Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito dell'udienza del 05.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6519 R.G. dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Carlo Napolitano ed elettivamente domiciliata in Villaricca alla via
Fermi 238, presso lo studio del difensore.
- ricorrente
E
in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., Avv. , rappresentata e difesa, giusta deliberazione e CP_2 procura in calce alla memoria, dall'avv. Raffaele Cuccurullo, dall'avv. Rita Castaldo
e dall'avv. Anna Rega, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via L.
Bianchi.
- resistente
OGGETTO: compenso per mancato riposo per lavoro festivo infrasettimanale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, l'istante, dipendente dell'
[...]
sul presupposto di aver prestato la propria attività lavorativa Controparte_1
nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare il suo diritto all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016/2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive, indicate in ricorso;
per l'effetto condannare l' a Controparte_3
1
A sostegno del proprio assunto ha esposto:
- di essere stata assunta dal 5.3.2018 al 15.2.2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di CPSI, ctg. D e dal 16.2.2020 con contratto a tempo indeterminato, svolgendo la propria prestazione lavorativa nella UOC TIPO
del PO Monaldi;
- di svolgere la prestazione lavorativa su turni di lavoro, prestando attività in giorni festivi infrasettimanali, come analiticamente indicato nel ricorso con specificazione delle relative ore lavorate;
- di non aver per tali prestazioni mai avanzato richiesta, nel mese successivo, del turno di riposo compensativo;
- di non aver mai goduto di alcun compenso aggiuntivo né del riposo compensativo così come previsto dal CCNL di categoria, a fronte del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali per il periodo dal 2018 al 2022;
- di aver ottenuto, per l'anno 2023 dall' il riconoscimento della Controparte_1
relativa indennità per le giornate lavorate, come risulta dalle buste paga versate in atti.
Ha dedotto che, ai sensi dell'art. 9 del CCNL integrativo comparto sanità del
20.9.2001, così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità 2016-2018,
l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dava titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Ha riportato la normativa di riferimento e ha invocato varie pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito.
Incardinatasi la lite, l' nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1
evidenziato: in via preliminare, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.
e dell'art. 2967 c.c., contestando i documenti allegati e lo svolgimento della attività;
2 l'intervenuta prescrizione del credito per l'anno 2018, in assenza di atti interruttivi anteriori al ricorso notificato in data 24.7.2024.; nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo che per il personale turnista la prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali rientra nell'ordinaria articolazione dell'orario di lavoro, come confermato dal parere ARAN prot. n. 0020036/2015 ed, in ogni caso, parte ricorrente non ha mai esercitato l'opzione tra riposo compensativo e trattamento economico nel termine di trenta giorni previsto dalla norma contrattuale. Ha contestato i conteggi elaborati da controparte, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, viene decisa mediante separata sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente. Gli elementi costitutivi della domanda risultano infatti sufficientemente specificati nell'atto introduttivo, con puntuale indicazione delle giornate festive infrasettimanali lavorate e del numero di ore prestate in ciascuna di esse, come documentato dai tabulati presenza allegati. La contestazione circa il contenuto della documentazione prodotta attiene al merito della controversia e non alla ritualità della domanda.
Parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale. Vi è prova che la ricorrente abbia inviato all'Azienda formale messa in mora, a mezzo Pec in data
26.04.2023, idonea ad interrompere il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.. solo per le giornate del 2.4.2018 e 15.4.2018 che ammontano ad € 210,23
((1013,88:57,87=17,51X 12)
La ricorrente fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art 9 del
CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
3 giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'esegesi della norma fatta dalla S.C. (v. da ultimo ord. Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n.2006 rel ) si inscrive nel percorso interpretativo già Parte_2
intrapreso in relazione agli artt. 44 commi 3 e 12 del CCNL 1995 di cui gli artt. 29 e
31 sono una riscrittura, in materia di compenso per lavoro straordinario prestato nei festivi.
Scrive la Corte: “..la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021,
Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592
4 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi
5 entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non
6 sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
7 5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del
2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425
c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015)...”
Partendo dalla disciplina legislativa per il trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e
8 quella peculiare del settore, rispettivamente la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, e quella per lo speciale settore prevista dalla L. n. 520 del
1952, la Corte di vertice ha considerato la disciplina contrattuale.
Sulla scorta di una interpretazione letterale e sistematica dell'assetto contrattuale (il
CCNL 1° settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III e art. 44, CCNL 7 aprile
1999, art. 34, commi 7 e 8, CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile
1999) hanno concluso che quest'ultima ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego.
Similmente il CCNL del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, ha conservato lo stesso assetto regolativo e sistematico.
Viene, dunque, disattesa la tesi dell' secondo cui l'indennità Controparte_1
prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti.
Non è contestato che per tali prestazioni non abbia fruito del riposo compensativo né percepito il relativo trattamento economico, almeno fino al 2023.
L'eccezione relativa alla mancata richiesta nei termini del riposo compensativo non è fondata, atteso che il decorso del termine di 30 giorni comporta unicamente la perdita della facoltà di optare per il riposo, permanendo il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo.
9 Quanto alla dedotta fruizione di riposi compensativi, l' non ha dimostrato che CP_1
si trattasse di riposi specificamente collegati alle festività infrasettimanali lavorate, né ha prodotto le relative richieste del dipendente previste dalla norma contrattuale.
In ordine alla quantificazione del credito, i conteggi, elaborati nel ricorso, sono fondati sulle buste paga, sul foglio presenza e sulla rilevazione orario, tutta documentazione proveniente dalla stessa azienda ed appaiono corretti nell'applicazione dei criteri di calcolo previsti dall'art. 31 commi 7-8 CCNL 2016-
2018. Del resto, lo stesso metodo di calcolo è stato seguito dall' nel CP_1
riconoscere l'indennità per l'anno 2023 e 2024 , come emerge dalle buste paga prodotte.
La contestazione sul quantum sollevata dalla resistente, oltre a non essere supportata da specifici elementi di riscontro, appare contraddetta dal fatto che le giornate festive infrasettimanali indicate nella relazione della coincidono con quelle Pt_3
dedotte in ricorso, infatti, la ricorrente non contesta che il numero delle giornate lavorate come festivo infrasettimanale sia quello indicato nella relazione della Pt_3
, ma contesta che parte resistente abbia pagato le eventuali eccedenze alle ore
[...]
ordinarie come straordinario. Tale ripartizione non è comprensibile e soprattutto non rispecchia il metodo di calcolo che la medesima convenuta ha applicato nel riconoscere il pagamento del festivo infrasettimanale nelle annualità 2023 e 2024
Per quanto innanzi il ricorso va accolto sia pure con la decurtazione delle somme prescritte.
Rivendicata la somma di € 4439,71 vanno sottratte le 12 ore lavorate il 2 e 25 aprile
2018, che ammontano ad € 210,23 (1013,88:57,87=17,51X 12)
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento della minore somma pari ad €
4229,48 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
10 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al Controparte_1 pagamento della somma di € 4229,48, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €
1.300,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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