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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 1253/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria PASTORE - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da plurime malattie professionali (tendinopatia bilaterale delle spalle, sindrome del tunnel carpale, protrusioni discali lombo-sacrali multiple e condropatia femoro-rotulea in esiti di meniscectomia lesione del menisco laterale del ginocchio destro), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 7 gennaio 2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento CP_1 dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
1
Sentenza R.G. n° 1253/22 chiedendone il rigetto.
Escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta dalle patologie denunciate, come sopra descritte, che devono essere considerate di origine professionale per la prolungata e costante esposizione, durante l'attività lavorativa di bracciante agricolo, a posture incongrue, sforzi fisici e microtraumatismi (circostanze, queste ultime, accertate pure in sede di escussione testimoniale), che possono essere considerati fattori di rischio nell'insorgenza delle patologie a livello del rachide lombo-sacrale, dei polsi, delle spalle e delle ginocchia: tali affezioni determinano una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 16 (sedici)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (non essendo stati evidenziati aggravamenti sopravvenuti).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS.
SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se
2
Sentenza R.G. n° 1253/22 fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa delle malattie e dell'ambiente in cui la parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” delle patologie, almeno a livello di concausa.
Va anche considerato che: «L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie juris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica» (sic CASS. LAV. 19 GIUGNO 1999 N°
6175; in senso conforme si vedano altresì CASS. SEZ. VI-LAV. 14 MARZO 2016 N°
5004, CASS. LAV. 18 NOVEMBRE 2016 N° 23533 e CASS. LAV. 5 LUGLIO 2018 N°
17684).
--------------
D'altra parte, emerge la condivisibilità degli accertamenti peritali anche in riferimento al profilo epidemiologico ed alle conclusioni probabilistiche in quanto, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal
3
Sentenza R.G. n° 1253/22 principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (sic CASS. LAV. 4 GIUGNO
2008 N° 14770 e CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361, nonché CASS. LAV. 26
OTTOBRE 2012 N° 18472).
Approfondendo tali concetti, la SUPREMA CORTE ha ulteriormente precisato – sempre in tema di responsabilità civile – che « … lo standard di cd. "certezza probabilistica" della materia civile "non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)"» (sic CASS. LAV. 3 GENNAIO 2017 N° 47, richiamando CASS. SS. UU. 11 GENNAIO 2008 N° 576).
E concetti del tutto analoghi sono stati rassegnati anche in relazione all'accertamento delle malattie professionali non tabellate – nel caso di patologie ad origine multifattoriale - da CASS. LAV. 27 APRILE 2017 N° 10430, per le quali il nesso di causalità certamente non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili
(necessitando di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, con onere probatorio a carico del lavoratore ovvero del/i soggetto/i avente/i causa), ma nondimeno può essere fondata su un giudizio di affidabilità della comunità scientifica e sulla corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.
In particolare, pure nel caso di malattia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa può essere identificato considerando che, anche dinanzi all'eventuale intreccio dei fattori causali, non è ammissibile un
4
Sentenza R.G. n° 1253/22 approccio rigidamente deterministico, non essendo indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini del nesso causale ma, al contrario, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico che attinga ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto.
Con la precisazione che: “… perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica (anche con una frequenza medio-bassa)
o da una indagine epidemiologica è necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato
(attraverso l'impiego del c.d. giudizio
contro
-fattuale). Occorre, in sostanza, che le informazioni rilevanti sul piano della causalità generale (la c.d. legge scientifica o di copertura) vengano confrontate con le specifiche emergenze relative al caso concreto, perché si possa restringere lo spettro delle possibili cause alternative. …”.
E nel caso di specie, invero, a tali principî sembra essersi attenuta la espletata CTU nella quale – a fronte di eventuali ulteriori cause alternative, valutate come puramente ipotetiche – sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto.
Sicché, a fronte di tali elementi, il mero dubbio residuato in ordine ad una possibile diversa alternativa eziologica, comunque non risulta tale da elidere la connessione causale individuata con l'attività lavorativa la quale in ogni caso si pone, nel caso concreto, come suffragata da una ben maggiore probabilità logica che, quindi, deve condurre all'accoglimento della prospettazione attorea, in applicazione del principio di equivalenza causale e della regola del "più probabile che non”.
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
5
Sentenza R.G. n° 1253/22 la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
°°°°°°°°°°°°
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta
(invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano CASS. LAV. 3 GIUGNO 2010 N° 13452 e CASS. LAV. 20
6
Sentenza R.G. n° 1253/22 2010 N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del Pt_2
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Parte_3
15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 16 (sedici)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria PASTORE, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 14 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1253/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria PASTORE - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da plurime malattie professionali (tendinopatia bilaterale delle spalle, sindrome del tunnel carpale, protrusioni discali lombo-sacrali multiple e condropatia femoro-rotulea in esiti di meniscectomia lesione del menisco laterale del ginocchio destro), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 7 gennaio 2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento CP_1 dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
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Sentenza R.G. n° 1253/22 chiedendone il rigetto.
Escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta dalle patologie denunciate, come sopra descritte, che devono essere considerate di origine professionale per la prolungata e costante esposizione, durante l'attività lavorativa di bracciante agricolo, a posture incongrue, sforzi fisici e microtraumatismi (circostanze, queste ultime, accertate pure in sede di escussione testimoniale), che possono essere considerati fattori di rischio nell'insorgenza delle patologie a livello del rachide lombo-sacrale, dei polsi, delle spalle e delle ginocchia: tali affezioni determinano una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 16 (sedici)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (non essendo stati evidenziati aggravamenti sopravvenuti).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS.
SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se
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Sentenza R.G. n° 1253/22 fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa delle malattie e dell'ambiente in cui la parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” delle patologie, almeno a livello di concausa.
Va anche considerato che: «L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie juris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica» (sic CASS. LAV. 19 GIUGNO 1999 N°
6175; in senso conforme si vedano altresì CASS. SEZ. VI-LAV. 14 MARZO 2016 N°
5004, CASS. LAV. 18 NOVEMBRE 2016 N° 23533 e CASS. LAV. 5 LUGLIO 2018 N°
17684).
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D'altra parte, emerge la condivisibilità degli accertamenti peritali anche in riferimento al profilo epidemiologico ed alle conclusioni probabilistiche in quanto, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal
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Sentenza R.G. n° 1253/22 principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (sic CASS. LAV. 4 GIUGNO
2008 N° 14770 e CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361, nonché CASS. LAV. 26
OTTOBRE 2012 N° 18472).
Approfondendo tali concetti, la SUPREMA CORTE ha ulteriormente precisato – sempre in tema di responsabilità civile – che « … lo standard di cd. "certezza probabilistica" della materia civile "non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)"» (sic CASS. LAV. 3 GENNAIO 2017 N° 47, richiamando CASS. SS. UU. 11 GENNAIO 2008 N° 576).
E concetti del tutto analoghi sono stati rassegnati anche in relazione all'accertamento delle malattie professionali non tabellate – nel caso di patologie ad origine multifattoriale - da CASS. LAV. 27 APRILE 2017 N° 10430, per le quali il nesso di causalità certamente non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili
(necessitando di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, con onere probatorio a carico del lavoratore ovvero del/i soggetto/i avente/i causa), ma nondimeno può essere fondata su un giudizio di affidabilità della comunità scientifica e sulla corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.
In particolare, pure nel caso di malattia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa può essere identificato considerando che, anche dinanzi all'eventuale intreccio dei fattori causali, non è ammissibile un
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Sentenza R.G. n° 1253/22 approccio rigidamente deterministico, non essendo indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini del nesso causale ma, al contrario, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico che attinga ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto.
Con la precisazione che: “… perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica (anche con una frequenza medio-bassa)
o da una indagine epidemiologica è necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato
(attraverso l'impiego del c.d. giudizio
contro
-fattuale). Occorre, in sostanza, che le informazioni rilevanti sul piano della causalità generale (la c.d. legge scientifica o di copertura) vengano confrontate con le specifiche emergenze relative al caso concreto, perché si possa restringere lo spettro delle possibili cause alternative. …”.
E nel caso di specie, invero, a tali principî sembra essersi attenuta la espletata CTU nella quale – a fronte di eventuali ulteriori cause alternative, valutate come puramente ipotetiche – sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto.
Sicché, a fronte di tali elementi, il mero dubbio residuato in ordine ad una possibile diversa alternativa eziologica, comunque non risulta tale da elidere la connessione causale individuata con l'attività lavorativa la quale in ogni caso si pone, nel caso concreto, come suffragata da una ben maggiore probabilità logica che, quindi, deve condurre all'accoglimento della prospettazione attorea, in applicazione del principio di equivalenza causale e della regola del "più probabile che non”.
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
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Sentenza R.G. n° 1253/22 la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
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Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta
(invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano CASS. LAV. 3 GIUGNO 2010 N° 13452 e CASS. LAV. 20
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Sentenza R.G. n° 1253/22 2010 N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del Pt_2
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Parte_3
15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 16 (sedici)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria PASTORE, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 14 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1253/22