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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N.701400/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.701400/2012 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
tra con sede legale in Roma (RM), alla via della Minerva n. 1, e sede amministrativa in Parte_1
Caserta (CE), alla via Bernardo Tanucci, n. 29/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma , in persona del proprio legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. nato a [...] il giorno 21 febbraio 1954, Parte_2 ivi residente, alla via Santa Cristina, n. 41, C.F. rappresentata e difesa, in CodiceFiscale_1 forza di procura a margine del presente atto di citazione, dall'avv. Domenico Stanga, C.F.
[...]
con questi elettivamente domiciliata in Caserta (CE), presso il suo studio legale, C.F._2 ubicato alla Piazza Aldo Moro n.
9 - Parco del Corso, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 ss. e all'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al Email_1 numero di fax 0823/21514
- ATTORE -
contro
, in persona del Presidente Controparte_1 del Consiglio di Amministrazione pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudio Giorgio Suppa , come in atti domiciliato:
- CONVENUTO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente sentenza è redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, si intendono integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti della parte sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Tanto premesso, appare opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, le domande proposte e le eccezioni, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 maggio 2012, conveniva Parte_1 in giudizio adducendo le ragioni di Controparte_2 seguito esposte.
Con atto di cessione stipulato in data 12 giugno 2006, la Business Fincenter S.p.A. trasferiva alla un complesso immobiliare sito in Caserta, al Centro Parte_3
Direzionale – località San Benedetto – via Arena, comprendente anche i locali condotti in locazione dal Comune di Caserta e destinati a sede degli uffici giudiziari.
La compravendita veniva formalizzata mediante atto del dott. , successivamente Per_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 il 13 giugno 2006 ai nn. 35562-55561-
16892-16893.
Ben presto, tuttavia, la società acquirente si trovava a dover fronteggiare la persistente morosità del;
ciò rendeva necessario attivare più provvedimenti monitori Controparte_3 dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente, e precisamente DI n. 864/2007, DI n.
865/2007, DI n. 866/2007, DI n. 880/2007, DI n. 881/2007, DI n. 904/2007 e DI n.
905/2007.
Decorso infruttuosamente il termine per adempiere, si vedeva Parte_3 costretta a notificare i consequenziali atti di precetto, per un importo complessivo pari a
€475.410,23.
In data 13 giugno 2008, procedeva al pignoramento presso terzi delle somme dovute al notificando l'atto anche alla Controparte_3 Controparte_2
per un ammontare complessivo di euro 712.536,00.
[...] Giova premettere, ai fini di un'adeguata comprensione della vicenda, che la
[...] rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualità di tesoriere del Controparte_2
curando la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, Controparte_3 la custodia di titoli e valori nonché l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente. In tale veste, quindi, la era incaricata di custodire e CP_2 amministrare le somme dell'Ente locale, provvedendo all'incasso delle entrate e al pagamento delle uscite sulla base dei mandati e delle reversali emesse dal CP_3
Essa, pertanto, deteneva, nella propria disponibilità, le giacenze di cassa dell'Ente, divenendo, nei rapporti esterni, debitor debitoris, ossia soggetto obbligato nei confronti del per le somme da questo depositate o amministrate. CP_3
In ragione di tale posizione, quando — poi sostituita dalla Parte_3 cessionaria — aveva intrapreso l'azione esecutiva nei confronti del Parte_1 CP_3
per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, l'atto di pignoramento veniva
[...] legittimamente notificato anche alla Banca tesoriera, quale terzo pignorato ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
Nel caso di specie, la ricevuta la notifica del pignoramento in data 13 giugno 2008, CP_2 era tenuta, ai sensi degli artt. 546 e 547 c.p.c., a rendere una dichiarazione completa e veritiera circa l'esistenza di somme pignorabili e, al contempo, a custodire ed accantonare quelle già disponibili, sino alla definizione della procedura esecutiva.
La convenuta, con dichiarazione del 20 giugno 2008, rappresentava di non poter CP_2 procedere al blocco delle somme pignorate in quanto l'Ente esecutato non presentava alcun saldo creditore disponibile.
Tale affermazione, come accertato in sede peritale e riconosciuto con sentenza n. 481/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risultava non conforme alla realtà dei fatti, essendo emerso che successivamente alla notifica del pignoramento erano affluite sul conto di tesoreria del poste attive di ammontare più che sufficiente a soddisfare il credito CP_3 azionato.
