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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/05/2024, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA La Corte di Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott.Mariangela Fuina Consigliere rel.
Avv.Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al N° 1202/2022 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. nato a [...] [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente, alla Via Pietralata 17 e nata a [...] il [...] e Parte_2
residente in [...], rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Carmine
Di Risio e dall'Avv. Concetta Di Risio del Foro di Vasto.
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Sig. , C.F. CP_1 CP_2
, con sede legale in Via dei Fabbri snc, Pineto – Frazione di Scerne P.IVA_1
(TE), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Achille Ronda;
;
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vasto n. 286/2022 emessa in data 25 ottobre 2022. Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti:
l'Avv. Concetta Di Risio e l'Avv. Carmine Di Risio, per la parte appellante, si riportano a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e prodotto negli scritti di causa e, in particolare, a mezzo dell'atto di appello chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e difesa.
Preliminarmente si torna a invocare l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente richiesti a mezzo della memoria ex art 183 cpc, VI comma, II Termine e in ogni caso si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello che qui abbiansi come riportate e trascritte.
Per l'appellata:
La precisa le conclusioni così come rassegnate nella propria comparsa CP_1
di costituzione e risposta del 20.02.2023 e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
Motivi della decisione
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha accolto la domanda proposta dalla (volta ad ottenere, nella veste di creditore del per la CP_1 Parte_1
complessiva somma di € 21.743,35 derivante dalla fornitura di partite di alluminio e conseguenziali fatture - meglio dettagliate nell'atto introduttivo - poste a sostegno del ricorso monitorio all'esito del quale il Tribunale di Teramo aveva emesso decreto ingiuntivo n. 603/2019 del 23.04.2019 per la medesima somma di € 21.743,35 - immediatamente esecutivo per il minor importo di € 14.000,00 – e oggetto di opposizione avanti ad esso Tribunale nel procedimento di merito iscritto al n.
1785/2019 R.G.A.C., la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della società attrice, dell'accordo di separazione consensuale omologato dal
Tribunale di Vasto il 03.03.2016 e trascritto presso i registri catastali il 04.05.2016, limitatamente alle disposizioni di esso attributive alla Sig.ra della piena Parte_2 proprietà dei seguenti beni immobili: Fabbricato categoria C/3 “laboratorio per arti e mestieri”, foglio 2, part. 4296, sub. 3, piano T., Via del Cupo n. 2, Liscia (CH); Fabbricato categoria A/2 “abitazione di tipo civile”, foglio 2, part. 4293, sub. 4, piano 1, Via del Cupo n. 2, Liscia (CH); Fabbricato categoria C/2 “magazzini e locali di deposito”, foglio 2, part. 4296, sub. 5, piano S1, Via del Cupo n. 2, Liscia (CH)) e condannato i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
1.1. A fondamento della decisione si è ritenuto che ricorrevano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per la revocatoria dell'atto ed in particolare:
-la qualità di creditrice dell'attrice ( da intendersi ai fini della revocatoria -tesa ad ottenere non la soddisfazione di un credito ma la mera dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo per la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore - in un'accezione lata, comprensiva del credito probabile e di quello litigioso, senza che la contestazione del credito operata dai convenuti, peraltro oggetto di separato giudizio non avente valore pregiudiziale, potesse incidere sulla legittimazione dell'attore a proporre l'azione revocatoria, poiché la qualificazione di “creditore” deve essere riconosciuta in ragione degli elementi che – scaturenti dalle prove documentali allegate nel giudizio – non rendano infondata “prima facie” la pretesa creditoria legittimante all'azione revocatoria proposta) desunta dalla ricorrenza di incontestati rapporti negoziali tra le parti contendenti attestati da entrambi le parti nel presente giudizio nonché dalla produzione di titoli di credito sottoscritti dal convenuto che, sia pure per parte del credito preteso e nell'ambito del Parte_1
riconoscimento del debito, attestano la ragionevolezza della pretesa creditoria;
- l'TU MN ( da intendersi secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità non nella possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore -cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021- ma anche in una semplice variazione peggiorativa, in termini quantitativi o anche soltanto qualitativi, del patrimonio del debitore -cfr. Cass. civ. Sez. 3, ~ 8 ~
