TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI -Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1112/2024 r.g.
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Zella Parte_1
ricorrente
E
- rappresentata e difesa dall'avv.Egidio Leone Controparte_1
resistente
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
interveniente
Conclusioni dei procuratori delle parti: come rispettive memorie di precisazione ex art.473bis.28
c.p.c.
MOTIVAZIONE
- letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1112/2024 R.G.., instaurato con ricorso depositato il 11-
3-2024 da nei confronti di ; Parte_1 Controparte_1
- rilevato che il ricorrente , a modifica dell'attuale regime discendente dal Parte_1 divorzio intercorso tra le parti con sentenza di questo Tribunale n.553 del 3-3-2020 - con cui è stato posto a proprio carico l'obbligo di erogare all' ex coniuge assegno di divorzio di € 200 , assegno di concorso al mantenimento delle figlie nata il [...]) e nata il [...]) di € Per_1 Per_2
200 per ciascuna di esse, con assegnazione alla ex moglie della casa coniugale in Taranto alla via
Maturi n.24/b in comproprietà tra le parti, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile con effetto retroattivo dal febbraio 2022, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, e la previsione di versamento diretto dell'assegno dovuto in favore della primogenita maggiorenne a sostegno Per_1 della domanda il ha evidenziato che conviveva stabilmente da alcuni Pt_1 Controparte_1 anni con il compagno presso altra abitazione alla via D'Alò Alfieri 78 in Taranto Controparte_2
,mentre le figlie e vivevano stabilmente con la nonna materna Per_1 Per_2 Persona_3 sicchè la casa familiare era rimasta da tempo inutilizzata;
era inoltre giustificato il versamento diretto dell'assegno alla figlia maggiorenne sia perché la stessa non era più convivente con la Per_1 madre, sia comunque perché egli a causa delle continue richieste di denaro da parte delle figlie e della propria esclusione dalla loro educazione, faticava a comprendere come le somme da lui erogate fossero impiegate;
rilevato che nel costituirsi ha chiesto dare atto della propria non opposizione Controparte_1 alla revoca di assegnazione della casa coniugale avendo ella dovuto trasferire altrove la propria residenza insieme alle figlie a causa della fatiscenza dell'abitazione già familiare;
ha chiesto il rigetto delle residue domande essendo tuttora disoccupata e non essendovi prova di una stabile convivenza con altra persona con effettiva condivisione di progettualità di vita;
ha evidenziato che in ogni caso una eventuale convivenza con un terzo non avrebbe eliso la componente compensativa dell'assegno, spiegabile in ragione del fatto che durante la convivenza matrimoniale non aveva mai svolto attività di lavoro al fine di accudire i figli ,nel contempo contribuendo alla crescita professionale del marito;
ha chiesto in riconvenzionale incremento dell'assegno di concorso paterno al mantenimento delle figlie ,con lei conviventi, in ragione delle maggiori esigenze di cui le stesse sono portatrici per effetto dell'aumento dell'età; ritenuto che il procedimento è suscettibile di decisione sulla scorta della documentazione in atti e delle conclusioni rassegnate nelle rispettive note di precisazione;
considerato in primo luogo che deve trovare conferma il provvedimento provvisorio di revoca dell'assegnazione ad della casa coniugale di via Maturi 24/b pronunciato Controparte_1 all'udienza del 12-7-2024 non essendo stata contestata la cessazione di utilizzo di quell'alloggio
,quale abitazione della resistente e delle figlie, in tempo successivo all'assegnazione dello stesso intervenuta prima con la separazione e poi con la sentenza di divorzio tra le parti;
osservato per il resto ed in linea di principio che l'art. 473bis.29 c.p.c. subordina alla sopravvenienza di “giustificati motivi” dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza formatasi con riguardo all'art.9 l.div. di identica formulazione, il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-
2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953;
Cass. 2-5-2007 n. 10133); in particolare la revisione dell'assegno divorzile richiede l'accertamento di una sopravvenuta significativa ed effettiva modifica (Cassazione civile, sez. I, 10/1/2023, n. 354) delle condizioni economiche degli ex coniugi , idonea ad immutare il precedente assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento con il quale è stato riconosciuto(o comunque disciplinato) l'assegno divorzile, in base ad una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti;
in sede di revisione pertanto, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata( da ultimo Cassazione civile, sez. I, 30/3/2023, n. 8985); infine, in ipotesi di affermata sopravvenienza di fatti peggiorativi della situazione economica familiare dell'obbligato, il giudice deve verificare l'esistenza di un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, che possa determinare una nuova valutazione comparativa della situazione economico
- patrimoniale delle parti o se, al contrario, la mutata condizione dell'obbligato non abbia alterato la situazione patrimoniale e pertanto i sopravvenuti fatti risultino irrilevanti (Cassazione civile, sez. VI,
5/4/2022, n. 11051; Cassazione civile, sez. I, 29/07/2021, n. 21818); considerato che nella specie deve ritenersi dimostrata l'instaurazione di una stabile relazione sentimentale e di convivenza della con sebbene la resistente abbia negato CP_1 Controparte_2 nel costituirsi tale stabile convivenza con effettiva condivisione di progettualità di vita, è stato tuttavia documentato che il 14-3-2024 la ha presentato al Servizio Anagrafe del Comune di Taranto CP_1 richiesta di cambio di abitazione per sé e le figlie e dichiarando di Persona_4 Persona_5 entrare a far parte,con residenza alla via D'Alò Alfieri 78 in Taranto, della famiglia anagrafica di Pers
dal quale in seguito ha avuto la figlia nata il [...](v. certificati in atti);tali Controparte_2 dati istruttori confermano quanto già presuntivamente ricavabile in merito all'instaurazione pregressa di stabile convivenza tra ed dalla riproduzione fotografica - non contestata CP_2 CP_1 specificamente ex art.2712 c.civ. del citofono dell'abitazione di via D'Alò Alfieri 78 - recante i nomi del e della;
mentre la nascita di una figlia dalla relazione con il ed il CP_2 CP_1 CP_2 trasferimento anche dichiarato in anagrafe della resistente presso l'abitazione del primo confermano presuntivamente l'instaurazione di un nucleo familiare di fatto dotato di stabilità e caratterizzato da comunione anche materiale di vita;
ritenuto che tale sopravvenienza appare significativa e non può dirsi priva di effetti ai fini della perdurante titolarità dell'assegno divorzile;
pur essendo stato infatti affermato (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. un. 27/12/2023 n. 35969) che la situazione di convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio, né sotto il profilo della stabilità né sotto quello delle tutele offerte al convivente sia nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto, si è riconosciuto che, in quanto "espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, cui corrisponde anche un'assunzione di responsabilità" verso il partner e il nucleo familiare, l'instaurazione di una stabile convivenza comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o la compagna, "dai quali si ha diritto di pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quale adempimento di un'obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto (come attualmente previsto dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale": per tale ragione, si è ritenuto che l'instaurazione di una stabile convivenza da parte dell'ex coniuge avente diritto all'assegno divorzile comporti l'estinzione, anche per il futuro, del diritto alla componente assistenziale di tale contributo, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita non paragonabile al precedente, fermo restando il diritto alla componente compensativa;
in definitiva, la stabile e prolungata relazione affettiva di convivenza instaurata dal coniuge beneficiario vale presuntivamente a ritenere che vi sia mutuo sostegno anche economico con il terzo convivente, tale quindi da elidere le ragioni dell'erogazione dell'assegno divorzile nella sua primaria funzione assistenziale;
rilevato che nella presente fattispecie la funzione puramente assistenziale di quell'assegno è da presumere in relazione al limitato suo ammontare, ed al fatto che fosse stato concesso in ragione di accertata mancanza di reddito della , laddove il era invece operaio specializzato nel CP_1 Pt_1 campo della installazione e manutenzione di ascensori (cfr. sentenza di divorzio); secondo poi l'ormai consolidata giurisprudenza (per tutte Cass. s.u. 32198-2021) in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, può conservare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, ma in funzione esclusivamente compensativa ed a tal fine dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge;
nella specie la nulla ha chiesto di provare in ordine CP_1 ai fatti integrativi di una eventuale funzione compensativa dell'assegno di divorzio concesso, ed in particolare di avere rinunciato per scelta concordata con il coniuge a specifiche occasioni di reddito al fine di privilegiare i compiti familiari e di accudimento della prole, nonchè di avere agevolato la carriera professionale del marito (quest'ultimo ha eccepito infatti di avere sempre svolto la medesima attività di operaio specializzato e senza progressione di carriera), consentendo così l'accrescimento del patrimonio dello stesso o della famiglia;
né sembra sufficiente a questo fine lo scarno richiamo contenuto nella sentenza di divorzio ed ai fini della quantificazione dell'assegno al “contributo fornito al nucleo familiare” di cui non era specificata la natura e se lo stesso si fosse accompagnato a rinunce concordate ad occasioni di reddito ovvero se si fosse effettivamente tradotto nella agevolazione di una progressione professionale ed economica del coniuge;
ritenuto pertanto che la riassunte sopravvenienze siano suscettibili di comportare revoca dell'assegno divorzile a carico della parte ricorrente a decorrere dalla data della domanda di modifica(marzo 2024) e non già da momento anteriore;
invero la modifica può operare non da quando se ne verifichino i presupposti fattuali, ma unicamente dalla data della domanda di revisione che ha effetto costitutivo;
in proposito la regola di principio è che in materia di revisione dell'assegno di mantenimento il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (Cass. 7/1/2008 n, 28; I, 17/7/2008,
n. 19722: Cass. I. 12/3/2012, n. 3922; Cass. civ., sez. VI, 30/07/2015, n. 16173;Cass. civ. sez. I,
13/7/2023, n. 20101); considerato che non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni da parte del Pt_1
(con memoria del 23-12-2024) la domanda volta ad ottenere statuizione di versamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne e pertanto quella istanza deve quindi Per_1 ritenersi abbandonata;
-ritenuto quanto alla domanda riconvenzionale di incremento dell'assegno di mantenimento per le figlie e che questa è stata formulata dalla sul presupposto dell'aumento Per_1 Per_2 CP_1 delle loro esigenze connesso all'incremento dell'età (avendo la stesse rispettivamente 16 e 13 anni alla data della sentenza di divorzio ,laddove attualmente ne hanno rispettivamente 20 e 17) e del fatto che la primogenita abbia intrapreso studi universitari con iscrizione all'Accademia di Belle Arti di Bari;
considerato tuttavia che tale domanda non può essere accolta;
per un verso, infatti, al momento della liquidazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice del divorzio le beneficiarie erano già in età adolescenziale - allorquando presumibilmente già si potevano considerare le maggiori esigenze sociali e ludiche rispetto al periodo dell'infanzia - e si sarebbe allora dovuto dimostrarne un ulteriore incremento allo stato attuale;
per altro verso, pur considerando che all'iscrizione universitaria si accompagnano di norma maggiori esborsi (ad esempio per alloggio fuori sede, trasporti, tasse di iscrizione),di questi tuttavia non è stata data prova alcuna neppure indiziaria;
rilevato ancora che la misura di assegno di mantenimento dei figli stabilita attualmente (da maggiorarsi di rivalutazione istat e del 50% delle spese straordinarie), appare anche proporzionata alle attuali capacità di reddito dell'obbligato; sebbene le dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente documentino un certo aumento del reddito lordo dal 2020(€ 18473) al 2022(€ 22857) essenzialmente derivante dal lavoro dipendente, lo stesso ricorrente è però gravato, come non specificamente contestato, di oneri locativi per € 370 mensili, e di ritenute sul salario tali da comportare concretamente la riduzione della retribuzione mensile a circa € 1200/1300, come desumibile dalla busta paga del mese di dicembre 2024 che riporta un netto di € 1267(la produzione di tale busta paga può reputarsi ammissibile, sebbene intervenuta dopo lo spirare dei termini ex art.473bis.17 c.p.c., trattandosi di stabilire il mantenimento anche riguardo ad una figlia minore, e vertendosi perciò sotto tale profilo in tema di diritto indisponibile per gli effetti di superamento delle decadenze dell'art.473.bis.19 comma 1 c.p.c.) ; va aggiunto infine che la richiesta di accertamenti tributari in persona del ,richiesta ancora in sede di precisazione delle conclusioni dalla Pt_1 resistente, appare meramente esplorativa a fronte della produzione delle ultime tre dichiarazioni reddituali con il ricorso introduttivo,e della assenza di elementi anche indiziari che inducano a sospettare della non esaustività dei dati dalle stesse ritraibili;
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza nella misura in dispositivo con loro distrazione per il difensore anticipatario;
P.Q.M.
a)in accoglimento del ricorso proposto da ,per quanto di ragione: Parte_1
- conferma la revoca dell'assegnazione ad della casa coniugale di via Maturi Controparte_1
24/b in Taranto;
-revoca con decorrenza dalla data della domanda introduttiva di questo giudizio, l'assegno di divorzio posto a carico del ricorrente ed in favore di;
Parte_1 Controparte_1
b)rigetta la domanda riconvenzionale di aumento di assegno di mantenimento per la prole formulata da;
Controparte_1
c)condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 1200 per compensi ed € 98 per esborsi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge e distratte per l'avv. Antonella Zella, anticipataria.
Taranto, 28-2-2025
IL PRESIDENTE REL.( dott.Marcello Maggi)
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI -Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1112/2024 r.g.
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Zella Parte_1
ricorrente
E
- rappresentata e difesa dall'avv.Egidio Leone Controparte_1
resistente
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
interveniente
Conclusioni dei procuratori delle parti: come rispettive memorie di precisazione ex art.473bis.28
c.p.c.
MOTIVAZIONE
- letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1112/2024 R.G.., instaurato con ricorso depositato il 11-
3-2024 da nei confronti di ; Parte_1 Controparte_1
- rilevato che il ricorrente , a modifica dell'attuale regime discendente dal Parte_1 divorzio intercorso tra le parti con sentenza di questo Tribunale n.553 del 3-3-2020 - con cui è stato posto a proprio carico l'obbligo di erogare all' ex coniuge assegno di divorzio di € 200 , assegno di concorso al mantenimento delle figlie nata il [...]) e nata il [...]) di € Per_1 Per_2
200 per ciascuna di esse, con assegnazione alla ex moglie della casa coniugale in Taranto alla via
Maturi n.24/b in comproprietà tra le parti, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile con effetto retroattivo dal febbraio 2022, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, e la previsione di versamento diretto dell'assegno dovuto in favore della primogenita maggiorenne a sostegno Per_1 della domanda il ha evidenziato che conviveva stabilmente da alcuni Pt_1 Controparte_1 anni con il compagno presso altra abitazione alla via D'Alò Alfieri 78 in Taranto Controparte_2
,mentre le figlie e vivevano stabilmente con la nonna materna Per_1 Per_2 Persona_3 sicchè la casa familiare era rimasta da tempo inutilizzata;
era inoltre giustificato il versamento diretto dell'assegno alla figlia maggiorenne sia perché la stessa non era più convivente con la Per_1 madre, sia comunque perché egli a causa delle continue richieste di denaro da parte delle figlie e della propria esclusione dalla loro educazione, faticava a comprendere come le somme da lui erogate fossero impiegate;
rilevato che nel costituirsi ha chiesto dare atto della propria non opposizione Controparte_1 alla revoca di assegnazione della casa coniugale avendo ella dovuto trasferire altrove la propria residenza insieme alle figlie a causa della fatiscenza dell'abitazione già familiare;
ha chiesto il rigetto delle residue domande essendo tuttora disoccupata e non essendovi prova di una stabile convivenza con altra persona con effettiva condivisione di progettualità di vita;
ha evidenziato che in ogni caso una eventuale convivenza con un terzo non avrebbe eliso la componente compensativa dell'assegno, spiegabile in ragione del fatto che durante la convivenza matrimoniale non aveva mai svolto attività di lavoro al fine di accudire i figli ,nel contempo contribuendo alla crescita professionale del marito;
ha chiesto in riconvenzionale incremento dell'assegno di concorso paterno al mantenimento delle figlie ,con lei conviventi, in ragione delle maggiori esigenze di cui le stesse sono portatrici per effetto dell'aumento dell'età; ritenuto che il procedimento è suscettibile di decisione sulla scorta della documentazione in atti e delle conclusioni rassegnate nelle rispettive note di precisazione;
considerato in primo luogo che deve trovare conferma il provvedimento provvisorio di revoca dell'assegnazione ad della casa coniugale di via Maturi 24/b pronunciato Controparte_1 all'udienza del 12-7-2024 non essendo stata contestata la cessazione di utilizzo di quell'alloggio
,quale abitazione della resistente e delle figlie, in tempo successivo all'assegnazione dello stesso intervenuta prima con la separazione e poi con la sentenza di divorzio tra le parti;
osservato per il resto ed in linea di principio che l'art. 473bis.29 c.p.c. subordina alla sopravvenienza di “giustificati motivi” dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza formatasi con riguardo all'art.9 l.div. di identica formulazione, il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-
2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953;
Cass. 2-5-2007 n. 10133); in particolare la revisione dell'assegno divorzile richiede l'accertamento di una sopravvenuta significativa ed effettiva modifica (Cassazione civile, sez. I, 10/1/2023, n. 354) delle condizioni economiche degli ex coniugi , idonea ad immutare il precedente assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento con il quale è stato riconosciuto(o comunque disciplinato) l'assegno divorzile, in base ad una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti;
in sede di revisione pertanto, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata( da ultimo Cassazione civile, sez. I, 30/3/2023, n. 8985); infine, in ipotesi di affermata sopravvenienza di fatti peggiorativi della situazione economica familiare dell'obbligato, il giudice deve verificare l'esistenza di un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, che possa determinare una nuova valutazione comparativa della situazione economico
- patrimoniale delle parti o se, al contrario, la mutata condizione dell'obbligato non abbia alterato la situazione patrimoniale e pertanto i sopravvenuti fatti risultino irrilevanti (Cassazione civile, sez. VI,
5/4/2022, n. 11051; Cassazione civile, sez. I, 29/07/2021, n. 21818); considerato che nella specie deve ritenersi dimostrata l'instaurazione di una stabile relazione sentimentale e di convivenza della con sebbene la resistente abbia negato CP_1 Controparte_2 nel costituirsi tale stabile convivenza con effettiva condivisione di progettualità di vita, è stato tuttavia documentato che il 14-3-2024 la ha presentato al Servizio Anagrafe del Comune di Taranto CP_1 richiesta di cambio di abitazione per sé e le figlie e dichiarando di Persona_4 Persona_5 entrare a far parte,con residenza alla via D'Alò Alfieri 78 in Taranto, della famiglia anagrafica di Pers
dal quale in seguito ha avuto la figlia nata il [...](v. certificati in atti);tali Controparte_2 dati istruttori confermano quanto già presuntivamente ricavabile in merito all'instaurazione pregressa di stabile convivenza tra ed dalla riproduzione fotografica - non contestata CP_2 CP_1 specificamente ex art.2712 c.civ. del citofono dell'abitazione di via D'Alò Alfieri 78 - recante i nomi del e della;