Dalla relazione del CTU emergeva, infatti, che, successivamente alla notifica del pignoramento del 13 giugno 2008, erano confluite sul conto di tesoreria del Comune poste attive sufficienti a coprire l'importo pignorato, pari a complessivi euro 2.120.000,00, derivanti da prelievi su conti postali dell'Ente.
Ne conseguiva, secondo la prospettazione di parte attrice, che la Controparte_2
, in quanto terzo pignorato, non avesse potuto limitarsi a negare
[...] genericamente la disponibilità di fondi né tanto meno opporre vincoli di impignorabilità di spettanza dell'Ente debitore, ma avrebbe dovuto adempiere ai doveri di custodia e di accantonamento imposti dalla legge processuale.
Come accennato, instauratosi il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (n. 152/2009
RG), nelle more, con atto di cessione del 26 novembre 2008 acquistava da Parte_1 una pluralità di crediti, tra cui quello oggetto della procedura Parte_3 esecutiva in esame, subentrando così nel relativo giudizio.
Pendente lite, il rimaneva contumace mentre la convenuta si Controparte_3 CP_2 costituiva, ribadendo che le somme giacenti sul conto di tesoreria dell'Ente erano vincolate e impignorabili ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e delle relative delibere semestrali adottate dal CP_3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 481/2011 del 2 novembre 2011, accertava l'obbligo della , quale tesoriera del , Controparte_2 Controparte_3 di corrispondere al creditore procedente una somma non inferiore a quella pignorata, condannandola altresì al pagamento delle spese processuali e disponendo la prosecuzione del procedimento esecutivo nei termini di legge.
La predetta sentenza, notificata in data 28 gennaio 2012, non veniva impugnata e passava in giudicato il 23 aprile 2012.
Nondimeno, rileva ancora parte attrice, a seguito del passaggio in giudicato, veniva dichiarato il dissesto finanziario del , con conseguente improseguibilità Controparte_3 delle azioni esecutive nei suoi confronti ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
Ciò impediva pertanto alla di dare esecuzione al titolo giudiziale e di soddisfare Parte_1 il proprio credito.
Ritenendo che tale pregiudizio fosse direttamente riconducibile alla condotta negligente e infedele della Banca tesoriera, la proponeva il presente giudizio, deducendo la Parte_1 responsabilità extracontrattuale della convenuta per violazione degli obblighi imposti dall'art. 547 c.p.c. e per violazione del principio del neminem laedere, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 475.410,23, corrispondenti al credito rimasto insoddisfatto.
Indi per cui, parte attrice, rassegnava le seguenti conclusioni:
voglia l'adito giudice, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvedere:
-accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della convenuta per lesione del credito, in ragione di quanto esplicitato in narrativa, condannarla al risarcimento per equivalente 475.410,23 con cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale od al tasso ritenuto equo dal Giudicante, dal dovuto al soddisfo, salva diversa quantificazione del risarcimento, in misura maggiore o minore ma comunque in aderenza alle emergenze istruttorie ovvero operata per superiori ragioni di equità ex art. 1226 c.c., dichiarando al contempo la surroga ex art. 1201 c.c. della convenuta nelle ragioni di credito vantate dalla confronti del per l'importo che Parte_4 Controparte_3 sarà corrisposto all'attrice.
Si costituiva in giudizio , rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Claudio Giorgio Suppa, ed eccepiva che, con la dichiarazione ex art. 547 cpc ella non era stata reticente: l'istituto di credito, chiamato ad espletare il suo compito di custode e tesoriere, correttamente dichiarava che non vi erano saldi disponibili poiché il comune di
Caserta operava in anticipazione.
Impugna(va) e contesta(va) la espletata CTU palesemente inammissibile ed esplorativa nonché errata nella sua elaborazione basata su presunzioni e su documentazione carente sotto ogni profilo, così come anche contestato dal CTP della Banca. Pertanto, conclude(va) per il rigetto della domanda sotto ogni profilo risarcitorio in quanto sfornita di prova.
Chiedeva inoltre condannarsi parte attrice al pagamento delle spese e competenze processuali in favore dell'avvocato antistatario.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, è necessario esaminare la questione che afferisce alla tempestività dell'azione risarcitoria di cui al presente giudizio.
Sul punto, deve ritenersi che la stessa sia stata proposta entro i termini prescrizionali di legge, atteso che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez.
Un., 11 gennaio 2008), in materia di responsabilità civile il termine di prescrizione decorre, non dal compimento dell'atto illecito, bensì dal momento in cui il danno si manifesta in modo oggettivamente percepibile e conoscibile dal soggetto leso, sì da rendere concretamente esercitabile il diritto al risarcimento.
Nel caso di specie, l'illecito ascritto alla consiste in una dichiarazione infedele, resa CP_2 nella qualità di terzo pignorato, la quale ha determinato conseguenze pregiudizievoli nella sfera patrimoniale dell'attore. Tuttavia, la condotta in parola, pur astrattamente idonea a generare un danno sin dal momento della sua realizzazione, non ha prodotto un pregiudizio immediatamente percepibile, posto che l'effettiva lesione patrimoniale si è concretizzata soltanto all'esito del passaggio in giudicato della sentenza resa da questo Tribunale nel corso del giudizio esecutivo tra la Banca, terzo pignorato, e parte attrice. Invero, prima di tale momento, il danno si configurava come meramente potenziale o eventuale, mancando un accertamento definitivo della sua esistenza e riferibilità causale alla condotta della Banca. Solo con il passaggio in giudicato della sentenza n. 481/2011, che ha definitivamente riconosciuto la sussistenza del danno e la sua derivazione dalla condotta infedele, il pregiudizio si è reso oggettivamente percepibile e, dunque, azionabile in giudizio.
Deve pertanto individuarsi nella data del 23 aprile 2012, coincidente con il passaggio in giudicato della predetta pronuncia, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale.
Poiché l'azione è stata introdotta entro il quinquennio decorrente da tale data, la medesima deve ritenersi tempestiva e, per l'effetto, non prescritta.
Ad abundantiam, giova ricordare che il legislatore del 1942 affidò la soluzione del problema dell'individuazione dell'exordium praescriptionis a disposizioni di formulazione volutamente generica.
Come noto, l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, mentre l'art. 2947, comma 1, c.c. prevede che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescriva in cinque anni “dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
Quest'ultima disposizione, pur riferita alla sola responsabilità aquiliana, ha costituito nel tempo il terreno elettivo dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema, inducendo la dottrina e la giurisprudenza a interrogarsi sul significato del “verificarsi del fatto” e, dunque, sul momento iniziale di decorrenza della prescrizione.
Ancorare la decorrenza del termine di prescrizione al mero verificarsi dell'evento era invero assai defatigante da un punto di vista processuale, di talché la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto opportuno spostare in avanti il dies a quo dal momento del fatto illecito a quello della esteriorizzazione del danno, ritenendo che la prescrizione decorra solo quando il pregiudizio si manifesti in modo oggettivamente percepibile e giuridicamente rilevante.
Ne consegue che il solo parametro della “conoscibilità del danno”, se inteso in senso puramente materiale, può rivelarsi insufficiente, dovendo invece estendersi alla concreta possibilità per il danneggiato di agire con fondamento in giudizio.
Tanto premesso, la sentenza n. 481/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato, ha accertato, con efficacia vincolante, che la , quale Controparte_2 tesoriere del , era tenuta ad accantonare le somme pervenute sul conto di Controparte_3 tesoreria nel periodo susseguente alla notifica del pignoramento, e che, contrariamente a tale obbligo, aveva omesso di custodire e rendere disponibili le somme dovute al creditore procedente, rendendo una dichiarazione incompleta e non veritiera. In particolare, nella sentenza si legge che il CTU, nominato nel corso del giudizio, dott.
, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e, in Persona_2 particolare, il giornale di cassa del , contenuto in due supporti Controparte_3 informatici depositati dalla e concernenti le movimentazioni che vanno dal CP_2
13/06/08 al 17/09/08 e dal 21/11/08 al 30/01/10, ha appurato che successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta il 13/06/08, sul conto di tesoreria sono pervenute poste attive sufficienti a coprire l'importo pignorato. Invero, alla pag. 4 della relazione peritale si legge che sono stati accreditati sul conto di tesoreria, a far data dal
22/08/08, importi prelevati da conti accesi presso ed utilizzati per estinguere CP_4 mandati di pagamento;
alla data del 15/01/10 tali prelievi ammontavano a complessivi euro 2.120.000,00. Orbene, tanto basta per ritenere accertato l'obbligo del terzo pignorato. Contrariamente a quanto affermato dalla , i prelievi effettuati dai conti CP_2 correnti postali, in quanto successivi alla data di notifica del pignoramento, non potevano essere utilizzati per estinguere i mandati di pagamento senza prima accantonare quanto dovuto per la procedura esecutiva pendente. Nel caso di specie è sufficiente osservare che in data 22/08/08 risulta prelevato da un conto postale l'importo di euro 630.000,00, di per sé sufficiente a soddisfare il credito azionato dalla Immobiliare Carafa S.r.l.”.
