Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 1992 |
Commentario • 1
- 1. Epatite HCV contratta dopo emotrasfusione e decorrenza dell'indennizzoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 21 agosto 2021
Riconosciuto il beneficio di legge a un uomo per epatite HCV contratta dopo emotrasfusione, ma solo a partire dalla data dell'accertamento peritale Con l'ordinanza n. 22179/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo che si era visto riconoscere, in sede di merito, il diritto all'indennizzo, ex lege n. 210 del 1992, per epatite HCV contratta a seguito di emotrasfusione, con decorrenza però non dal mese successivo alla domanda (29 marzo 1995), bensì dalla data dell'accertamento peritale, collocata, in tale epoca, l'insorgenza della patologia (16 aprile 2005). Per la Corte territoriale, gli esami ematochimici e le relazioni ospedaliere avevano escluso segni di significativa …
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Giurisprudenza • 126
- 1. Trib. Treviso, sentenza 20/06/2024, n. 429Provvedimento: 909 /2022 TRIBUNALE DI TREVISO sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA nella causa iscritta al n.909/2022 R .G. tra rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romeo presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio Ricorrente CONTRO e rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_1 Controparte_2 dello Stato Resistenti Oggetto: Indennizzo legge 210/92 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente, nato il [...], ha esposto di essere stato sottoposto a vaccinazione esavalente (antipolio, antidifterite, antipertosse, antitetano, antiepatite B, antihaemophilus , antipneumococco) l'11/8/2003 a seguito della quale si era verificata reazione avversa …Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/04/2025, n. 3157Provvedimento: Pubblicato il 11/04/2025 N. 03157/2025REG.PROV.COLL. N. 09444/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9444 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Berardino Terra, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35/B; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 1009Provvedimento: Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.L. n. 1685 / 2024 Il Giudice designato LI AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al 1685 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA con l'avv.to ALBACHIARA MAURIZIO; Parte_1 ricorrente E IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. con l'avv.to Controparte_1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data figlia unica erede di , affetta in Pt_1 Persona_1 vita da epatopatia HCV per aver ricevuto trasfusioni di …Leggi di più...
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- 4. Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 978Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7329 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025 e vertente TRA (C.F.: ) in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 , elettivamente domiciliato in Lecce alla Corte dei Lubelli n. 1, presso lo studio [...] dell'avv. Giovanni Gabellone che lo rappresenta e difende come da procura in atti; ATTORE E , in persona del p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 …Leggi di più...
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- 5. Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1049Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 649/2025 RG promossa con ricorso da Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MASSIMO DRAGONE e MARTA GIUARDA - RICORRENTE - contro e Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA - RESISTENTE - IN PUNTO : INDENNIZZO EX LEGGE L. 210/1992 - danni da vaccinazione trivalente MPR FATTO Con ricorso depositato il 27.3.2025 e notificato in data 7.4.2025 ha agito nei confronti Parte_1 del , nonché dell' , quale litisconsorte Controparte_1 CP_3 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' sostituito dal seguente:
"Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3. - Art. 2. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' inserito il seguente:
"I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3. - Art. 3. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' abrogato.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.
Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado.
I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi".