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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/07/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/05/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Angelozzi
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Mistrorigo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, come di fatto già avviene;
2) Affidarsi il figlio ancora minore congiuntamente con affidamento Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre in Creazzo Via Pozzetto 49; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione ed istruzione del figlio nel rispetto delle sue Per_1
inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
3) Il padre IG. potrà vedere e tenere con sè il figlio un fine Parte_1 Per_1
settimana ogni quindici giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici di , Per_1
nonchè, concorde la madre, ogni volta che il figlio lo vorrà, tenuto conto dell'età del figlio stesso;
inoltre il padre potrà tenere con sè anche per sette giorni Per_1
durante le vacanze di Natale alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando, di anno in anno,
il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e oltre a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
4) Il padre orrisponderà alla IG.ra la somma di € 100,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie Per_1
relative ai figli sono poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%,
secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) Le detrazioni per figlio a carico e per le spese detraibili per il figlio saranno Per_1
2 divise tra i coniugi in ragione del 50%;
6) L'assegno unico ed universale verrà percepito integralmente in via esclusiva dalla
IG.ra , che presenterà all'INPS autonoma domanda;
Controparte_1
7) Nessuna previsione di somme a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi, i quali sono economicamente autosufficienti;
8) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.
I procuratori delle parti concordemente chiedono, trascorso il termine di legge, la fissazione di nuova udienza per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 22.04.1989, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in
3 quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eIGenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e
4 successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Vicenza in data 22.04.1989 con atto trascritto al n. 88, parte II,
serie A, anno 1989, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) spese al definitivo;
d) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/05/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Angelozzi
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Mistrorigo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, come di fatto già avviene;
2) Affidarsi il figlio ancora minore congiuntamente con affidamento Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre in Creazzo Via Pozzetto 49; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione ed istruzione del figlio nel rispetto delle sue Per_1
inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
3) Il padre IG. potrà vedere e tenere con sè il figlio un fine Parte_1 Per_1
settimana ogni quindici giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici di , Per_1
nonchè, concorde la madre, ogni volta che il figlio lo vorrà, tenuto conto dell'età del figlio stesso;
inoltre il padre potrà tenere con sè anche per sette giorni Per_1
durante le vacanze di Natale alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando, di anno in anno,
il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e oltre a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
4) Il padre orrisponderà alla IG.ra la somma di € 100,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie Per_1
relative ai figli sono poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%,
secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) Le detrazioni per figlio a carico e per le spese detraibili per il figlio saranno Per_1
2 divise tra i coniugi in ragione del 50%;
6) L'assegno unico ed universale verrà percepito integralmente in via esclusiva dalla
IG.ra , che presenterà all'INPS autonoma domanda;
Controparte_1
7) Nessuna previsione di somme a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi, i quali sono economicamente autosufficienti;
8) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.
I procuratori delle parti concordemente chiedono, trascorso il termine di legge, la fissazione di nuova udienza per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 22.04.1989, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in
3 quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eIGenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e
4 successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Vicenza in data 22.04.1989 con atto trascritto al n. 88, parte II,
serie A, anno 1989, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) spese al definitivo;
d) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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