Va disattesa, parimenti, l'eccezione di Controparte_2 la quale ha contestato la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, qualificandola come “inammissibile, esplorativa e priva di fondamento probatorio”.
Tale eccezione è manifestamente infondata.
Dalla lettura della relazione peritale e delle successive osservazioni emerge che il CTU, dott.
ha operato nei limiti dell'incarico conferito, basandosi su dati contabili ufficiali Per_2 provenienti dalla stessa tesoreria e dalla Banca convenuta. La consulenza, dunque, non è esplorativa, bensì analitica e documentata, e costituisce piena prova tecnica dell'inadempimento del terzo.
Le relative conclusioni, logicamente argomentate e coerenti, sono state correttamente recepite dal giudice della sentenza passata in giudicato e, come tali, non sono più suscettibili di revisione.
Ritiene questo giudice che la condotta della Banca, accertata in via definitiva, integra un comportamento colposo e antigiuridico, lesivo del diritto di credito di che ha Parte_1 subito un pregiudizio patrimoniale diretto ed immediato a causa dell'infedeltà della dichiarazione resa dal terzo. È notorio, infatti, che, nelle more del passaggio in giudicato della pronuncia, il CP_3
era stato dichiarato in dissesto finanziario, con conseguente applicazione del divieto,
[...] sancito dall'art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000, di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'Ente per debiti rientranti nella competenza dell'Organo
Straordinario di Liquidazione.
Ne consegue che odierna attrice e cessionaria del credito originariamente Parte_1 vantato da non ha potuto dare corso all'esecuzione nei termini fissati Parte_3 dal giudicato, rimanendo così priva della possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, pur riconosciuto come certo, liquido ed esigibile.
Tale impossibilità, tuttavia, non ha fatto venir meno la responsabilità (autonoma) del terzo pignorato che, in violazione degli obblighi di legge, abbia reso una dichiarazione reticente o infedele e abbia, con tale condotta, impedito o ritardato la realizzazione del credito del procedente.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza, la dichiarazione non veritiera del terzo pignorato integra una fonte autonoma di responsabilità extracontrattuale, poiché viola il dovere di correttezza e collaborazione processuale che incombe sul terzo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ponendosi in contrasto con il generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, la condotta della , che all'atto Controparte_2 del pignoramento dichiarava l'assenza di saldi creditori disponibili, è stata accertata come non conforme al vero da un provvedimento giurisdizionale divenuto irrevocabile.
L'esistenza, dopo il pignoramento, di accreditamenti per oltre due milioni di euro, di cui la avrebbe dovuto disporre solo previa custodia e accantonamento per la procedura CP_2 esecutiva, costituisce elemento sufficiente a fondare la colpa grave dell'istituto convenuto, il quale, agendo con negligenza, ha precluso al creditore il recupero tempestivo del proprio credito.
Sussistono, in definitiva, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della convenuta, la cui condotta colposa ha cagionato a un pregiudizio CP_2 Parte_1 patrimoniale pari all'importo del credito rimasto insoddisfatto, quantificato in euro
475.410,23, oltre interessi e rivalutazione.
Non può che conseguirne la dichiarazione della responsabilità della
[...]
che deve essere condannata al risarcimento del danno Controparte_2 in favore dell'attrice, oltre che alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi come per legge, sussistendo tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c.: il fatto illecito (dichiarazione reticente del tesoriere), il danno patrimoniale (mancato recupero della somma di euro 475.410,23); il nesso causale tra la condotta e il danno nonché la colpa dell'autore, per violazione di un obbligo legale di custodia e veridicità dichiarativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale della Controparte_2 per l'infedeltà e la reticenza della dichiarazione di cui all'art. 547
[...]
c.p.c.;
- condanna la convenuta, al Controparte_2 risarcimento del danno in favore di che si quantifica in euro 475.410,23, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- condanna altresì la convenuta al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in CP_2 complessivi euro 11.229,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 05/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.701400/2012 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
tra con sede legale in Roma (RM), alla via della Minerva n. 1, e sede amministrativa in Parte_1
Caserta (CE), alla via Bernardo Tanucci, n. 29/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma , in persona del proprio legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. nato a [...] il giorno 21 febbraio 1954, Parte_2 ivi residente, alla via Santa Cristina, n. 41, C.F. rappresentata e difesa, in CodiceFiscale_1 forza di procura a margine del presente atto di citazione, dall'avv. Domenico Stanga, C.F.
