Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 1992 |
Commentario • 1
- 1. Epatite HCV contratta dopo emotrasfusione e decorrenza dell'indennizzoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 21 agosto 2021
Riconosciuto il beneficio di legge a un uomo per epatite HCV contratta dopo emotrasfusione, ma solo a partire dalla data dell'accertamento peritale Con l'ordinanza n. 22179/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo che si era visto riconoscere, in sede di merito, il diritto all'indennizzo, ex lege n. 210 del 1992, per epatite HCV contratta a seguito di emotrasfusione, con decorrenza però non dal mese successivo alla domanda (29 marzo 1995), bensì dalla data dell'accertamento peritale, collocata, in tale epoca, l'insorgenza della patologia (16 aprile 2005). Per la Corte territoriale, gli esami ematochimici e le relazioni ospedaliere avevano escluso segni di significativa …
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Giurisprudenza • 129
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- legge 210/1992·
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- nesso causale decesso·
- art. 3 comma 145 legge 350/2003
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' sostituito dal seguente:
"Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3. - Art. 2. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' inserito il seguente:
"I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3. - Art. 3. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' abrogato.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.
Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado.
I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi".