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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1812/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
17.9.2024
da
Parte_1 Parte_2
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avv. NORDIO BENIAMINO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Corso del Popolo n. 46,
contro
e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2
rappresentanti pro tempore,
– resistenti -
rappresentate e difese dagli Avv.ti RUBERTO GIOVANNI e CONTI MARIA GIOVANNA,
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Via Guglielmo Pepe, 6 - Venezia Mestre
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
- resistente –
1 rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, Persona_1
racc. 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_3
Croce 929,
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della
Direttiva Europea 2003/88 da parte di qui resistente, in relazione all'illegittimo Controparte_1
pagamento delle retribuzione delle giornate di ferie dei macchinisti per tutte le ragioni di cui sopra;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma
6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (per tutte le ragioni di cui
sopra ed in particolare) – e/o dell'art. 31 del CCNL del 2012 e/o e dell'art. 25 del CCNL Settore
delle attività ferroviarie del 2003 – nella parte in cui non rinviando anche alle lettere g) h) i) j) n) e
p) dell'art. 68 (anche art. 68 del CCNL del 2012, art. 63 del CCNL del 2003) illegittimamente esclude/ono: a) l'art. 31 commi 4 e 5 (indennità di utilizzazione/condotta) del Contratto Aziendale
Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL
Aziendale e di confluenza del 2003) integrativo del CCNL della Mobilità AF;
b) l'art. 77 comma
2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16
(ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale
del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); per la formazione della base di calcolo delle voci retributive delle giornate di ferie godute da parte del macchinista;
3) ove Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità, anche o anche solo, di uno o più
ulteriori articoli del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 e/o del
Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 e/o di quelli dei CCNL Area AF e Aziendale
degli anni 2012 e 2003, per tutte le ragioni di cui sopra;
2 4) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, dall'anno 2007 ovvero dalla differente data di giustizia e fino alla data della pensione (marzo 22 e settembre 2019 Pt_1
, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di Pt_2
cui ai seguenti articoli: a) 31, commi 4 e 5 (indennità di utilizzazione/condotta) del Contratto
Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del
CCNL Aziendale e di confluenza del 2003) integrativo del CCNL della Mobilità AF e b) 77, comma
2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16
(ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) 29, comma 2.2, 75 e 76 del CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale
del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); - retribuzione riconosciuta dai seguenti codici meccanografici inseriti a cedolino per tuttl gli anni oggetto di rivendicazione: 1) (cod.0169); 2) IUP PDM KM Condotta Controparte_4
(cod.0170); 3) IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man (cod.0790); 4) IUP PDM/PDB Formazione (cod. 0791);
5) IUP PDM/PDB Lavoro (cod.0964); 6) IUP PDM Cond.Diu.2 Agent (cod.0965); 7) IUP PDM
Cont Cond.Not.2 Agent (cod.0966); 8) IUP Cond.Diu.1 Agent (cod.0967); 9) IUP PDM
Cond.Not.1 Agent (cod.0968); 10) IUP PDM Cond. (cod.0987); 11) IUP PDM CP_5
Cond.Not. (cod.0988); 12) IUP PDM Cond.Diu.con Polifunzionale (cod.0987); 13) IUP CP_4
CP_ PDM Cond.Not.con Polifunzionale;
14) SI Rip. (cod.0992); 15) CP_6 CP_8
CP_ cod.0991); 16) Ind.pern.comp.giorn (cod. 0412) 17) Ind.per lav.nott. (cod.0421) 18)
[...]
Ind.lavoro Domenicale (0457) 19) Ind.oraria lavoro festivo (cod.0131) 20) Ind.per lavoro di Pasqua
(cod.0366) 21) Ind. festività non recuperate (cod. 0200 e ss.) - retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di lavoro effettivamente lavorati (come da orientamento giurisprudenziale) per lo stesso periodo e detratto l'importo fisso, già riconosciuto ex lege, di € 12,80 per la singola giornata, ovvero secondo la differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette;
5) per l'effetto condannare i datori di lavoro ratione temporis e/o in solido tra loro, Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica pro tempore, a pagare ai Controparte_9
ricorrenti, a titolo di differenze retributive per le singole giornate di ferie godute dal 2007 alla data
3 di cessazione del rapporto di lavoro, la somma complessiva di cui al punto n. 4), e precisamente
€ 10.175,57 e € 5.881,36 (somma calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi Pt_1 Pt_2
precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di lavoro effettivamente lavorati per lo stesso periodo -come da orientamento giurisprudenziale- e detratto l'importo fisso di € 12,80,
ovvero secondo differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette) unitamente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo nonché della parte contributiva e previdenziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. Con condanna ex art. 96 c.p.c. ed anche con condanna alla pubblicazione della sentenza sulle testate giornalistiche nazionali.
Per le società resistenti:
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili,
per i motivi di cui in atti.
nel merito
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per CP_3
ove la pronuncia dovesse riconoscere ai ricorrenti la spettanza di ulteriori importi a titolo di retribuzione o comunque aventi rilevanza ai fini previdenziali, si chiede che il datore di lavoro convenuto sia condannato alla relativa regolarizzazione contributiva, nella misura che sarà
quantificata dall'Istituto ed entro i limiti prescrizionali, con somme aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000). Spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, dipendenti di dal 2000 con mansioni di CH ed Controparte_1
inquadramento al livello B1 quali Tecnici Specializzati – Figura Professionale di
Macchinista e transitati senza soluzione di continuità in in data 1.1.2017, ove CP_2
avevano lavorato fino alla cessazione del rapporto avvenuta per il 20.3.2020 e Pt_1
per il 14.9.2019, lamentavano che nel corso del rapporti di lavoro la Pt_2
4 retribuzione corrisposta in relazione alle giornate di assenza per ferie fosse stata ingiustamente decurtata, rispetto ai giorni di presenza in servizio, di talune indennità
percepite ad integrazione della retribuzione secondo le previsioni del CCNL - in particolare con riferimento alle indennità di utilizzazione professionale cd. IUP nelle sue varie declinazioni (tenuto conto che le convenute riconoscono in corrispondenza delle giornate di ferie solo un'indennità di utilizzazione giornaliera professionale nella misura fissa di € 12,80), indennità di assenza dalla residenza, indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, indennità di turno, indennità festività non goduta -,
nonostante queste facessero parte della retribuzione ordinaria così come definita in ambito comunitario. Sostenevano che un tanto, pur previsto dalla contrattazione collettiva, fosse in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88, per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, dal quale ricavavano il principio che anche le voci variabili della retribuzione intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte debbano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante in caso di ferie, anche per evitare che il lavoratore rinunci a fruirne. Concludevano
dunque per la condanna di e di in relazione ai rispettivi periodi CP_1 CP_2
quali datori di lavoro o solidalmente al pagamento delle differenze retributive,
quantificate in relazione alla media degli importi percepiti per dette voci accessorie nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie quanto alle indennità in parola, rispetto ai giorni di presenza in servizio, detratto l'importo di € 12,80 corrisposto nei giorni di ferie dalla datrice di lavoro, con incidenza anche sugli aspetti contributivi e pensionistici.
Formulavano le conclusioni come riportate in epigrafe.
2. e in via preliminare eccepivano l'inammissibilità del ricorso per CP_1 CP_2
carenza di allegazione e prova;
sempre in via preliminare eccepivano l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso-decreto, avvenuta il 2.10.24.
Nel merito sostenevano che l'inclusione o meno di determinate voci retributive nella
5 retribuzione dei giorni di ferie operata dalle parti sociali, come nel caso di specie, e ribadita anche di recente nell'intesa del 22.3.2022, non potesse essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non potesse costituire, di per sé, violazione del disposto dell'art. 36 Cost., e comunque negavano che con riferimento alle indennità indicate in ricorso sussistessero i presupposti ricavati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie, in particolare quanto all'indennità di assenza dalla residenza per il suo carattere indennitario, ed in via generale il carattere dissuasivo della minore retribuzione corrisposta in corrispondenza dei giorni di ferie. In
ordine al quantum contestavano la modalità di quantificazione adottate in ricorso e sostenevano che eventualmente occorresse farsi riferimento solo al periodo di ferie garantito dall'ordinamento comunitario, pari a 20 giorni per il personale ferroviario impiegato, come i ricorrenti, in turni da 5 giorni lavorativi a settimana.
3. La causa perveniva in decisione all'udienza del 4.6.2025, autorizzato il deposito di note conclusive, ove la difesa delle convenute formulava proposta transattiva, rispetto alla quale la difesa dei ricorrenti chiedeva disporsi un rinvio per valutare la stessa con gli assistiti. Si perveniva quindi all'udienza odierna, ove la difesa dei ricorrenti negava interesse degli stessi all'adesione alla proposta delle controparti, ed i procuratori si riportavano ai precedenti scritti insistendo nelle rispettive conclusioni.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: l'atto introduttivo di parte ricorrente permette infatti di ricostruire con chiarezza e completezza quali siano le pretese azionate in giudizio e le ragioni sia fattuali che giuridiche a fondamento delle stesse, identificando sinteticamente ma precisamente le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione relativa ai giorni di ferie.
6 5. Nel merito, dando corso all'orientamento fin qui espresso all'unanimità dall'ufficio adito, che trova avallo nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 13932/24;
Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24), si reputa il ricorso parzialmente fondato.
6. La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto la contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro prevede che essa sia determinata in relazione agli importi retributivi fissi costituiti da minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità ed assegni ad personam
pensionabili, nonché dalle voci variabili date dal salario professionale e dall'indennità
di turno;
ad essa si aggiunge per i CH l'importo fisso di € 12,80 a titolo di indennità di utilizzazione professionale.
7.
Considerato che
la retribuzione concretamente corrisposta ai CH, in relazione alle giornate di presenza in servizio, è composta anche da svariate altre voci variabili,
la tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le
condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità
finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 [“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il
prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a
quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o
dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso
dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al
termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non
7 può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro”].
8. Ciò, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, efficacemente sintetizzato in due recenti sentenze della Corte di Cassazione,
in cui si legge: “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo
giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20
luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_2
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere
effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del
12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più
specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle
ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due
aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del CP_10
15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La
presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai
periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo
15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare
prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di
lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali
più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di
un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16
marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_3
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.
8 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie
annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve
percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche
sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto CP_10
58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della
fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai
periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché CP_11 Per_4
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella
[...]
pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata,
in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del
lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore
dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto
dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle
disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere
sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di
distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del
suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo
intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad
espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al
lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24);
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da
versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del
lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che
9 sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al
lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri
cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli
elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del
lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di
retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva
giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo
status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si
ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche
professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata,
per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella
retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie
annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore
di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero
del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale,
nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque,
affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore
durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come
sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione
deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore
di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia,
recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi
come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di
funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Williams
10 e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la
retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al
suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del
diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione
corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente
a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE.” (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
9. In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria,
e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che - considerate le peculiarità delle mansioni delle ricorrenti, come esplicitate nel ricorso e non contestate da controparte - sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro – la recente Cass.,
14089/24 utilizza la nozione di “sostanzialmente equiparabile” -, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che
è invece irrinunciabile.
10. Come già affermato in analoghi precedenti, non ha valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che la normativa in questione è inderogabile dalle parti;
la stessa CGUE nei precedenti citati si è pronunciata in fattispecie in cui la non incidenza delle voci variabili sulla retribuzione spettante nei giorni di ferie era stabilita dalla contrattazione collettiva.
11 11. In questa prospettiva, per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle seguenti indennità, corrisposte per i giorni di svolgimento di attività lavorativa:
- indennità di utilizzazione professionale (IUP), nelle sue diverse tipologie di indennità di condotta diurna e notturna (a doppio agente o ad agente unico o con polifunzionale, km con equipaggio) e di riserva/disponibilità/traghettamento/manovra;
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77, punto 2 del CCNL).
11.1 La prima tipologia di indennità, come dice la sua denominazione, è riferita a prestazioni caratteristiche dei CH, in primis l'attività di condotta dei treni, ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai CH in specifici turni, in particolare durante la cd. riserva - che il CCNL definisce attività di lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012)
-, quando il Macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei CH, ad essi solo riservate secondo la disposizione dell'art. 31, co. 4 e 5, del contratto integrativo, e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione, nonché incidenti in maniera significativa sul complessivo importo della retribuzione;
la circostanza che esse siano declinate per importi variabili non è ragione sufficiente per essere escluse dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
11.2 Anche l'indennità di assenza della residenza, prevista all'art. 77, co.2, del CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 è intrinsecamente legata alla mansione dei CH, essendo volta a retribuire quel particolare disagio tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dalla loro residenza ed impianto di titolarità. Non rileva, ad avviso del giudicante, che si tratti di indennità
che non incide a livello contributivo e fiscale, trattandosi di voce che fa esplicitamente
12 parte della retribuzione, secondo lo stesso CCNL, con la quale non si fa fronte a maggiori spese cui possa fare fronte il lavoratore assente dalla propria residenza, non essendo neppure dedotto un tanto dalla parte resistente.
11.3 In questo senso, del resto, la maggior parte dei precedenti di merito intervenuti sul punto nonché da ultimo, con specifico riferimento a controversia nei confronti della medesima , Cass., 13932/24; Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24. CP_1
12. Diversamente, si reputa che la pretesa di cui al ricorso non sia accoglibile in relazione alla mancata considerazione nella retribuzione corrisposta per i giorni di ferie delle indennità per lavoro notturno e domenicale/festivo, volte a compensare non un disagio tipico della mansione del Macchinista, bensì quello derivante da un articolazione oraria conseguente alla specifica modalità organizzativa adottata in un certo periodo storico dal datore di lavoro e che potrebbe caratterizzare una platea indeterminata di lavoratori e rispettive mansioni (in questo senso si veda anche Corte d'Appello di Venezia, sent.
612/2024).
13. Quanto all'indennità di turno, la stessa risulta già corrisposta ai macchinisti anche in relazione alle giornate di assenza per ferie.
14. Non sussistono i presupposti per l'inserimento nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie neppure in relazione all'indennità per festività non goduta, che secondo la contrattazione collettiva spetta ai macchinisti così come agli altri dipendenti nella peculiare evenienza che il giorno di recupero assegnato in luogo della festività
lavorativa non possa essere fruito.
15. Accertato dunque, per quanto sopra argomentato, che l'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità di assenza dalla residenza sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti - cioè la loro “retribuzione ordinaria” utilizzando una nozione che ricorre più
volte nella sentenza della CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-
514/20 DS c/ Koch -, occorre valutare, seguendo gli insegnamenti della CGUE e dalla
13 giurisprudenza di legittimità interna, se il mancato riconoscimento di dette voci, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.
15.1 Il punto è quello della necessità o meno di verificare se la mancata corresponsione al lavoratore, in corrispondenza dei giorni di ferie, della retribuzione “ordinaria” – ai fini dell'istituto in esame – abbia un impatto dissuasivo per la fruizione delle ferie.
15.2 Reputa il giudicante che il tema sia affrontato dalla giurisprudenza comunitaria non tanto per introdurre un ulteriore requisito affinché le varie voci possano/debbano essere computate nella retribuzione dovuta per le giornate di ferie, quanto per motivare le ragioni di un intervento della CGUE sulla nozione della retribuzione, che tendenzialmente è lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti interni.
Secondo la CGUE consentire che ciascuno Stato regoli a suo modo la nozione di retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie, anche prevedendo un importo inferiore alla retribuzione “ordinaria”, incide sul diritto alle ferie che è invece stabilito a livello inderogabile dal diritto comunitario, in quanto ciò potrebbe avere sul lavoratore un effetto dissuasivo. Non è un caso se le sentenze della GCUE fanno frequente riferimento ad una “potenziale dissuasività”.
15.3 In quest'ottica, il mancato computo nella retribuzione da corrispondere nelle giornate di ferie di indennità caratteristiche delle mansioni affidate ai lavoratori – perché
intrinsecamente connesse alle stesse o perché riferite ad un disagio tipico – deve ritenersi legittimo solo se il loro importo complessivo sia quasi trascurabile, altrimenti sussistendo quantomeno una potenzialità dissuasiva. Infatti, tendenzialmente una retribuzione inferiore rispetto a quella “ordinaria” è potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale. Si rileva a questo proposito, per un verso, che la giurisprudenza sopra citata (CGUE e Corte di
Cassazione) fa riferimento al concetto di “potenzialità” quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi ex ante, affermando apertamente (cfr. sentenza CGUE,
14 CP_1 Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ già citata) che
“gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a
rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite,
legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo
effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto
potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è
altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”; per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento, in quanto si tratta di voci che, mensilmente, incidono anche più del 20% sulla retribuzione - il confronto va effettuato su base mensile confrontando la retribuzione mensile complessiva (cfr. Cass., Cass., 14089/24, par. 19) -. Una percentuale ed un importo che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, o dal fruirne integralmente, nonostante si tratti di diritto irrinunciabile, anche considerato che nei periodi di ferie comunque il lavoratore già
non fruisce di altre indennità e del compenso per lavoro straordinario.
16. Va peraltro precisato che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane,
corrispondenti in caso di fruizione continuativa a 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi, e dunque nel caso concreto a 20 giorni, essendo pacifico che i ricorrenti svolgano attività lavorativa su 5 giorni alla settimana. Reputa sul punto il giudicante che sarebbe incoerente riconoscere e garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro turnistica e dai giorni settimanalmente impegnati, uno stesso numero di giorni di ferie,
come avverrebbe seguendo la diversa tesi della spettanza di 28 giorni di ferie;
si rileva che Cass., 20216/2022 (punto 30) non affronta in modo specifico la questione.
15 16.1 Occorre comunque tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a 20, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.
17. Conclusivamente, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contenute: nell'art. 31.5
del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del CCNL citato,
laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati, i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 20 giorni annuali, di una retribuzione media comprensiva delle indennità: di utilizzazione professionale (IUP) – nelle sue varie declinazioni previste per i
CH - e di assenza dalla residenza. La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo.
18. E' invero infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, se si considera che l'azione svolta in ricorso, alla luce dei conteggi in atti, è limitata a quanto maturato da agosto 2007, e che dall'entrata in vigore della L. 92/12 opera anche nelle aziende di maggiori dimensioni la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2948 n.
4 c.c. (Cass., 26246/22), con la precisazione che é pacifico che i ricorrenti sono transitati da in dall'1.1.2017 senza soluzione di continuità, nell'ambito CP_1 CP_2
dunque di un unitario rapporto di lavoro. Ne consegue che in relazione alle pretese di cui al ricorso la prescrizione decorreva per i ricorrenti solo dalla cessazione del rapporto di lavoro con – dal 21.3.2022 quanto a e dal 15.9.2019 quanto a CP_2 Pt_1
- sicché quanto a la notifica del ricorso-decreto è intervenuta entro il Pt_2 Pt_1
16 quinquennio, e per è intervenuta nel quinquennio la diffida stragiudiziale di CP_13
cui al doc. 8 ric..
19. Le convenute devono essere quindi condannate a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti a quanto sopra argomentato, con riferimento al periodo da agosto 2007, calcolate sui giorni di ferie fruiti come da buste paga, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo, e ciò quanto a in relazione all'importo dovuto fino CP_1
all'1.1.2017, e quanto a per l'intero importo, in solido con per il CP_2 CP_1
periodo dall'1.1.2017.
20. Le convenute vanno altresì condannate, ciascuna per i rispettivi periodi, alla regolarizzazione previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, L. 335/95.
21. Quanto ai rapporti tra i ricorrenti e e , le spese di lite sono CP_1 CP_2
compensate tra le parti nella misura della metà, attesa la reciproca soccombenza;
per il residuo, per l'importo liquidato come in dispositivo tenuto conto anche della serialità
che giustifica l'applicazione di valori riferiti ai minimi di scaglione e della mancanza di attività istruttoria, seguono la soccombenza. Spese compensate in relazione alle altre parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
A) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale
FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4,
del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
17 B) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie, nei limiti di 20 giorni all'anno come da motivazione, sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile comprensiva di indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza, detratto l'importo di € 12.80;
C) condanna a corrispondere a ciascun ricorrente le conseguenti differenze CP_1
retributive maturate da agosto 2007 e fino al 31.12.2016, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
C) condanna a corrispondere a ciascun ricorrente le conseguenti Controparte_9
differenze retributive maturate da agosto 2007, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, in solido con fino al 31.12.2016; CP_1
D) condanna e , ciascuna per i periodi di propria competenza, a CP_1 CP_2
regolarizzare di conseguenza la posizione previdenziale dei ricorrenti, con le sanzioni dovute,
nei limiti della prescrizione di legge.
Compensa quanto ai rapporti tra i ricorrenti e e per metà le spese di lite tra CP_2 CP_1
le parti, e condanna parte resistente a rifondere ai ricorrenti le residue spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 118,50.
Compensa le spese tra le altre parti.
Venezia, 18/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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