[...]
con questi elettivamente domiciliata in Caserta (CE), presso il suo studio legale, C.F._2 ubicato alla Piazza Aldo Moro n.
9 - Parco del Corso, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 ss. e all'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al Email_1 numero di fax 0823/21514
- ATTORE -
contro
, in persona del Presidente Controparte_1 del Consiglio di Amministrazione pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudio Giorgio Suppa , come in atti domiciliato:
- CONVENUTO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente sentenza è redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, si intendono integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti della parte sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Tanto premesso, appare opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, le domande proposte e le eccezioni, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 maggio 2012, conveniva Parte_1 in giudizio adducendo le ragioni di Controparte_2 seguito esposte.
Con atto di cessione stipulato in data 12 giugno 2006, la Business Fincenter S.p.A. trasferiva alla un complesso immobiliare sito in Caserta, al Centro Parte_3
Direzionale – località San Benedetto – via Arena, comprendente anche i locali condotti in locazione dal Comune di Caserta e destinati a sede degli uffici giudiziari.
La compravendita veniva formalizzata mediante atto del dott. , successivamente Per_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 il 13 giugno 2006 ai nn. 35562-55561-
16892-16893.
Ben presto, tuttavia, la società acquirente si trovava a dover fronteggiare la persistente morosità del;
ciò rendeva necessario attivare più provvedimenti monitori Controparte_3 dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente, e precisamente DI n. 864/2007, DI n.
865/2007, DI n. 866/2007, DI n. 880/2007, DI n. 881/2007, DI n. 904/2007 e DI n.
905/2007.
Decorso infruttuosamente il termine per adempiere, si vedeva Parte_3 costretta a notificare i consequenziali atti di precetto, per un importo complessivo pari a
€475.410,23.
In data 13 giugno 2008, procedeva al pignoramento presso terzi delle somme dovute al notificando l'atto anche alla Controparte_3 Controparte_2
per un ammontare complessivo di euro 712.536,00.
[...] Giova premettere, ai fini di un'adeguata comprensione della vicenda, che la
[...] rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualità di tesoriere del Controparte_2
curando la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, Controparte_3 la custodia di titoli e valori nonché l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente. In tale veste, quindi, la era incaricata di custodire e CP_2 amministrare le somme dell'Ente locale, provvedendo all'incasso delle entrate e al pagamento delle uscite sulla base dei mandati e delle reversali emesse dal CP_3
Essa, pertanto, deteneva, nella propria disponibilità, le giacenze di cassa dell'Ente, divenendo, nei rapporti esterni, debitor debitoris, ossia soggetto obbligato nei confronti del per le somme da questo depositate o amministrate. CP_3
In ragione di tale posizione, quando — poi sostituita dalla Parte_3 cessionaria — aveva intrapreso l'azione esecutiva nei confronti del Parte_1 CP_3
per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, l'atto di pignoramento veniva
[...] legittimamente notificato anche alla Banca tesoriera, quale terzo pignorato ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
Nel caso di specie, la ricevuta la notifica del pignoramento in data 13 giugno 2008, CP_2 era tenuta, ai sensi degli artt. 546 e 547 c.p.c., a rendere una dichiarazione completa e veritiera circa l'esistenza di somme pignorabili e, al contempo, a custodire ed accantonare quelle già disponibili, sino alla definizione della procedura esecutiva.
La convenuta, con dichiarazione del 20 giugno 2008, rappresentava di non poter CP_2 procedere al blocco delle somme pignorate in quanto l'Ente esecutato non presentava alcun saldo creditore disponibile.
Tale affermazione, come accertato in sede peritale e riconosciuto con sentenza n. 481/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risultava non conforme alla realtà dei fatti, essendo emerso che successivamente alla notifica del pignoramento erano affluite sul conto di tesoreria del poste attive di ammontare più che sufficiente a soddisfare il credito CP_3 azionato.
Dalla relazione del CTU emergeva, infatti, che, successivamente alla notifica del pignoramento del 13 giugno 2008, erano confluite sul conto di tesoreria del Comune poste attive sufficienti a coprire l'importo pignorato, pari a complessivi euro 2.120.000,00, derivanti da prelievi su conti postali dell'Ente.
Ne conseguiva, secondo la prospettazione di parte attrice, che la Controparte_2
, in quanto terzo pignorato, non avesse potuto limitarsi a negare
[...] genericamente la disponibilità di fondi né tanto meno opporre vincoli di impignorabilità di spettanza dell'Ente debitore, ma avrebbe dovuto adempiere ai doveri di custodia e di accantonamento imposti dalla legge processuale.
Come accennato, instauratosi il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (n. 152/2009
RG), nelle more, con atto di cessione del 26 novembre 2008 acquistava da Parte_1 una pluralità di crediti, tra cui quello oggetto della procedura Parte_3 esecutiva in esame, subentrando così nel relativo giudizio.
Pendente lite, il rimaneva contumace mentre la convenuta si Controparte_3 CP_2 costituiva, ribadendo che le somme giacenti sul conto di tesoreria dell'Ente erano vincolate e impignorabili ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e delle relative delibere semestrali adottate dal CP_3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 481/2011 del 2 novembre 2011, accertava l'obbligo della , quale tesoriera del , Controparte_2 Controparte_3 di corrispondere al creditore procedente una somma non inferiore a quella pignorata, condannandola altresì al pagamento delle spese processuali e disponendo la prosecuzione del procedimento esecutivo nei termini di legge.
La predetta sentenza, notificata in data 28 gennaio 2012, non veniva impugnata e passava in giudicato il 23 aprile 2012.
Nondimeno, rileva ancora parte attrice, a seguito del passaggio in giudicato, veniva dichiarato il dissesto finanziario del , con conseguente improseguibilità Controparte_3 delle azioni esecutive nei suoi confronti ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
Ciò impediva pertanto alla di dare esecuzione al titolo giudiziale e di soddisfare Parte_1 il proprio credito.
Ritenendo che tale pregiudizio fosse direttamente riconducibile alla condotta negligente e infedele della Banca tesoriera, la proponeva il presente giudizio, deducendo la Parte_1 responsabilità extracontrattuale della convenuta per violazione degli obblighi imposti dall'art. 547 c.p.c. e per violazione del principio del neminem laedere, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 475.410,23, corrispondenti al credito rimasto insoddisfatto.
Indi per cui, parte attrice, rassegnava le seguenti conclusioni:
voglia l'adito giudice, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvedere:
-accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della convenuta per lesione del credito, in ragione di quanto esplicitato in narrativa, condannarla al risarcimento per equivalente 475.410,23 con cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale od al tasso ritenuto equo dal Giudicante, dal dovuto al soddisfo, salva diversa quantificazione del risarcimento, in misura maggiore o minore ma comunque in aderenza alle emergenze istruttorie ovvero operata per superiori ragioni di equità ex art. 1226 c.c., dichiarando al contempo la surroga ex art. 1201 c.c. della convenuta nelle ragioni di credito vantate dalla confronti del per l'importo che Parte_4 Controparte_3 sarà corrisposto all'attrice.
Si costituiva in giudizio , rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Claudio Giorgio Suppa, ed eccepiva che, con la dichiarazione ex art. 547 cpc ella non era stata reticente: l'istituto di credito, chiamato ad espletare il suo compito di custode e tesoriere, correttamente dichiarava che non vi erano saldi disponibili poiché il comune di
Caserta operava in anticipazione.
Impugna(va) e contesta(va) la espletata CTU palesemente inammissibile ed esplorativa nonché errata nella sua elaborazione basata su presunzioni e su documentazione carente sotto ogni profilo, così come anche contestato dal CTP della Banca. Pertanto, conclude(va) per il rigetto della domanda sotto ogni profilo risarcitorio in quanto sfornita di prova.
Chiedeva inoltre condannarsi parte attrice al pagamento delle spese e competenze processuali in favore dell'avvocato antistatario.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, è necessario esaminare la questione che afferisce alla tempestività dell'azione risarcitoria di cui al presente giudizio.
Sul punto, deve ritenersi che la stessa sia stata proposta entro i termini prescrizionali di legge, atteso che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez.