mentre la nascita di una figlia dalla relazione con il ed il CP_2 CP_1 CP_2 trasferimento anche dichiarato in anagrafe della resistente presso l'abitazione del primo confermano presuntivamente l'instaurazione di un nucleo familiare di fatto dotato di stabilità e caratterizzato da comunione anche materiale di vita;
ritenuto che tale sopravvenienza appare significativa e non può dirsi priva di effetti ai fini della perdurante titolarità dell'assegno divorzile;
pur essendo stato infatti affermato (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. un. 27/12/2023 n. 35969) che la situazione di convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio, né sotto il profilo della stabilità né sotto quello delle tutele offerte al convivente sia nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto, si è riconosciuto che, in quanto "espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, cui corrisponde anche un'assunzione di responsabilità" verso il partner e il nucleo familiare, l'instaurazione di una stabile convivenza comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o la compagna, "dai quali si ha diritto di pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quale adempimento di un'obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto (come attualmente previsto dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale": per tale ragione, si è ritenuto che l'instaurazione di una stabile convivenza da parte dell'ex coniuge avente diritto all'assegno divorzile comporti l'estinzione, anche per il futuro, del diritto alla componente assistenziale di tale contributo, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita non paragonabile al precedente, fermo restando il diritto alla componente compensativa;
in definitiva, la stabile e prolungata relazione affettiva di convivenza instaurata dal coniuge beneficiario vale presuntivamente a ritenere che vi sia mutuo sostegno anche economico con il terzo convivente, tale quindi da elidere le ragioni dell'erogazione dell'assegno divorzile nella sua primaria funzione assistenziale;
rilevato che nella presente fattispecie la funzione puramente assistenziale di quell'assegno è da presumere in relazione al limitato suo ammontare, ed al fatto che fosse stato concesso in ragione di accertata mancanza di reddito della , laddove il era invece operaio specializzato nel CP_1 Pt_1 campo della installazione e manutenzione di ascensori (cfr. sentenza di divorzio); secondo poi l'ormai consolidata giurisprudenza (per tutte Cass. s.u. 32198-2021) in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, può conservare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, ma in funzione esclusivamente compensativa ed a tal fine dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge;
nella specie la nulla ha chiesto di provare in ordine CP_1 ai fatti integrativi di una eventuale funzione compensativa dell'assegno di divorzio concesso, ed in particolare di avere rinunciato per scelta concordata con il coniuge a specifiche occasioni di reddito al fine di privilegiare i compiti familiari e di accudimento della prole, nonchè di avere agevolato la carriera professionale del marito (quest'ultimo ha eccepito infatti di avere sempre svolto la medesima attività di operaio specializzato e senza progressione di carriera), consentendo così l'accrescimento del patrimonio dello stesso o della famiglia;
né sembra sufficiente a questo fine lo scarno richiamo contenuto nella sentenza di divorzio ed ai fini della quantificazione dell'assegno al “contributo fornito al nucleo familiare” di cui non era specificata la natura e se lo stesso si fosse accompagnato a rinunce concordate ad occasioni di reddito ovvero se si fosse effettivamente tradotto nella agevolazione di una progressione professionale ed economica del coniuge;
ritenuto pertanto che la riassunte sopravvenienze siano suscettibili di comportare revoca dell'assegno divorzile a carico della parte ricorrente a decorrere dalla data della domanda di modifica(marzo 2024) e non già da momento anteriore;
invero la modifica può operare non da quando se ne verifichino i presupposti fattuali, ma unicamente dalla data della domanda di revisione che ha effetto costitutivo;
in proposito la regola di principio è che in materia di revisione dell'assegno di mantenimento il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (Cass. 7/1/2008 n, 28; I, 17/7/2008,
n. 19722: Cass. I. 12/3/2012, n. 3922; Cass. civ., sez. VI, 30/07/2015, n. 16173;Cass. civ. sez. I,
13/7/2023, n. 20101); considerato che non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni da parte del Pt_1
(con memoria del 23-12-2024) la domanda volta ad ottenere statuizione di versamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne e pertanto quella istanza deve quindi Per_1 ritenersi abbandonata;
-ritenuto quanto alla domanda riconvenzionale di incremento dell'assegno di mantenimento per le figlie e che questa è stata formulata dalla sul presupposto dell'aumento Per_1 Per_2 CP_1 delle loro esigenze connesso all'incremento dell'età (avendo la stesse rispettivamente 16 e 13 anni alla data della sentenza di divorzio ,laddove attualmente ne hanno rispettivamente 20 e 17) e del fatto che la primogenita abbia intrapreso studi universitari con iscrizione all'Accademia di Belle Arti di Bari;
considerato tuttavia che tale domanda non può essere accolta;
per un verso, infatti, al momento della liquidazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice del divorzio le beneficiarie erano già in età adolescenziale - allorquando presumibilmente già si potevano considerare le maggiori esigenze sociali e ludiche rispetto al periodo dell'infanzia - e si sarebbe allora dovuto dimostrarne un ulteriore incremento allo stato attuale;
per altro verso, pur considerando che all'iscrizione universitaria si accompagnano di norma maggiori esborsi (ad esempio per alloggio fuori sede, trasporti, tasse di iscrizione),di questi tuttavia non è stata data prova alcuna neppure indiziaria;
rilevato ancora che la misura di assegno di mantenimento dei figli stabilita attualmente (da maggiorarsi di rivalutazione istat e del 50% delle spese straordinarie), appare anche proporzionata alle attuali capacità di reddito dell'obbligato; sebbene le dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente documentino un certo aumento del reddito lordo dal 2020(€ 18473) al 2022(€ 22857) essenzialmente derivante dal lavoro dipendente, lo stesso ricorrente è però gravato, come non specificamente contestato, di oneri locativi per € 370 mensili, e di ritenute sul salario tali da comportare concretamente la riduzione della retribuzione mensile a circa € 1200/1300, come desumibile dalla busta paga del mese di dicembre 2024 che riporta un netto di € 1267(la produzione di tale busta paga può reputarsi ammissibile, sebbene intervenuta dopo lo spirare dei termini ex art.473bis.17 c.p.c., trattandosi di stabilire il mantenimento anche riguardo ad una figlia minore, e vertendosi perciò sotto tale profilo in tema di diritto indisponibile per gli effetti di superamento delle decadenze dell'art.473.bis.19 comma 1 c.p.c.) ; va aggiunto infine che la richiesta di accertamenti tributari in persona del ,richiesta ancora in sede di precisazione delle conclusioni dalla Pt_1 resistente, appare meramente esplorativa a fronte della produzione delle ultime tre dichiarazioni reddituali con il ricorso introduttivo,e della assenza di elementi anche indiziari che inducano a sospettare della non esaustività dei dati dalle stesse ritraibili;
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza nella misura in dispositivo con loro distrazione per il difensore anticipatario;
P.Q.M.
a)in accoglimento del ricorso proposto da ,per quanto di ragione: Parte_1
- conferma la revoca dell'assegnazione ad della casa coniugale di via Maturi Controparte_1
24/b in Taranto;
-revoca con decorrenza dalla data della domanda introduttiva di questo giudizio, l'assegno di divorzio posto a carico del ricorrente ed in favore di;
Parte_1 Controparte_1
b)rigetta la domanda riconvenzionale di aumento di assegno di mantenimento per la prole formulata da;
Controparte_1
c)condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 1200 per compensi ed € 98 per esborsi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge e distratte per l'avv. Antonella Zella, anticipataria.
Taranto, 28-2-2025
IL PRESIDENTE REL.( dott.Marcello Maggi)