Ordinanza n. 12901 del 26/06/2020) che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito) ravvisato nella dismissione da parte del a favore della della pressoché totalità del proprio patrimonio Parte_1 Parte_2 immobiliare (e finanche di quello iscritto ai pubblici registri, quale l'autovettura Fiat Panda tg. DM684LK, non oggetto di domanda revocatoria) che costituisce indubbiamente una diminuzione quantitativa e qualitativa della garanzia patrimoniale residuale che lo stesso può offrire a soddisfazione delle pretese creditorie, Parte_1
attesa la permanenza in capo allo stesso di un solo cespite di consistenza economica palesemente inferiore a quelli dismessi senza che, a fronte di tale oggettivo depauperamento, il convenuto avesse allegato o provato – in ossequio all'onere sullo stesso incombente – allo scopo di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, che il proprio patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore - cfr. Cass., 06.05.1998, n. 4578 – o di poter offrire garanzie patrimoniali diverse e/o ulteriori, in guisa da evitare il pericolo di un pregiudizio delle ragioni creditorie;
onere che peraltro non può considerarsi aggirabile attraverso la richiesta di espletamento di C.T.U. estimativa sul bene superstite atteso che, per principio noto e consolidato, tale mezzo istruttorio presuppone che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste e non può, pertanto, essere utilizzato per compiere indagini esplorative.
-la pacifica posteriorità sul piano temporale dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza dei crediti alla luce del condivisibile principio per cui “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del
05/09/2019) e della collocazione cronologica dell'accordo patrimoniale omologato con decreto del Tribunale di Vasto del 03.03.2016 e trascritto nei RR.II. in data
4.05.2016 in momento successivo all'insorgenza dei crediti, potendosi constatare, dalla documentazione in atti, che le fatture ad essi relative si collocano tra gli anni
2012 e 2014 e che gli assegni bancari sono stati emessi in favore dell'attrice nell'anno 2014;
-l'onerosità quanto meno parziale dell'atto dispositivo in ragione di quella che la
S.C. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004) ha qualificato la
“sistemazione solutorio-compensativa” di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti
(anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale - delle attribuzioni disposte in favore della da Parte_2
considerarsi in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 26/07/2005).
-il requisito soggettivo consistente nella mera conoscenza che il debitore e il terzo (la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore ) abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. scientia MN): presupposto ravvisato quanto al nel fatto , già evidenziato, che con l'atto dispositivo Parte_1
lo stesso abbia inteso spogliarsi della quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare (e finanche dell'autovettura), provocando una drastica riduzione della consistenza patrimoniale in danno dei suoi creditori, relegando la propria consistenza economica correlata al solo cespite residuo e alla propria capacità reddituale derivante dall'attività di impresa e, pertanto, incostante e di aggredibilità meno agevole del patrimonio immobiliare, quanto alla , nella sussistenza di Parte_2
rapporti tra le due parti tali da rendere estremamente inverosimile la non conoscenza da parte dell'acquirente della incidenza quantitativa/qualitativa della dismissione sul patrimonio: in tal senso, ribadendosi come la S.C. abbia ritenuto sufficiente anche un semplice rapporto di convivenza extramatrimoniale (Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10928 del 09/06/20201 ), parentale (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
1286 del 18/01/2019) e, a fortiori, matrimoniale, sia pure in corso di scioglimento, attesa anche l'esistenza di figli minori di cui uno particolarmente bisognevole di cure e attenzioni specifiche.
2. Nel proprio atto di appello e contestano Parte_1 Parte_2 la decisione, di cui chiedono la riforma con conseguente rigetto dell'originaria domanda di revocatoria proposta, eventualmente previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, per i motivi di seguito sintetizzati:
1) erronea valutazione dei fatti, documenti e circostanze dedotte dall'appellante e violazione e/o falsa applicazione dell'art 2901 cc nella parte in cui il Tribunale di Vasto ha ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dal legislatore per l'esperimento dell'azione revocatoria e dell'2697 cc per non aver ritenuto l'appellata onerata di dover fornire la prova di detti presupposti.
Con tale motivo:
- contestano in primo luogo la ricorrenza della veste di creditore della CP_1
ribadendo che tale qualità era oggetto di esame nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui veniva specificato come fatture emesse erano relative a forniture mai eseguite o già pagate, anche in contanti ed in cui le firme apposte sulle bolle di consegna erano state oggetto di disconoscimento in quanto non riferibili al
, così come a prova del presunto credito non potevano essere valorizzati i Parte_1
titoli di credito emessi, aventi mera funzione di garanzia.
-quanto alla riconosciuta ricorrenza dell'TU MN rappresentano che l'accordo di separazione è successivo alla prima diffida inviata dalla parte appellata e non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore in quanto il sig. è Parte_1
titolare di una ditta solida, ha un residuo patrimonio immobiliare e non ha procedure esecutive in corso, tanto che la controparte pur dotata di titolo provvisoriamente esecutivo non aveva avviato l'esecuzione nei confronti dell'appellante e dimostrato che questa si sia rivelata infruttuosa;
inoltre evidenziano che il Tribunale di Vasto ha ritenuto insufficiente la “ garanzia patrimoniale residuale che lo stesso può offrire a soddisfazione delle Parte_1 pretese creditorie “ sua sponte, senza che sul punto fosse stata addotta alcuna prova da controparte, tanto che la difesa della – conscia della lacunosità Org_1
della prova fornita – aveva invocato l'ammissione della CTU per valutare il valore dei beni di proprietà del , richiesta disattesa del giudicante che ha al Parte_1
contempo “ignorato” le prove fornite dalla difesa dell'opponente in merito alla solidità economica di quest'ultimo, in particolare a mezzo dell'unico 2020 e 2021, nonché della visura catastale, non pronunciandosi sulle stesse.
-quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, soprattutto in capo alla
, ne contesta la ricorrenza evidenziando: che l'accordo di separazione è Parte_2
intercorso quando il fantomatico credito azionato da controparte non era ancora mai stato paventato, tant'è che la prima diffida di controparte è del 2017 mentre la separazione è del 2016; che la sig.ra non poteva essere a conoscenza Parte_2 dell'esistenza di eventuali debiti del marito - sussistenti alla data della separazione – in quanto totalmente estranea all'attività commerciale esercitata dal sig. Parte_1
essendo stato provato che ella aveva iniziato a lavorare nel 1985 e dopo la
[...]
nascita , nel 2002 del secondogenito della coppia, affetto da disturbo misto Per_1
del linguaggio e dello sviluppo psicomotorio da alterazione cromosomica (cfr certificato medico all 4) la sig.ra aveva riversato le proprie attenzioni e Parte_2
il proprio tempo sul bambino, giungendo, nel 2010, a lasciare il lavoro e a non cercarne uno nuovo (come da prova orale richiesta e non ammessa); che la coppia era stata destabilizzata dal problema di salute di tanto che nel 2016 aveva Per_1 deciso di separarsi (cfr ricorso all 5) raggiungendo l'accordo in atti;
che la sig.ra
, pertanto, non era in alcun modo a conoscenza dei rapporti della ditta Parte_2
con i clienti e con i fornitori;
che al contrario vi era prova in atti, che il Sig.
dopo la separazione si era allontanato dalla dimora coniugale e aveva Parte_1
trasferito la propria residenza in via Pietralata 17 (cfr certificato di residenza all 6) continuando a svolgere la propria attività presso il laboratorio artigianale di proprietà dell'ex moglie in forza di regolare contratto di comodato, come consentito dalla , a mezzo dell'accordo di separazione, in quanto il si era Parte_2 Parte_1
obbligato a provvedere al pagamento del finanziamento fondiario - rep. 160752 Racc
35991 – contratto con la per la somma di € Organizzazione_2
85.000,00 e garantito da ipoteca volontaria sull'immobile sito a Liscia Via Del Cupo
n.2, nonché da fideiussione rilasciata dalla signora e aveva Parte_2
continuato a pagare le utenze della dimora coniugale e ciò in compensazione di quanto avrebbe dovuto versare per l'affitto del locale commerciale.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, omessa o carente motivazione nella parte in cui il giudice delle prime cure non ha ammesso le prove ritualmente dedotte dall'appellante e ha accolto la domanda di parte attrice;
Con tale motivo lamentano gli appellanti che il primo giudice pur qualificando l'atto dispositivo a titolo oneroso, contraddittoriamente ha ritenuto, che non fosse stata offerta dimostrazione in ordine al fatto che l'atto dispositivo non fosse pregiudizievole dei diritti del creditore e dall'altro ha deciso di non ammettere le prove richieste dall'odierna appellante, immotivatamente, e non pronunciandosi sulle stesse nonostante fossero state reiterate – dalla sola difesa dei convenuti - in sede di precisazione delle conclusioni. Si dolgono poi del fatto che ha ritenuto in maniera apodittica che la sig.ra fosse a conoscenza delle ragioni creditorie, in Parte_2 assenza di prova, affermando che tale assunto può “essere ricavato dalla sussistenza di rapporti tra le due parti tali da rendere estremamente inverosimile la non conoscenza da parte dell'acquirente della incidenza quantitativa/qualitativa della dismissione sul patrimonio”, mentre sul punto, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale di Vasto, nell'interesse dell'appellante, erano state articolate prove idonee a dimostrare i rapporti non idilliaci tra i coniugi e, soprattutto, l'estraneità della sig.ra dall'attività svolta dal Sig. . Inoltre contestano che il primo Parte_2 Parte_1
Giudice, ha ritenuto di accogliere le domande di parte attrice, pur non avendo quest'ultima assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, considerato che, nell'ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso grava sull'attore l'onere di dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto, l'animus specifico di pregiudicare la responsabilità patrimoniale e la partecipatio fraudis dell'acquirente.
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio la CP_1 contesta partitamente la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
4. All'udienza del 10.10.2023, tenuta con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato, avendo il giudice di prime cure fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia e ben valutato il materiale probatorio allegato, senza che fosse necessario accedere alle ulteriori istanze istruttorie proposte dalle parti. Quanto al primo motivo.
Appare innegabile, nella giusta accezione comunemente accolta dalla giurisprudenza di legittimità, che la rivesta nella presente controversia la qualità di CP_1
creditrice.
Tanto in considerazione del fatto che anche di recente (Cass.25331/23) si è ribadito il principio, del tutto consolidato, secondo cui l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto a crediti sub iudice o meramente eventuali essendo da escludere che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sicchè non vi è neppure necessità di sospendere obbligatoriamente il primo processo in relazione al secondo.
E' altrettanto innegabile che sia stata prodotta in giudizio documentazione sufficiente a dar corpo alla veste di creditore dell'originaria attrice, consistente nelle bolle di consegna della merce, nelle fatture, negli assegni sottoscritti dal che Parte_1 quand'anche fossero stati rilasciati a garanzia, non sono stati allo stesso restituiti, come avrebbe dovuto essere in ipotesi di pagamento da parte sua delle fatture.
Né rilevano in questa sede gli ulteriori sviluppi menzionati negli scritti conclusionali degli appellanti in ordine alla evoluzione del giudizio volto all'accertamento del credito, non essendo state documentate neppure le risultanze della CTU effettuata sulla riferibilità al della sottoscrizione delle bolle di consegna e delle Pt_3
fatture, sì da consentirne la valutazione ai fini della verifica della allegata pretestuosità del credito, in questo giudizio.
Parimenti riscontrabile è l'elemento dell'TU MN.
Con l'accordo di separazione, come già evidenziato in prime cure, il si è Parte_1
spogliato della quasi totalità del suo patrimonio immobiliare in favore della moglie, a titolo di assegno una tantum.
Allo stesso residua la proprietà di un mezzo di un terreno agricolo della misura di 5 are di cui neppure i convenuti attuali appellanti, hanno comprovato il valore economico, che per consistenza della estensione e misura dell appartenenza (pari ad
½ ) sicuramente non è idoneo a garantire la pretesa creditoria della attuale appellata. Neppure dati significativi in tal senso sono rinvenibili nell'unica dichiarazione dei redditi prodotta, che in ogni caso concerne guadagni d'impresa non costanti e facilmente occultabili alle pretese dei creditori.
E' bene rimarcare infatti che l'TU MN , quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito
(Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 12144/1999). Pregiudizio che per consolidata giurisprudenza inoltre può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (Cass. Civ. 2792/2002; Cass. Civ. 4578/1998).
Né risponde al vero che l'originaria attrice non abbia allegato nulla sull'insufficienza del patrimonio residuo del a sostegno della domanda, avendo questa Parte_1 argomentato al riguardo già nell'atto di citazione (pagg. 7 ed 8).
Viceversa è sicuramente onere del debitore offrire prova della sufficienza del proprio patrimonio residuo a garantire la soddisfazione dei creditori e tale onere per quanto sopra specificato non può ritenersi assolto.
Va infine sgombrato il campo da un equivoco di fondo che pervade tutto l'atto di appello ossia che l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito laddove come correttamente evidenziato dal primo giudice il credito è fondato su forniture eseguite negli anni 2012 e 2013 ed è sicuramente anteriore all'atto dispositivo, anche se poi fatto oggetto di decreto ingiuntivo su cui si è innescato il giudizio di opposizione e dunque, allo stato “litigioso”.
Passando all'esame della contestazione relativa alla ricorrenza dell'elemento soggettivo e ribadita l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è elemento sufficiente ai fini dell'integrazione del requisito soggettivo la mera conoscenza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.
Sul punto se non può seriamente dubitarsi che il al momento della Parte_1
presentazione del ricorso per separazione contente le disposizioni patrimoniali oggetto del presente procedimento di revocatoria,fosse a conoscenza della esistenza del credito, pur contestato, rivendicato dalla quanto al terzo destinatario CP_1
della alienazione (correttamente valutata a titolo oneroso, in quanto volta a definire i rapporti patrimoniali tra coniugi) non si può che concordare con la comune affermazione giurisprudenziale secondo cui ... cui a connotare il fattore della scientia fraudis da parte del terzo acquirente non è necessaria anche una specifica conoscenza del debito storicamente facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (Cass. civ. Sez. I, 23-03-2004, n. 5741), ben potendo la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, esser ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr.
Cass. n. 5359/2009).
Nel caso di specie vanno considerati come forti elementi indiziari da cui desumere la conoscenza anche da parte del terzo del suddetto pregiudizio la circostanza che disposizione patrimoniale sia stata effettuata in favore della moglie;
quella che l'attività del marito è stata sempre esercitata nel locale sottostante l'abitazione e che non solo della casa coniugale ma anche di tale locale e di quelli accessori si sia disposto in favore della moglie;
quella ulteriore che pur essendo la moglie disoccupata e priva di redditi, come documentato, ella abbia visto in tal modo soddisfatte le sue esigenze di mantenimento, pur restando l'officina nella disponibilità del marito per l'esercizio della sua attività, senza previsione di pagamento di corrispettivo alcuno.
Né a confutare tali elementi valgono le ulteriori prove documentali offerte dalle parti appellanti relative allo sporadico pagamento di qualche utenza da parte del marito (che non è noto se riferita all'officina o all'abitazione) al mutuo gravante sul fabbricato ceduto (la moglie è garante dello stesso ed avrebbe interesse all'esercizio di attività lavorativa da parte del marito anche se in suo favore fosse stato previsto un comune assegno di mantenimento ), al dedotto trasferimento della residenza da parte del marito (documentato, senza indicazione della data di trasferimento, solo dal
2021, anno di inizio del giudizio di primo grado).
Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello ritiene la Corte che correttamente non è stato dato ingresso alle prove orali articolate nell'interesse degli allora convenuti che attengono a circostanze documentate e/o irrilevanti ai fini del presente giudizio, generiche (r ed s, v e z1) o contenenti valutazioni non demandabili a testi (z
3).
L'appello va conclusivamente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ad esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria non svoltesi, seguono la soccombenza.
Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 2.5.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono