ricorrente, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di € 1.313,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 del cpc in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. 3) Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze anche del secondo grado di giudizio, di cui pure si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni per parte appellata: Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che l'appello sia infondato e vada respinto. Spese del presente grado rifuse.
*
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/7/2022 l'odierna parte appellante ha domandato venisse accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Domanda avanzata, anche in via risarcitoria, con riferimenti agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 in relazione ai quali l'appellante ha domandato venisse pronunciata consequenziale condanna al pagamento/costituzione della carta. Il tutto previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, in conseguenza della violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate.
1.1. Il Tribunale di Belluno, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, invero non esplicitate le ragioni (in fatto) della decisione (né della porzione di domanda accolta né di quella non accolta), ha richiamato cass. civ. 29961/2023 ed ha pronunciato come segue:
1. accerta il diritto della parte ricorrente alla Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici gli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, se in presenza delle seguenti condizioni: 1) docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo;
2. rigetta nel resto il ricorso,
3. condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte CP_2 ricorrente che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Quindi, accoglimento della domanda con esclusione, non motivata, degli AASS 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello
[...]
dolendosi per l'omessa pronuncia, in assenza di motivazione, Parte_1 con riferimento ai suddetti anni scolastici in relazione ai quali l'appellante allega avere lavorato con contratto di lavoro a termine fino al 31 agosto ovvero fino alla fine delle attività scolastiche.
2.1. Si duole parte appellante anche con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio in quanto non rispettosa dei parametri di cui al DM 55/2014.
3. Il , non regolarmente citato in giudizio (essendo stata effettuata la CP_2 notificazione a mezzo pec ai funzionari che avevano assistito la parte in primo grado di giudizio) non si è costituito.
Autorizzata, all'esito dell'udienza del 13/2/2025, la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, il Controparte_4
si è costituto con memoria tardivamente depositata in data
[...]
15/4/2025 prendendo posizione su entrambi i motivi di appello.
3.1. Nega quindi il che sussistano i presupposti, per come ricostruiti dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 per il riconoscimento della Carta Docente per gli anni (2018/2019, 2019/2020, 2021/2022) per i quali è stata richiesta in appello : <come si evince agevolmente dallo stato matricolare fasc i grado e come riassunto dal costituito ex se cp_2> nel primo grado di giudizio, nello schema riportato nelle Note d'udienza del 24.01.24 (all D - Fasc I grado), la sig.ra diversamente da quanto affermato nell'Atto di appello, Pt_1 ha svolto supplenza annuale su posto vacante (art. 4, comma I L. 124/1999) per i soli anni 2017/2018 e 2020/2021, essendo le altre supplenze temporanee e/o fino a fine anno scolastico su posto vacante. Da tale dato, indiscutibile, deriva che la sig.ra non Pt_1
è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e avallati dalla Suprema Corte nella Sentenza citata, per ottenere il beneficio preteso>>.
3.2. Giustifica poi la ridotta liquidazione delle spese di lite sulla base del presupposto che la vertenza è seriale e che è risultata vittoriosa per sole 2 annualità sulle 5 richieste:
4. La causa iscritta a ruolo in data 29/7/2024 è stata trattata all'udienza del 13/2/2025 e quindi, disposta la rinotifica dell'atto introduttivo al presso l'Avvocatura di Stato ed invitata la parte appellante a dar prova della continuità ed attualità del rapporto con il , è stata decisa come da dispositivo all'esito dell'udienza del 24/4/2025.
*
5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto per le dirimenti ragioni che seguono.
6. Questo Collegio aderisce, e così evidentemente anche le parti del giudizio, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia, ha affermato che <10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale>> (cass. civ. 29961/2023). Dovendosi precisare come l'art. 4, co. 1 e 2 Legge 124/1999 stabiliscono che <
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. co.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario>> [il sottolineato è dello scrivente].
6.1. Posto quanto sopra in diritto, deve essere rilevato, in fatto, come le supplenze di cui qui si discute siano pacificamente collocabili nell'ambito dell'art. 4, co. 2 Legge 124/1999 tanto da essere qualificate dallo stesso come <servizio temporaneo fino al termine delle attivit didattiche>>.
Qui in appresso viene riportato, in stralcio, lo stato matricolare prodotto dal sub documento n. 1 [con la precisazione, sempre, che il sottolineato è dello scrivente.
Dal 24/09/2018 al Assegnazione supplenza docente Provincia di servizio: Belluno 30/06/2019 Servizio temporaneo fino al termine delle Sede principale: Scuola Primo attivita' didattiche Grado - "dino Buzzati" - Alleghe - Scuola primo grado Alleghe (BLMM82701C) - 6 ore Tipo posto: Normale Settimanali Orario settimanale: 6 Dal 24/09/2018 al Assegnazione supplenza docente Provincia di servizio: Belluno 30/06/2019 Servizio temporaneo fino al termine delle Sede principale: Scuola Primo
attivita' didattiche Grado - "dino Buzzati" - Alleghe - Scuola primo grado Alleghe ( ) - 9 ore C.F._2 Tipo posto: Normale settimanali Orario settimanale: 9 Dal 13/09/2019 al Assegnazione supplenza docente Provincia di servizio: Belluno 30/06/2020 Servizio temporaneo fino al termine delle Sede principale: Scuola Primaria -
attivita' didattiche Scuola Primaria Cencenighe Ag. - Scuola primaria Cencenighe Agordino Tipo posto: Lingua inglese ( ) - Completo ore NumeroD_1 Orario settimanale: Completo settimanali Dal 20/09/2021 al Assegnazione supplenza docente Provincia di servizio: Belluno 30/06/2022 Servizio temporaneo fino al termine delle Sede principale: Scuola Primaria - attivita' didattiche Tito IO RA - Agordo Scuola primaria (BLEE828019) - 6 ore settimanali Tipo posto: Sostegno psicofisico Orario settimanale: 6
È quindi evidente come la possegga i requisiti per godere del Pt_1 beneficio richiesto.
6.2. Quanto all'attuale intraneità al sistema scolastico statale – questione sollevata dal Collegio proprio alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione – l'appellante ne ha dimostrato la sussistenza avendo dimesso da ultimo busta paga del gennaio 2025 dalla quale risulta dipendente del con inquadramento di docente scuola elementare e materna CP_2 assunta con contratto a tempo indeterminato che parimenti produce.
6.3. Solo per completezza di motivazione si rammenta come la stessa giurisprudenza della cassazione abbia richiesto il presupposto dell'attuale presenza del docente entro il sistema scolastico avendo in particolare statuito che <12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poichè la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico […] Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno […] la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo […] 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perchè altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poichè la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento informa specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. […] 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. […] 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio>> (Cass. civ. 29961/23).
6.4. Pertanto, alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, a cui il Collegio aderisce, non essendo state addotte in questa sede ragioni per discostarsene anzi dimostrando le parti di condividerli, il beneficio per cui è causa spetta alla anche con riferimento agli aa.ss. 2018/2019, Pt_1
2019/2020 e 2021/2022.
7. Quanto al secondo motivo di appello, appare del tutto evidente come il giudice di prime cure, nell'ambito di controversia il cui valore era pari ad €. 2500,00 (anche perché alla avrebbero dovuto essere riconosciute Pt_1 tutte le annualità dalla stessa richieste), abbia liquidato, per compensi, somma irrisoria assolutamente inferiore ai minimi previsti dal D.M. 55/14 e ss. mod.; dovendosi in ogni caso rammentare come <salvo diversa convenzione tra le parti nel rispetto dell l. ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri cui al d.m. cos come modificato dal non consentito giudice scendere sotto degli inderogabili valori minimi predeterminati da tale decreto aggiornati a cadenza periodica ex art. co.>> (cfr. Cass. Civ. 17613/2024).
7.1. Per l'assistenza prestata alla al difensore dalla stessa prescelto Pt_1 potrà quindi essere liquidata la somma di cui al dispositivo, ciò alla luce delle considerazioni che seguono.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto della docente con incarichi di Pt_1 supplenza, ad oggi inserita nel sistema scolastico, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dalla stessa richiesti (nei limiti della domanda, quindi), e per l'effetto, il resistente deve essere CP_2 condannato a provvedere in tal senso con le modalità previste dalla legge.
9. Quanto alle spese di lite, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico del appellato. CP_2
Sicché il appellato deve essere condannato alla rifusione in favore di CP_2 delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in Pt_1 dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa (in considerazione dei profili di serialità), oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata (limitatamente ai capi 1 e 3 del dispositivo), accerta, alle condizioni e limiti di cui al capo 1 del dispositivo della sentenza appellata, il diritto della parte appellante alla Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali di primo grado in CP_2 favore della parte appellante che liquida in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- condanna la parte appellata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellante nel presente grado di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 962,00 per compensi e di € 73,50 per spese oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa) con distrazione in favore dei difensori.
Venezia, 24 aprile 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo