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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 697/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale a Terre del Reno (FE), frazione Mirabello, Corso Italia n. 70, rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Andrea Ferrerio ( , del foro di Bologna, in forza di procura in C.F._1
atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Bologna, Via Vascelli n. 8 (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
OPPONENTE contro
- PI. ), nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
studio professionale sito a Ferrara, Via Camilla Ravera n. 3, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe De Cinque, del foro di Bologna – n° fax C.F._3
051/4076744 – indirizzo Pec , con elezione di domicilio Email_2
presso il suo studio in Bologna, Via Ugo Bassi n. 15
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI: All'udienza in data 22 gennaio 2025 le parti hanno concluso chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta accettazione della proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis c.p.c. di cui all'ordinanza resa in data 28 ottobre 2024, previa rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 77/2024 del 14/02/2024, col quale l'adito Tribunale ingiungeva alla medesima società il pagamento in favore dell'Architetto della somma di € 12.899,17, oltre agli Controparte_1
interessi di mora e spese legali del procedimento monitorio, a saldo sia della fattura n. 4 del 16/12/2022 pari ad € 2.080,00, attinente ad asserita attività professionale svolta presso cantieri in località Cento e
Pieve di Cento, che della nota pro forma n. 2 del 29/12/2023 pari ad € 10.400,00, attinente a presunta
“Prestazione d'opera professionale per Ruolo da Direttore Tecnico dell'impresa, secondo le spettanze previste dall'art.7 del contratto stipulato tra le parti”.
La società attrice, quali motivi di opposizione, contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria, asseriva il pagamento della fattura n. 4/2022 del 16/12/2022 e disconosceva la sottoscrizione del “contratto di prestazione d'opera professionale” depositato ex adverso quale documento 1 allegato al ricorso monitorio, impugnandone l'autenticità ex art. 214 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Architetto contestando integralmente, in fatto ed in diritto, le Controparte_1
avverse domande, eccezioni e pretese e domandando la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 77/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 14/02/2024 (RG. 278/2024), con condanna alle spese e competenze del presente giudizio.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 23 ottobre 2024 il giudice istruttore, con ordinanza resa il 28 ottobre 2024, ritenuta l'opportunità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c., di consentire alle parti di godere di conciliazione su proposta del giudice, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto fino all'ammontare di euro € 10.400,00, proponeva alle parti la conciliazione/transazione nei termini che seguono:
“a. parte opponente pagherà a parte opposta una percentuale della somma del decreto ingiuntivo pari al 70% per cento della somma ingiunta, decurtata di quella già corrisposta;
la somma su cui calcolare tale percentuale sarà così determinata: capitale quale indicato in decreto ingiuntivo (sottratta la somma pagata nelle more del giudizio); spese del monitorio;
interessi fino al 29 marzo 2024, nel tasso indicato in decreto e sul capitale quale ivi indicato decurtato di quanto medio tempore corrisposto;
eventuali spese di registrazione del decreto ingiuntivo;
dunque, prima si determinerà tale somma e poi si calcolerà la percentuale del settanta per cento. b. con tale pagamento, la parte opposta rinuncia a qualsivoglia pretesa, nei confronti di parte opponente, in relazione alle fatture azionate monitoriamente;
rinuncia altresì a far valere il decreto ingiuntivo;
c. con tale pagamento, la parte opponente rinuncia a qualsivoglia domanda ed anche ad eventuale domanda riconvenzionale;
in relazione ai punti b e c, le
pagina 2 di 4 parti riconoscono di nulla dovere in relazione a queste fatture o ad eventuali domande di risarcimento danni;
d. i difensori rinunciano alla solidarietà professionale;
e. le spese legali resteranno compensate, in questa fase di opposizione;
per la fase monitoria, si applicherà quanto sopra (percentuale del decreto ingiuntivo). 3) DISPONE che parte opposta comunichi l'intenzione di accettare o di non accettare entro il 20 novembre 2024; alla accettazione dovrà essere inviata nota pro-forma, con indicazione dei conteggi di cui sopra (percentuale della somma indicata sopra), regolando parte opposta come ritiene il profilo fiscale delle precedenti fatture;
alla accettazione dovrà essere accompagnata la rinuncia alla solidarietà professionale;
alla accettazione sarà accompagnata altresì indicazione delle modalità di pagamento
(IBAN, altro). Accettazione per iscritto al domicilio del difensore avverso. 4) DISPONE che parte opponente, nel caso in cui abbia ricevuto accettazione di parte opposta, dichiari se intende o non intende accettare entro il giorno 13 dicembre 2024 o feriale successivo;
alla accettazione dovrà essere accompagnata la rinunzia del difensore alla solidarietà professionale;
alla accettazione dovrà essere accompagnato il pagamento della somma indicata dalla parte opposta;
sia il pagamento sia la rinuncia alla solidarietà professionale sono condizioni della stessa accettazione. FERMA LA PROVVISORIA
ESECUTIVITA', anche durante i termini per accettare o non accettare la proposta che precede;
rimanendo dunque parte opposta libera, in tale periodo, di eseguire il decreto ingiuntivo, nelle sue sovrane decisioni processuali. 6) FERMA la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini diversi da quelli proposti. 7) RINVIA per la verifica e, in caso di mancata conciliazione fra le parti, per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 18 dicembre 2024 alle ore 13,00”.
Con dichiarazioni depositate in atti in data 19/11 e 13/12/2024 i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, dichiaravano di accettare la proposta conciliativa.
All'udienza in data 22 gennaio 2025 i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano pronunciarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, previa rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere conformemente a quanto dedotto e domandato all'udienza del 22/01/2025, essendo venuta meno, con l'intervenuta conciliazione fra le parti, ogni questione controversa inerente a diritti disponibili.
Con la locuzione “cessata materia del contendere”, come noto, si fa riferimento a quella particolare forma di definizione del processo, che presuppone il sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza di lite, “di ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti” (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 1378 del
31/01/2012, secondo cui: “La cessazione della materia del contendere, quale modalità atipica di definizione della causa assimilabile all'estinzione (per la comune inidoneità al giudicato sul merito della
pagina 3 di 4 pretesa), presuppone sotto il profilo sostanziale e oggettivo la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno sia dell'interesse ad agire e a contraddire, essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato, sia della necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe utilità alcuna per le parti;
e sotto l'aspetto processuale e soggettivo richiede la formulazione di conclusioni conformi che denotino
l'assenza di ogni residua questione controversa, ad eccezione, eventualmente, del regolamento delle spese, che il giudice opera in tal caso sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex pluribus,
Cass. nn. 10553/09, 6909/09, 4034/07 e 2567/07)”.
La sussistenza, nel caso di specie, dei predetti elementi, e ciò anche per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite in quanto parte dell'accordo conciliativo, porta alla declaratoria di estinzione dell'odierno procedimento, sub specie di cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Ferrara, 22 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 697/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale a Terre del Reno (FE), frazione Mirabello, Corso Italia n. 70, rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Andrea Ferrerio ( , del foro di Bologna, in forza di procura in C.F._1
atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Bologna, Via Vascelli n. 8 (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
OPPONENTE contro
- PI. ), nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
studio professionale sito a Ferrara, Via Camilla Ravera n. 3, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe De Cinque, del foro di Bologna – n° fax C.F._3
051/4076744 – indirizzo Pec , con elezione di domicilio Email_2
presso il suo studio in Bologna, Via Ugo Bassi n. 15
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI: All'udienza in data 22 gennaio 2025 le parti hanno concluso chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta accettazione della proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis c.p.c. di cui all'ordinanza resa in data 28 ottobre 2024, previa rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 77/2024 del 14/02/2024, col quale l'adito Tribunale ingiungeva alla medesima società il pagamento in favore dell'Architetto della somma di € 12.899,17, oltre agli Controparte_1
interessi di mora e spese legali del procedimento monitorio, a saldo sia della fattura n. 4 del 16/12/2022 pari ad € 2.080,00, attinente ad asserita attività professionale svolta presso cantieri in località Cento e
Pieve di Cento, che della nota pro forma n. 2 del 29/12/2023 pari ad € 10.400,00, attinente a presunta
“Prestazione d'opera professionale per Ruolo da Direttore Tecnico dell'impresa, secondo le spettanze previste dall'art.7 del contratto stipulato tra le parti”.
La società attrice, quali motivi di opposizione, contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria, asseriva il pagamento della fattura n. 4/2022 del 16/12/2022 e disconosceva la sottoscrizione del “contratto di prestazione d'opera professionale” depositato ex adverso quale documento 1 allegato al ricorso monitorio, impugnandone l'autenticità ex art. 214 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Architetto contestando integralmente, in fatto ed in diritto, le Controparte_1
avverse domande, eccezioni e pretese e domandando la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 77/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 14/02/2024 (RG. 278/2024), con condanna alle spese e competenze del presente giudizio.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 23 ottobre 2024 il giudice istruttore, con ordinanza resa il 28 ottobre 2024, ritenuta l'opportunità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c., di consentire alle parti di godere di conciliazione su proposta del giudice, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto fino all'ammontare di euro € 10.400,00, proponeva alle parti la conciliazione/transazione nei termini che seguono:
“a. parte opponente pagherà a parte opposta una percentuale della somma del decreto ingiuntivo pari al 70% per cento della somma ingiunta, decurtata di quella già corrisposta;
la somma su cui calcolare tale percentuale sarà così determinata: capitale quale indicato in decreto ingiuntivo (sottratta la somma pagata nelle more del giudizio); spese del monitorio;
interessi fino al 29 marzo 2024, nel tasso indicato in decreto e sul capitale quale ivi indicato decurtato di quanto medio tempore corrisposto;
eventuali spese di registrazione del decreto ingiuntivo;
dunque, prima si determinerà tale somma e poi si calcolerà la percentuale del settanta per cento. b. con tale pagamento, la parte opposta rinuncia a qualsivoglia pretesa, nei confronti di parte opponente, in relazione alle fatture azionate monitoriamente;
rinuncia altresì a far valere il decreto ingiuntivo;
c. con tale pagamento, la parte opponente rinuncia a qualsivoglia domanda ed anche ad eventuale domanda riconvenzionale;
in relazione ai punti b e c, le
pagina 2 di 4 parti riconoscono di nulla dovere in relazione a queste fatture o ad eventuali domande di risarcimento danni;
d. i difensori rinunciano alla solidarietà professionale;
e. le spese legali resteranno compensate, in questa fase di opposizione;
per la fase monitoria, si applicherà quanto sopra (percentuale del decreto ingiuntivo). 3) DISPONE che parte opposta comunichi l'intenzione di accettare o di non accettare entro il 20 novembre 2024; alla accettazione dovrà essere inviata nota pro-forma, con indicazione dei conteggi di cui sopra (percentuale della somma indicata sopra), regolando parte opposta come ritiene il profilo fiscale delle precedenti fatture;
alla accettazione dovrà essere accompagnata la rinuncia alla solidarietà professionale;
alla accettazione sarà accompagnata altresì indicazione delle modalità di pagamento
(IBAN, altro). Accettazione per iscritto al domicilio del difensore avverso. 4) DISPONE che parte opponente, nel caso in cui abbia ricevuto accettazione di parte opposta, dichiari se intende o non intende accettare entro il giorno 13 dicembre 2024 o feriale successivo;
alla accettazione dovrà essere accompagnata la rinunzia del difensore alla solidarietà professionale;
alla accettazione dovrà essere accompagnato il pagamento della somma indicata dalla parte opposta;
sia il pagamento sia la rinuncia alla solidarietà professionale sono condizioni della stessa accettazione. FERMA LA PROVVISORIA
ESECUTIVITA', anche durante i termini per accettare o non accettare la proposta che precede;
rimanendo dunque parte opposta libera, in tale periodo, di eseguire il decreto ingiuntivo, nelle sue sovrane decisioni processuali. 6) FERMA la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini diversi da quelli proposti. 7) RINVIA per la verifica e, in caso di mancata conciliazione fra le parti, per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 18 dicembre 2024 alle ore 13,00”.
Con dichiarazioni depositate in atti in data 19/11 e 13/12/2024 i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, dichiaravano di accettare la proposta conciliativa.
All'udienza in data 22 gennaio 2025 i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano pronunciarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, previa rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere conformemente a quanto dedotto e domandato all'udienza del 22/01/2025, essendo venuta meno, con l'intervenuta conciliazione fra le parti, ogni questione controversa inerente a diritti disponibili.
Con la locuzione “cessata materia del contendere”, come noto, si fa riferimento a quella particolare forma di definizione del processo, che presuppone il sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza di lite, “di ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti” (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 1378 del
31/01/2012, secondo cui: “La cessazione della materia del contendere, quale modalità atipica di definizione della causa assimilabile all'estinzione (per la comune inidoneità al giudicato sul merito della
pagina 3 di 4 pretesa), presuppone sotto il profilo sostanziale e oggettivo la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno sia dell'interesse ad agire e a contraddire, essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato, sia della necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe utilità alcuna per le parti;
e sotto l'aspetto processuale e soggettivo richiede la formulazione di conclusioni conformi che denotino
l'assenza di ogni residua questione controversa, ad eccezione, eventualmente, del regolamento delle spese, che il giudice opera in tal caso sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex pluribus,
Cass. nn. 10553/09, 6909/09, 4034/07 e 2567/07)”.
La sussistenza, nel caso di specie, dei predetti elementi, e ciò anche per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite in quanto parte dell'accordo conciliativo, porta alla declaratoria di estinzione dell'odierno procedimento, sub specie di cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Ferrara, 22 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Costanza Perri
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