Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1405/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1405/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 21.292,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Silvia Saoncella presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: collaboratrice domestica reddito: 8.531,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Matteo Mardegan presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Casale di Scodosia (PD) il 2-7-1994 (anno 1994, Numero 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
e il 5-11-2002.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto con facoltà per ciascuno di trasferire la propria residenza ove lo ritenga più opportuno;
2. La casa familiare sita in Comune di Borgo Veneto – Località Saletto (PD), Via Roma n. 82 rimarrà in uso in uso al proprietario OR mentre la Parte_1 NO , che ha già trasferito altrove la propria residenza, si obbliga Parte_2
a rilasciare definitivamente la casa coniugale entro 7 giorni dal deposito del presente atto, liberandola da tutti i propri effetti personali e consegnando al sig.
tutte le copie delle chiavi di accesso all'immobile ancora in suo possesso. Pt_1
3. Il OR si impegna a versare alla NO la somma di Euro Parte_1 Pt_2
3.000,00 (tremila/00) a titolo di contributo per le spese di trasferimento, entro 7 giorni dal deposito del presente ricorso.
4. Il OR , altresì, a decorrere dal mese di aprile 2025 si obbliga a Pt_1 corrispondere alla NO , a titolo di mantenimento, la somma di Euro Pt_2
300,00 (trecento/00) da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla beneficiaria, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT – famiglie.
5. I coniugi, preso atto dello scioglimento della comunione legale conseguente alla separazione personale ai sensi dell'art. 191 c.c., dichiarano che, con l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente accordo, avranno definito consensualmente ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro tra loro esistente, ivi compresi quelli derivanti dalla comunione legale dei beni e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
4. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15-4-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
2 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1405/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio a Casale di
[...] Parte_2
Scodosia (PD) il 2-7-1994, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casale di Scodosia (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 4 giugno 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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