Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 12963/ 2024 R.G.
TRA
, nata il [...], rapp.ta e difesa dall' avv. RUGGIERO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.06.2024 la ricorrente ha esposto che in data 7.02.2022 aveva inoltrato all' convenuto una domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di CP_2 accompagnamento e dello stato di portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92 e che, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, non era stata convocata a visita da parte della competente Commissione medica;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per Per_1 CP_ ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio, restando contumace.
All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale parte ricorrente ha depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Orbene, la difesa dell'istante nel ricorso in opposizione si è limitata ad asserire che la erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU dott. doveva trarsi dalla consulenza tecnica di Per_1 parte redatta dal dott. , che perveniva a conclusioni difformi. In tal modo la parte Per_2 ricorrente - che in fase di atp non aveva presentato osservazioni all'esito dell'inoltro della bozza di perizia da parte del ctu nominato - ha inammissibilmente tralasciato di indicare i punti critici della perizia di ufficio, solo sottoponendo al giudice una differente valutazione del quadro patologico operata dal CTP. Il ricorso dunque si risolve inammissibilmente in una generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, senza specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Nel merito, il perito d'ufficio ha rilevato che, nonostante la principale patologia da cui la è Pt_1 affetta riguarda l'apparato osteoarticolare, i passaggi posturali e la deambulazione sono comunque autonomi. Il dott. , infatti, ha considerato che la ricorrente: “si alza in autonomia Per_1 dalla sedia e utilizza per camminare un treppiede di sicurezza al quale si appoggia solo saltuariamente;
si è spogliata da sola per mostrarmi il presidio urinario che porta. Non è versata in atti alcuna attestazione di disautonomia, nemmeno deducibile indirettamente”.
A tali conclusioni ritiene la scrivente giudice di potere senz'altro aderire. Il Ctu risulta infatti avere correttamente valutato il quadro patologico che affligge la ricorrente, avendo sottoposto la stessa ad un'accurata indagine obiettiva, ponendo alla base della sua perizia le risultanze dei certificati medici versati in atti in tale fase. Né, d'altronde, la difesa della parte ricorrente procede ad agganciare le differenti valutazioni proposte nell'atto di opposizione alle risultanze di certificazioni mediche presenti in atti, specificamente individuandole.
Il ricorso in opposizione va pertanto respinto.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 19/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara