CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
LO FRANCESCO, RE
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1702/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 816/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA e pubblicata il 29/08/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200010205957000 IRPEF-ALTRO 2002 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 816/03/2022 depositata il 29.09.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, respingeva il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1
, avverso la cartella esattoriale n. 05720200010205957000, dell'importo complessivo di Euro
75.085,63, notificata in data 21/09/2021, a seguito dell'iscrizione a ruolo per la mancata riassunzione della sentenza di rinvio della Cassazione n. 375/5/19 depositata il 9.1.2019, in riferimento alla cartella di pagamento n. 5720060024904562.
Avverso la cartella di pagamento il contribuente presentava ricorso eccependo la:
1. Nullità della cartella di pagamento per nullità della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n. 375/5/19 relativa al giudizio sottostante. Violazione dell'art. 301 c.pc.
Si costituiva l'Ufficio il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso e compensava le spese di lite, evidenziando che: “…in questa sede non può sottacersi che il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio, non trovando applicazione l'istituto della interruzione del processo, per uno degli eventi di cui agli articoli 299 sgg cod. proc. Civile, onde una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo, ma attiva solo la facoltà della Corte di differire l'udienza di discussione.
Inoltre l'ampiezza del termine per la riassunzione esclude la configurabilità di una lesione del diritto di difesa, consentendo agevolmente alle parti di assolvere l'onere di informarsi e di attivarsi con diligenza, come ad esse imposto dalla disciplina del processo al fine di assicurare la durata ragionevole (in termini
Cassazione n. 2329/2014)”.
Il contribuente avverso tale sentenza propone appello eccependo:
1. Erronea e falsa applicazione di legge. Contraddittoria ed omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia in relazione alla nullità della cartella di pagamento per nullità del giudizio di rinvio della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 375/5/19. Violazione dell'art. 301 c.pc.. Chiede la riforma della sentenza gravata e l'annullamento della cartella di pagamento n. 05720200010205957000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in via antistataria.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate di Latina e con proprie contro deduzioni chiede la conferma della sentenza di I° grado e il rigetto dell'appello di parte, oltre alla condanna della parte alle spese di giudizio sia di primo che di secondo grado.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento. In primis, va osservato che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti o del suo difensore, non produce l'interruzione del processo (Cass., Sez. Un., n. 14385 del 2007; Cassazione civile sez. III,
19/12/2025, n. 33235).
Infatti, il ricorso va deciso, nonostante il decesso del difensore, atteso che, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. 29/01/2016, n. 1757; Cassazione civile sez. trib., 13/10/2025, n. 27304).
Per ragioni di economia processuale non può quindi che essere affrontato il capo decisorio relativo alla riassunzione. La mancata riassunzione del giudizio di rinvio, ammessa e non contestata dal contribuente, comporta che "l'intero processo si estingue", per cui risultano irrimediabilmente travolti tutti gli atti del processo, ivi incluse le decisioni di merito, sia in bonam che in malam partem, con conseguente definitività del provvedimento fiscale oggetto del ricorso introduttivo.
Infatti, anche questa Corte ritiene che ai sensi degli artt. 393 e 310 c.p.c., la mancata riassunzione del processo fa sì che restino salve le sentenze di merito già pronunciate. Ne consegue, quindi, che - in ottemperanza alla decisione di primo grado - la pretesa tributaria è definitivamente prescritta. Quanto sopra enunciato è esaustivo. Tale statuizione tiene conto che nel caso del processo tributario trova applicazione il disposto del cpv. dell'art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che così recita: "Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue".
Per meglio dire: "Nel processo tributario, attesa la sua natura impugnatoria, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione determina l'estinzione dell'intero procedimento e la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, rendendo vana l'efficacia del principio di diritto stabilito in sede di legittimità" (cfr. Cass. ord. 7 giugno 2023, n.
16002).
L'ulteriore conseguenza della riforma della predetta decisione è palese: il potere dell'Ufficio di formare l'atto di riscossione impugnato non era per nulla spirato.
Per le motivazioni su esposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato,
l'appello dev'essere respinto, conseguendone, pertanto l'integrale conferma dell'appellata sentenza. Per quanto concerne il regolamento delle spese di giudizio, lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle entrate DP Latina e all'Agenzia delle entrate-Riscossione le spese processuali del grado, liquidate in € 6.000,00 per ciascuna parte oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
LO FRANCESCO, RE
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1702/2023 depositato il 28/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 816/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA e pubblicata il 29/08/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200010205957000 IRPEF-ALTRO 2002 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 816/03/2022 depositata il 29.09.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, respingeva il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1
, avverso la cartella esattoriale n. 05720200010205957000, dell'importo complessivo di Euro
75.085,63, notificata in data 21/09/2021, a seguito dell'iscrizione a ruolo per la mancata riassunzione della sentenza di rinvio della Cassazione n. 375/5/19 depositata il 9.1.2019, in riferimento alla cartella di pagamento n. 5720060024904562.
Avverso la cartella di pagamento il contribuente presentava ricorso eccependo la:
1. Nullità della cartella di pagamento per nullità della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n. 375/5/19 relativa al giudizio sottostante. Violazione dell'art. 301 c.pc.
Si costituiva l'Ufficio il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso e compensava le spese di lite, evidenziando che: “…in questa sede non può sottacersi che il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio, non trovando applicazione l'istituto della interruzione del processo, per uno degli eventi di cui agli articoli 299 sgg cod. proc. Civile, onde una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo, ma attiva solo la facoltà della Corte di differire l'udienza di discussione.
Inoltre l'ampiezza del termine per la riassunzione esclude la configurabilità di una lesione del diritto di difesa, consentendo agevolmente alle parti di assolvere l'onere di informarsi e di attivarsi con diligenza, come ad esse imposto dalla disciplina del processo al fine di assicurare la durata ragionevole (in termini
Cassazione n. 2329/2014)”.
Il contribuente avverso tale sentenza propone appello eccependo:
1. Erronea e falsa applicazione di legge. Contraddittoria ed omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia in relazione alla nullità della cartella di pagamento per nullità del giudizio di rinvio della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 375/5/19. Violazione dell'art. 301 c.pc.. Chiede la riforma della sentenza gravata e l'annullamento della cartella di pagamento n. 05720200010205957000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in via antistataria.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate di Latina e con proprie contro deduzioni chiede la conferma della sentenza di I° grado e il rigetto dell'appello di parte, oltre alla condanna della parte alle spese di giudizio sia di primo che di secondo grado.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento. In primis, va osservato che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti o del suo difensore, non produce l'interruzione del processo (Cass., Sez. Un., n. 14385 del 2007; Cassazione civile sez. III,
19/12/2025, n. 33235).
Infatti, il ricorso va deciso, nonostante il decesso del difensore, atteso che, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. 29/01/2016, n. 1757; Cassazione civile sez. trib., 13/10/2025, n. 27304).
Per ragioni di economia processuale non può quindi che essere affrontato il capo decisorio relativo alla riassunzione. La mancata riassunzione del giudizio di rinvio, ammessa e non contestata dal contribuente, comporta che "l'intero processo si estingue", per cui risultano irrimediabilmente travolti tutti gli atti del processo, ivi incluse le decisioni di merito, sia in bonam che in malam partem, con conseguente definitività del provvedimento fiscale oggetto del ricorso introduttivo.
Infatti, anche questa Corte ritiene che ai sensi degli artt. 393 e 310 c.p.c., la mancata riassunzione del processo fa sì che restino salve le sentenze di merito già pronunciate. Ne consegue, quindi, che - in ottemperanza alla decisione di primo grado - la pretesa tributaria è definitivamente prescritta. Quanto sopra enunciato è esaustivo. Tale statuizione tiene conto che nel caso del processo tributario trova applicazione il disposto del cpv. dell'art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che così recita: "Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue".
Per meglio dire: "Nel processo tributario, attesa la sua natura impugnatoria, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione determina l'estinzione dell'intero procedimento e la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, rendendo vana l'efficacia del principio di diritto stabilito in sede di legittimità" (cfr. Cass. ord. 7 giugno 2023, n.
16002).
L'ulteriore conseguenza della riforma della predetta decisione è palese: il potere dell'Ufficio di formare l'atto di riscossione impugnato non era per nulla spirato.
Per le motivazioni su esposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato,
l'appello dev'essere respinto, conseguendone, pertanto l'integrale conferma dell'appellata sentenza. Per quanto concerne il regolamento delle spese di giudizio, lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle entrate DP Latina e all'Agenzia delle entrate-Riscossione le spese processuali del grado, liquidate in € 6.000,00 per ciascuna parte oltre accessori di legge.