Un., 11 gennaio 2008), in materia di responsabilità civile il termine di prescrizione decorre, non dal compimento dell'atto illecito, bensì dal momento in cui il danno si manifesta in modo oggettivamente percepibile e conoscibile dal soggetto leso, sì da rendere concretamente esercitabile il diritto al risarcimento.
Nel caso di specie, l'illecito ascritto alla consiste in una dichiarazione infedele, resa CP_2 nella qualità di terzo pignorato, la quale ha determinato conseguenze pregiudizievoli nella sfera patrimoniale dell'attore. Tuttavia, la condotta in parola, pur astrattamente idonea a generare un danno sin dal momento della sua realizzazione, non ha prodotto un pregiudizio immediatamente percepibile, posto che l'effettiva lesione patrimoniale si è concretizzata soltanto all'esito del passaggio in giudicato della sentenza resa da questo Tribunale nel corso del giudizio esecutivo tra la Banca, terzo pignorato, e parte attrice. Invero, prima di tale momento, il danno si configurava come meramente potenziale o eventuale, mancando un accertamento definitivo della sua esistenza e riferibilità causale alla condotta della Banca. Solo con il passaggio in giudicato della sentenza n. 481/2011, che ha definitivamente riconosciuto la sussistenza del danno e la sua derivazione dalla condotta infedele, il pregiudizio si è reso oggettivamente percepibile e, dunque, azionabile in giudizio.
Deve pertanto individuarsi nella data del 23 aprile 2012, coincidente con il passaggio in giudicato della predetta pronuncia, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale.
Poiché l'azione è stata introdotta entro il quinquennio decorrente da tale data, la medesima deve ritenersi tempestiva e, per l'effetto, non prescritta.
Ad abundantiam, giova ricordare che il legislatore del 1942 affidò la soluzione del problema dell'individuazione dell'exordium praescriptionis a disposizioni di formulazione volutamente generica.
Come noto, l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, mentre l'art. 2947, comma 1, c.c. prevede che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescriva in cinque anni “dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
Quest'ultima disposizione, pur riferita alla sola responsabilità aquiliana, ha costituito nel tempo il terreno elettivo dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema, inducendo la dottrina e la giurisprudenza a interrogarsi sul significato del “verificarsi del fatto” e, dunque, sul momento iniziale di decorrenza della prescrizione.
Ancorare la decorrenza del termine di prescrizione al mero verificarsi dell'evento era invero assai defatigante da un punto di vista processuale, di talché la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto opportuno spostare in avanti il dies a quo dal momento del fatto illecito a quello della esteriorizzazione del danno, ritenendo che la prescrizione decorra solo quando il pregiudizio si manifesti in modo oggettivamente percepibile e giuridicamente rilevante.
Ne consegue che il solo parametro della “conoscibilità del danno”, se inteso in senso puramente materiale, può rivelarsi insufficiente, dovendo invece estendersi alla concreta possibilità per il danneggiato di agire con fondamento in giudizio.
Tanto premesso, la sentenza n. 481/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato, ha accertato, con efficacia vincolante, che la , quale Controparte_2 tesoriere del , era tenuta ad accantonare le somme pervenute sul conto di Controparte_3 tesoreria nel periodo susseguente alla notifica del pignoramento, e che, contrariamente a tale obbligo, aveva omesso di custodire e rendere disponibili le somme dovute al creditore procedente, rendendo una dichiarazione incompleta e non veritiera. In particolare, nella sentenza si legge che il CTU, nominato nel corso del giudizio, dott.
, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e, in Persona_2 particolare, il giornale di cassa del , contenuto in due supporti Controparte_3 informatici depositati dalla e concernenti le movimentazioni che vanno dal CP_2
13/06/08 al 17/09/08 e dal 21/11/08 al 30/01/10, ha appurato che successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta il 13/06/08, sul conto di tesoreria sono pervenute poste attive sufficienti a coprire l'importo pignorato. Invero, alla pag. 4 della relazione peritale si legge che sono stati accreditati sul conto di tesoreria, a far data dal
22/08/08, importi prelevati da conti accesi presso ed utilizzati per estinguere CP_4 mandati di pagamento;
alla data del 15/01/10 tali prelievi ammontavano a complessivi euro 2.120.000,00. Orbene, tanto basta per ritenere accertato l'obbligo del terzo pignorato. Contrariamente a quanto affermato dalla , i prelievi effettuati dai conti CP_2 correnti postali, in quanto successivi alla data di notifica del pignoramento, non potevano essere utilizzati per estinguere i mandati di pagamento senza prima accantonare quanto dovuto per la procedura esecutiva pendente. Nel caso di specie è sufficiente osservare che in data 22/08/08 risulta prelevato da un conto postale l'importo di euro 630.000,00, di per sé sufficiente a soddisfare il credito azionato dalla Immobiliare Carafa S.r.l.”.
Va disattesa, parimenti, l'eccezione di Controparte_2 la quale ha contestato la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, qualificandola come “inammissibile, esplorativa e priva di fondamento probatorio”.
Tale eccezione è manifestamente infondata.
Dalla lettura della relazione peritale e delle successive osservazioni emerge che il CTU, dott.
ha operato nei limiti dell'incarico conferito, basandosi su dati contabili ufficiali Per_2 provenienti dalla stessa tesoreria e dalla Banca convenuta. La consulenza, dunque, non è esplorativa, bensì analitica e documentata, e costituisce piena prova tecnica dell'inadempimento del terzo.
Le relative conclusioni, logicamente argomentate e coerenti, sono state correttamente recepite dal giudice della sentenza passata in giudicato e, come tali, non sono più suscettibili di revisione.
Ritiene questo giudice che la condotta della Banca, accertata in via definitiva, integra un comportamento colposo e antigiuridico, lesivo del diritto di credito di che ha Parte_1 subito un pregiudizio patrimoniale diretto ed immediato a causa dell'infedeltà della dichiarazione resa dal terzo. È notorio, infatti, che, nelle more del passaggio in giudicato della pronuncia, il CP_3
era stato dichiarato in dissesto finanziario, con conseguente applicazione del divieto,
[...] sancito dall'art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000, di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'Ente per debiti rientranti nella competenza dell'Organo
Straordinario di Liquidazione.
Ne consegue che odierna attrice e cessionaria del credito originariamente Parte_1 vantato da non ha potuto dare corso all'esecuzione nei termini fissati Parte_3 dal giudicato, rimanendo così priva della possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, pur riconosciuto come certo, liquido ed esigibile.
Tale impossibilità, tuttavia, non ha fatto venir meno la responsabilità (autonoma) del terzo pignorato che, in violazione degli obblighi di legge, abbia reso una dichiarazione reticente o infedele e abbia, con tale condotta, impedito o ritardato la realizzazione del credito del procedente.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza, la dichiarazione non veritiera del terzo pignorato integra una fonte autonoma di responsabilità extracontrattuale, poiché viola il dovere di correttezza e collaborazione processuale che incombe sul terzo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ponendosi in contrasto con il generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, la condotta della , che all'atto Controparte_2 del pignoramento dichiarava l'assenza di saldi creditori disponibili, è stata accertata come non conforme al vero da un provvedimento giurisdizionale divenuto irrevocabile.
L'esistenza, dopo il pignoramento, di accreditamenti per oltre due milioni di euro, di cui la avrebbe dovuto disporre solo previa custodia e accantonamento per la procedura CP_2 esecutiva, costituisce elemento sufficiente a fondare la colpa grave dell'istituto convenuto, il quale, agendo con negligenza, ha precluso al creditore il recupero tempestivo del proprio credito.
Sussistono, in definitiva, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della convenuta, la cui condotta colposa ha cagionato a un pregiudizio CP_2 Parte_1 patrimoniale pari all'importo del credito rimasto insoddisfatto, quantificato in euro
475.410,23, oltre interessi e rivalutazione.
Non può che conseguirne la dichiarazione della responsabilità della
[...]
che deve essere condannata al risarcimento del danno Controparte_2 in favore dell'attrice, oltre che alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi come per legge, sussistendo tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c.: il fatto illecito (dichiarazione reticente del tesoriere), il danno patrimoniale (mancato recupero della somma di euro 475.410,23); il nesso causale tra la condotta e il danno nonché la colpa dell'autore, per violazione di un obbligo legale di custodia e veridicità dichiarativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale della Controparte_2 per l'infedeltà e la reticenza della dichiarazione di cui all'art. 547
[...]
c.p.c.;
- condanna la convenuta, al Controparte_2 risarcimento del danno in favore di che si quantifica in euro 475.410,23, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- condanna altresì la convenuta al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in CP_2 complessivi euro 11.229,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 05/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli