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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15548 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26835/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa TA ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ET Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26835 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER MB, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Controparte_1 C.F._2
AN IN, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: […] chiede a) revocare ed annullare, con decorrenza dal 09/11/2023 ovvero, in
subordine, con decorrenza dalla domanda, il decreto n. 17852/23 con il quale si disponeva il versamento
da parte del il IG. nelle mani della IG.ra della somma pari ad Parte_1 Controparte_1
Euro 400,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita
calcolati dall'ISTAT) a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia, da corrispondere
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
ordinare alla stessa ricorrente la rifusione in favore del padre, dell'importo pari ad € 3.600,00, pagato
dal ricorrente alla madre dal novembre 2023 a luglio 2024, periodo nel quale Parte_2
era già collocata presso di lui e nel quale costui ha provveduto unilateralmente alle sue necessità; b)
Disporre ed ordinare alla IG.ra , quale genitore non collocatario, di versare nelle mani Controparte_1
del IG. padre di sua figlia, il contributo per il mantenimento di Parte_1 Parte_2
nell'importo pari ad Euro 400,00, già giudizialmente quantificato con decreto n. 17582/23 del
19/10/2023; c) Revocare ed annullare il decreto n. 17852/23 con il quale si affidava la minore
[...]
ai Servizi Sociali competenti per territorio, anche atteso l'imminente Parte_2
raggiungimento della maggiore età della ragazza stessa;
d) Confermare quanto disposto con decreto n.
17582/23 del 19/10/2023 per le spese straordinarie sia relativamente alla specifica indicazione ivi
riportata in dettaglio, sia relativamente alla disciplina della procedura, ivi dettata, per le spese
straordinarie da concordare;
e) Disporre che l'assegno unico erogando dall' od altra eventuale CP_2
prestazione, anche futura, che sia prevista ex lege in favore della prole, sia percepito dal ricorrente
attuale genitore collocatario;
Per parte resistente: Si ribadisce ancora una volta che solo in sede di audizione della figlia
[...]
avvenuta in data 12.2.2025, si è potuto definitivamente accertare la volontà della ragazza di Pt_2
restare, allo stato, a vivere nella abitazione paterna, con la conseguenza che si è determinata certamente
solo in quel momento l'interruzione dell'obbligo del sig. di versare alla RA Pt_1 CP_1
l'assegno di € 400 per il contributo al mantenimento della figlia, peraltro autonomamente non più
versato dal ricorrente dal mese di Luglio 2024, allorquando depositava il ricorso introduttivo del
presente giudizio e comunque non più reclamato dalla resistente, sebbene il Tribunale lo abbia sospeso
dal 01 dicembre 2024. Peraltro come già evidenziato nei precedenti scritti difensivi, il sig. fin Pt_1
pagina 2 di 7 quando ha versato il mantenimento suddetto, lo ha fatto al netto di spese straordinarie mai richieste né
rendicontate alla resistente, così come quantificate sia nella memoria di costituzione che nelle note ex
art. 473 bis n. 28 cpc, 1° termine. Nessuna restituzione a favore del signor è quindi dovuta Pt_1
dalla RA , fermo restando che nella deprecata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale CP_1
adito stabilisca che talune mensilità di mantenimento debbano essere restituite dalla resistente a favore
del ricorrente, esse siano limitate agli importi effettivamente versati dal sig. così come Pt_3
indicati. Si rinnova l'opposizione all'ammontare del mantenimento a carico della resistente precisato e
richiesto dal ricorrente, pari ad € 400,00, per i motivi già spiegati in atti, potendo la RA CP_1
corrispondere la minore cifra di € 200,00 mensili, fermo restando il dovuto contributo per le spese
straordinarie, così come da protocollo del Tribunale di Roma, con l'assegno unico al 50% tra le parti e
nessuna restituzione di quanto ricevuto dalla RA fino a Luglio 2024. Si ribadisce, altresì, CP_1
che la RA ha depositato contestualmente alla sua costituzione in giudizio la dichiarazione CP_1
sostitutiva di atto notorio con indicazione dell'attività lavorativa svolta, dei redditi, dei conti correnti e
dei relativi saldi, delle proprietà immobiliari, dell'ammontare delle spese per mutui, tasse, imu,
autovetture finanziamenti e canoni di locazione, nonché le sue ultime buste paga e il contratto di
lavoro, assolvendo così, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, al suo obbligo di evidenziare
la sua situazione patrimoniale. Con la revoca dell'affidamento di ai servizi sociali, visto Parte_2
l'avvenuto compimento della maggiore età della ragazza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, chiedeva - in modifica delle Parte_1
condizioni di cui al decreto del Tribunale civile di Roma n. 17852/23 del 31.10.2023- di revocare l'obbligo di mantenimento della figlia a suo carico pari ad euro 400,00 mensili, di disporre a carico della resistente, quale genitore non collocatario, un assegno di mantenimento per la minore dello medesimo importo, oltre al 50% delle spese straordinarie,
di revocare l'affidamento di ai servizi sociali, nonché di disporre la percezione Parte_2
del 100% dell'assegno unico all'odierno ricorrente, quale genitore collocatario.
pagina 3 di 7 A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: dalla relazione sentimentale con era nata la figlia (il 15.7.2006), riconosciuta da entrambi i Controparte_1 Parte_2
genitori; nel 2009 era cessata la convivenza;
dopo svariate vicende giudiziarie, con il decreto
n. 17852/23 del 31.10.2023 il Tribunale di Roma affidava la minore ai Parte_2
Servizi Sociali competenti per territorio, con collocamento della figlia presso l'abitazione materna, anche all'estero, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in data 9.11.2023,
la figlia si era trasferita dal padre.
si costituiva in giudizio, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
In via subordinata, in caso di accertamento della volontà della ragazza di risiedere presso l'abitazione paterna, chiedeva che l'assegno di mantenimento a suo carico fosse determinato nella misura di € 200.00 mensili.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: nel 2021 aveva lasciato il suo lavoro trasferendosi da Monte Carlo a Roma, andando a vivere dalla di lei madre;
fino alla fine del 2023, i rapporti madre-figlia erano stati idilliaci;
tra la fine del 2023 e i primi del
2024 iniziava a trascorrere più tempo con il padre per poi decidere, in modo Parte_2
inspiegabile, di allontanarsi definitivamente dalla casa materna in Roma, interrompendo dal mese di aprile 2024 qualsiasi dialogo con la madre;
dal luglio 2024 il ricorrente non versava l'assegno di mantenimento della ragazza.
All'udienza del 13.11.2024, sentite personalmente le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato revocava in via provvisoria l'obbligo di mantenimento del ricorrente per la figlia con decorrenza dal 1.12.2024, rinviava all'udienza del 12.2.2025 per l'audizione della figlia maggiorenne.
Quindi, ascoltata la figlia, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
-il merito della lite
Affidamento e collocamento della figlia
Nulla sull'affidamento e sul collocamento della figlia, avendo raggiunto la Parte_2
maggiore età.
pagina 4 di 7 Riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente
autosufficiente Parte_2
La domanda di mantenimento della figlia avanzata dal padre è meritevole di accoglimento,
attesa la convivenza della ragazza con il ricorrente.
Infatti, , in sede di ascolto, ha dichiarato: “ho 18 anni compiuti dal 15 luglio dello Parte_2
scorso anno. Studio sono al quinto liceo del linguistico Esabac all'Eur. Sono brava a scuola, vorrei fare
ingegneria gestionale. Vivo con mio padre da ottobre 2023 mentre in precedenza vivevo con mia
mamma e mia nonna, mia madre viaggiava molto. Vorrei rimanere a vivere con mio padre nei prossimi
anni, salvo poi raggiungere una mia indipendenza nei prossimi anni. Ho smesso di parlare con mia
madre da circa un anno, più o meno dall'inizio del 2024. Non la vedo e non la sento. Non svolgo
nessun tipo di lavoro.”
Ciò posto, in modifica dell'ordinanza del 13.11.2024 del Giudice Delegato, l'obbligo di mantenimento a carico del padre va revocato dalla domanda.
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico della madre, il ricorrente lavora come dipendente della Enterprise Service Italia Srl con un reddito complessivo lordo pari ad euro 53.467,00 come da dichiarazione dei redditi del 2024, dagli estratti conto depositati in atti si evince che il medesimo percepisce uno stipendio netto pari ad euro
2.589,58, inoltre risulta ricevere a titolo di locazione dei bonifici mensili da un terzo pari ad euro 575,00.
La resistente vive a Parigi ed è responsabile amministrativa presso la FACO di Parigi
(associazione universitaria) con contratto a tempo indeterminato ed un reddito netto mensile di circa € 2300, su n. 12 mensilità annue.
E' gravata dal pagamento della rata di mutuo per l'acquisto di un immobile sito in Corsica
pari ad € 539,87 mese, della rata di mutuo per l'acquisto di un immobile sito in Limonetto pari ad € 436,98 mensili, ha spese abitative di locazione dell'immobile sito a Parigi pari ad €
1000.00 euro al mese e versa € 150.00 per il mantenimento dell'altra figlia che vive a Marsiglia.
(cfr. verbale di udienza e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
pagina 5 di 7 Ebbene, tenuto conto dei redditi delle parti, della convivenza della figlia con il padre e delle esigenze di vita della ragazza, il Collegio ritiene equo porre a carico della resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia nell'ammontare pari ad euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50%
delle spese straordinarie per la ragazza, determinate secondo il Protocollo di questo
Tribunale. Assegno unico come per legge.
Ripetizione dell'assegno di mantenimento versato
La domanda avanzata dal ricorrente di rifusione dell'importo pari ad € 3.600,00, versato dal padre alla madre dal novembre 2023 a luglio 2024 (periodo antecedente alla proposizione del presente giudizio), va rigettata.
Infatti, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, "il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la
decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento
dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di
modificazione" (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008;
Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
Sempre la Cassazione ha chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo
'status' genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione".
Spese di lite
pagina 6 di 7 Motivi di equità suggeriti dalla natura delle questioni trattate e dai rapporti tra le parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in parziale modifica del decreto del Tribunale civile di Roma n. 17852/23 del 31.10.2023, così
provvede:
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne non Controparte_1
economicamente autosufficiente, l'obbligo di corrispondere a Parte_2 Parte_1
entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 200,00 euro, oltre adeguamento
[...]
ISTAT, indice F.O.I., a decorrere dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie,
determinate secondo il protocollo di questo Tribunale. Assegno unico come per legge;
RIGETTA la domanda di ripetizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17.10.2025.
Il Giudice La Presidente
TA ET TA ZI
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa TA ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ET Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26835 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER MB, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Controparte_1 C.F._2
AN IN, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: […] chiede a) revocare ed annullare, con decorrenza dal 09/11/2023 ovvero, in
subordine, con decorrenza dalla domanda, il decreto n. 17852/23 con il quale si disponeva il versamento
da parte del il IG. nelle mani della IG.ra della somma pari ad Parte_1 Controparte_1
Euro 400,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita
calcolati dall'ISTAT) a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia, da corrispondere
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
ordinare alla stessa ricorrente la rifusione in favore del padre, dell'importo pari ad € 3.600,00, pagato
dal ricorrente alla madre dal novembre 2023 a luglio 2024, periodo nel quale Parte_2
era già collocata presso di lui e nel quale costui ha provveduto unilateralmente alle sue necessità; b)
Disporre ed ordinare alla IG.ra , quale genitore non collocatario, di versare nelle mani Controparte_1
del IG. padre di sua figlia, il contributo per il mantenimento di Parte_1 Parte_2
nell'importo pari ad Euro 400,00, già giudizialmente quantificato con decreto n. 17582/23 del
19/10/2023; c) Revocare ed annullare il decreto n. 17852/23 con il quale si affidava la minore
[...]
ai Servizi Sociali competenti per territorio, anche atteso l'imminente Parte_2
raggiungimento della maggiore età della ragazza stessa;
d) Confermare quanto disposto con decreto n.
17582/23 del 19/10/2023 per le spese straordinarie sia relativamente alla specifica indicazione ivi
riportata in dettaglio, sia relativamente alla disciplina della procedura, ivi dettata, per le spese
straordinarie da concordare;
e) Disporre che l'assegno unico erogando dall' od altra eventuale CP_2
prestazione, anche futura, che sia prevista ex lege in favore della prole, sia percepito dal ricorrente
attuale genitore collocatario;
Per parte resistente: Si ribadisce ancora una volta che solo in sede di audizione della figlia
[...]
avvenuta in data 12.2.2025, si è potuto definitivamente accertare la volontà della ragazza di Pt_2
restare, allo stato, a vivere nella abitazione paterna, con la conseguenza che si è determinata certamente
solo in quel momento l'interruzione dell'obbligo del sig. di versare alla RA Pt_1 CP_1
l'assegno di € 400 per il contributo al mantenimento della figlia, peraltro autonomamente non più
versato dal ricorrente dal mese di Luglio 2024, allorquando depositava il ricorso introduttivo del
presente giudizio e comunque non più reclamato dalla resistente, sebbene il Tribunale lo abbia sospeso
dal 01 dicembre 2024. Peraltro come già evidenziato nei precedenti scritti difensivi, il sig. fin Pt_1
pagina 2 di 7 quando ha versato il mantenimento suddetto, lo ha fatto al netto di spese straordinarie mai richieste né
rendicontate alla resistente, così come quantificate sia nella memoria di costituzione che nelle note ex
art. 473 bis n. 28 cpc, 1° termine. Nessuna restituzione a favore del signor è quindi dovuta Pt_1
dalla RA , fermo restando che nella deprecata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale CP_1
adito stabilisca che talune mensilità di mantenimento debbano essere restituite dalla resistente a favore
del ricorrente, esse siano limitate agli importi effettivamente versati dal sig. così come Pt_3
indicati. Si rinnova l'opposizione all'ammontare del mantenimento a carico della resistente precisato e
richiesto dal ricorrente, pari ad € 400,00, per i motivi già spiegati in atti, potendo la RA CP_1
corrispondere la minore cifra di € 200,00 mensili, fermo restando il dovuto contributo per le spese
straordinarie, così come da protocollo del Tribunale di Roma, con l'assegno unico al 50% tra le parti e
nessuna restituzione di quanto ricevuto dalla RA fino a Luglio 2024. Si ribadisce, altresì, CP_1
che la RA ha depositato contestualmente alla sua costituzione in giudizio la dichiarazione CP_1
sostitutiva di atto notorio con indicazione dell'attività lavorativa svolta, dei redditi, dei conti correnti e
dei relativi saldi, delle proprietà immobiliari, dell'ammontare delle spese per mutui, tasse, imu,
autovetture finanziamenti e canoni di locazione, nonché le sue ultime buste paga e il contratto di
lavoro, assolvendo così, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, al suo obbligo di evidenziare
la sua situazione patrimoniale. Con la revoca dell'affidamento di ai servizi sociali, visto Parte_2
l'avvenuto compimento della maggiore età della ragazza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 27.6.2024, chiedeva - in modifica delle Parte_1
condizioni di cui al decreto del Tribunale civile di Roma n. 17852/23 del 31.10.2023- di revocare l'obbligo di mantenimento della figlia a suo carico pari ad euro 400,00 mensili, di disporre a carico della resistente, quale genitore non collocatario, un assegno di mantenimento per la minore dello medesimo importo, oltre al 50% delle spese straordinarie,
di revocare l'affidamento di ai servizi sociali, nonché di disporre la percezione Parte_2
del 100% dell'assegno unico all'odierno ricorrente, quale genitore collocatario.
pagina 3 di 7 A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: dalla relazione sentimentale con era nata la figlia (il 15.7.2006), riconosciuta da entrambi i Controparte_1 Parte_2
genitori; nel 2009 era cessata la convivenza;
dopo svariate vicende giudiziarie, con il decreto
n. 17852/23 del 31.10.2023 il Tribunale di Roma affidava la minore ai Parte_2
Servizi Sociali competenti per territorio, con collocamento della figlia presso l'abitazione materna, anche all'estero, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in data 9.11.2023,
la figlia si era trasferita dal padre.
si costituiva in giudizio, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
In via subordinata, in caso di accertamento della volontà della ragazza di risiedere presso l'abitazione paterna, chiedeva che l'assegno di mantenimento a suo carico fosse determinato nella misura di € 200.00 mensili.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: nel 2021 aveva lasciato il suo lavoro trasferendosi da Monte Carlo a Roma, andando a vivere dalla di lei madre;
fino alla fine del 2023, i rapporti madre-figlia erano stati idilliaci;
tra la fine del 2023 e i primi del
2024 iniziava a trascorrere più tempo con il padre per poi decidere, in modo Parte_2
inspiegabile, di allontanarsi definitivamente dalla casa materna in Roma, interrompendo dal mese di aprile 2024 qualsiasi dialogo con la madre;
dal luglio 2024 il ricorrente non versava l'assegno di mantenimento della ragazza.
All'udienza del 13.11.2024, sentite personalmente le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato revocava in via provvisoria l'obbligo di mantenimento del ricorrente per la figlia con decorrenza dal 1.12.2024, rinviava all'udienza del 12.2.2025 per l'audizione della figlia maggiorenne.
Quindi, ascoltata la figlia, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
-il merito della lite
Affidamento e collocamento della figlia
Nulla sull'affidamento e sul collocamento della figlia, avendo raggiunto la Parte_2
maggiore età.
pagina 4 di 7 Riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente
autosufficiente Parte_2
La domanda di mantenimento della figlia avanzata dal padre è meritevole di accoglimento,
attesa la convivenza della ragazza con il ricorrente.
Infatti, , in sede di ascolto, ha dichiarato: “ho 18 anni compiuti dal 15 luglio dello Parte_2
scorso anno. Studio sono al quinto liceo del linguistico Esabac all'Eur. Sono brava a scuola, vorrei fare
ingegneria gestionale. Vivo con mio padre da ottobre 2023 mentre in precedenza vivevo con mia
mamma e mia nonna, mia madre viaggiava molto. Vorrei rimanere a vivere con mio padre nei prossimi
anni, salvo poi raggiungere una mia indipendenza nei prossimi anni. Ho smesso di parlare con mia
madre da circa un anno, più o meno dall'inizio del 2024. Non la vedo e non la sento. Non svolgo
nessun tipo di lavoro.”
Ciò posto, in modifica dell'ordinanza del 13.11.2024 del Giudice Delegato, l'obbligo di mantenimento a carico del padre va revocato dalla domanda.
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico della madre, il ricorrente lavora come dipendente della Enterprise Service Italia Srl con un reddito complessivo lordo pari ad euro 53.467,00 come da dichiarazione dei redditi del 2024, dagli estratti conto depositati in atti si evince che il medesimo percepisce uno stipendio netto pari ad euro
2.589,58, inoltre risulta ricevere a titolo di locazione dei bonifici mensili da un terzo pari ad euro 575,00.
La resistente vive a Parigi ed è responsabile amministrativa presso la FACO di Parigi
(associazione universitaria) con contratto a tempo indeterminato ed un reddito netto mensile di circa € 2300, su n. 12 mensilità annue.
E' gravata dal pagamento della rata di mutuo per l'acquisto di un immobile sito in Corsica
pari ad € 539,87 mese, della rata di mutuo per l'acquisto di un immobile sito in Limonetto pari ad € 436,98 mensili, ha spese abitative di locazione dell'immobile sito a Parigi pari ad €
1000.00 euro al mese e versa € 150.00 per il mantenimento dell'altra figlia che vive a Marsiglia.
(cfr. verbale di udienza e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
pagina 5 di 7 Ebbene, tenuto conto dei redditi delle parti, della convivenza della figlia con il padre e delle esigenze di vita della ragazza, il Collegio ritiene equo porre a carico della resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia nell'ammontare pari ad euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50%
delle spese straordinarie per la ragazza, determinate secondo il Protocollo di questo
Tribunale. Assegno unico come per legge.
Ripetizione dell'assegno di mantenimento versato
La domanda avanzata dal ricorrente di rifusione dell'importo pari ad € 3.600,00, versato dal padre alla madre dal novembre 2023 a luglio 2024 (periodo antecedente alla proposizione del presente giudizio), va rigettata.
Infatti, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, "il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la
decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento
dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di
modificazione" (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008;
Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
Sempre la Cassazione ha chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo
'status' genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione".
Spese di lite
pagina 6 di 7 Motivi di equità suggeriti dalla natura delle questioni trattate e dai rapporti tra le parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in parziale modifica del decreto del Tribunale civile di Roma n. 17852/23 del 31.10.2023, così
provvede:
PONE a carico di , a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne non Controparte_1
economicamente autosufficiente, l'obbligo di corrispondere a Parte_2 Parte_1
entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 200,00 euro, oltre adeguamento
[...]
ISTAT, indice F.O.I., a decorrere dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie,
determinate secondo il protocollo di questo Tribunale. Assegno unico come per legge;
RIGETTA la domanda di ripetizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17.10.2025.
Il Giudice La Presidente
TA ET TA ZI
pagina 7 di 7