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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 15619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15619/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], domiciliato Via Cibrario n. 88, Parte_1 Torino presso lo studio dell'avv. CAMMALLERI DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Piazza Libertà n. CP_1 27, S. Antonino di Susa presso lo studio dell'avv. GUASSORA PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in BORGONE DI SUSA il 06/04/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGONE SUSA (atto n. 3 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/05/2008 e il 30/12/2009. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 04/07/2017.
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. (come peraltro emerge dalle relazioni dei servizi territoriali depositate;
v. relazione dep. Per_3 30.06.2025 e NPI/Psicologia dep. 07/07/2025).
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] CP_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGONE SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere sempre mantenuto, a far data dalla separazione, sistemazioni abitative autonome e distinte, e di non essersi riconciliati.
DISPONE che i figli minori e siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
manterrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso il padre e manterrà Per_1 Per_2 la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre. I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale solo in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori s'impegnano, per quanto possibile, a darsi reciproche comunicazioni preventive in merito ai luoghi ove gli stessi si recheranno con i figli. I genitori si obbligano a comunicare tra loro per le scelte ed esigenze dei figli ed a cooperare nell'interesse dei minori, adottando un atteggiamento pagina 2 di 3 conciliativo ispirato a principi di correttezza e buona fede, con impegno a prendere concordemente le decisioni di maggior interesse che li riguardano rispettando le loro inclinazioni personali. In particolare, le decisioni più importanti per la scuola e la salute dei figli dovranno essere prese congiuntamente dai genitori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, secondo il gradimento Per_2 e la volontà della ragazza. Allo stesso modo la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 liberamente secondo il gradimento e la volontà del ragazzo.
PRENDE ATTO che proseguirà la presa in carico da parte dei Servizi Sociali.
DISPONE che il padre e la madre possano trascorrere con i figli, secondo il gradimento e la volontà dei ragazzi, metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 31 dicembre mattina ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio sera), il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in epoca da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e sempre previo gradimento e volontà dei figli.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla custodia, alla cura e all'educazione dei figli durante i periodi in cui li ha con sé, ivi comprese le spese straordinarie. Pertanto, il padre sosterrà in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie di e la madre sosterrà in via esclusiva le spese Per_1 ordinarie e straordinarie di . Per_2
PRENDE ATTO che ciascun genitore richiederà l'assegno unico solo per il figlio che ha a carico.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15619/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], domiciliato Via Cibrario n. 88, Parte_1 Torino presso lo studio dell'avv. CAMMALLERI DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Piazza Libertà n. CP_1 27, S. Antonino di Susa presso lo studio dell'avv. GUASSORA PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in BORGONE DI SUSA il 06/04/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGONE SUSA (atto n. 3 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/05/2008 e il 30/12/2009. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 04/07/2017.
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. (come peraltro emerge dalle relazioni dei servizi territoriali depositate;
v. relazione dep. Per_3 30.06.2025 e NPI/Psicologia dep. 07/07/2025).
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] CP_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGONE SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere sempre mantenuto, a far data dalla separazione, sistemazioni abitative autonome e distinte, e di non essersi riconciliati.
DISPONE che i figli minori e siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
manterrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso il padre e manterrà Per_1 Per_2 la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre. I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale solo in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori s'impegnano, per quanto possibile, a darsi reciproche comunicazioni preventive in merito ai luoghi ove gli stessi si recheranno con i figli. I genitori si obbligano a comunicare tra loro per le scelte ed esigenze dei figli ed a cooperare nell'interesse dei minori, adottando un atteggiamento pagina 2 di 3 conciliativo ispirato a principi di correttezza e buona fede, con impegno a prendere concordemente le decisioni di maggior interesse che li riguardano rispettando le loro inclinazioni personali. In particolare, le decisioni più importanti per la scuola e la salute dei figli dovranno essere prese congiuntamente dai genitori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, secondo il gradimento Per_2 e la volontà della ragazza. Allo stesso modo la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 liberamente secondo il gradimento e la volontà del ragazzo.
PRENDE ATTO che proseguirà la presa in carico da parte dei Servizi Sociali.
DISPONE che il padre e la madre possano trascorrere con i figli, secondo il gradimento e la volontà dei ragazzi, metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 31 dicembre mattina ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio sera), il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in epoca da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e sempre previo gradimento e volontà dei figli.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla custodia, alla cura e all'educazione dei figli durante i periodi in cui li ha con sé, ivi comprese le spese straordinarie. Pertanto, il padre sosterrà in via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie di e la madre sosterrà in via esclusiva le spese Per_1 ordinarie e straordinarie di . Per_2
PRENDE ATTO che ciascun genitore richiederà l'assegno unico solo per il figlio che ha a carico.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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