Art. 1.
Le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari finiti e quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi mercantili per la navigazione marittima, nonche' per la costruzione e riparazione dei relativi macchinari, sono importati in esenzione dai dazi doganali, dall'imposta, di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, e da ogni altra imposta e sovrimposta all'importazione.
Il trattamento di cui al precedente comma e' limitato alle materie, ai prodotti ed ai macchinari effettivamente impiegati nei lavori.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse, altresi', per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio destinati a navi di nuova costruzione e a navi in esercizio.
Sono esclusi dall'agevolazione prevista dal primo comma gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio.
Le materie, i prodotti ed i macchinari finiti di cui ai commi precedenti, provenienti dall'estero, sono assimilati a quelli di produzione nazionale e sono ammessi, ai sensi del successivo articolo 2, al trattamento di cui fruiscono questi ultimi, quando siano nazionalizzati mediante il pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni altra imposta all'importazione.
I combustibili ed i lubrificanti occorrenti per tutte le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi di nuova costruzione o in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonche' dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.
Le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari finiti e quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi mercantili per la navigazione marittima, nonche' per la costruzione e riparazione dei relativi macchinari, sono importati in esenzione dai dazi doganali, dall'imposta, di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, e da ogni altra imposta e sovrimposta all'importazione.
Il trattamento di cui al precedente comma e' limitato alle materie, ai prodotti ed ai macchinari effettivamente impiegati nei lavori.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse, altresi', per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio destinati a navi di nuova costruzione e a navi in esercizio.
Sono esclusi dall'agevolazione prevista dal primo comma gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio.
Le materie, i prodotti ed i macchinari finiti di cui ai commi precedenti, provenienti dall'estero, sono assimilati a quelli di produzione nazionale e sono ammessi, ai sensi del successivo articolo 2, al trattamento di cui fruiscono questi ultimi, quando siano nazionalizzati mediante il pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni altra imposta all'importazione.
I combustibili ed i lubrificanti occorrenti per tutte le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi di nuova costruzione o in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonche' dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.