Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2021, proposto da Hotel Cristina di MP OV & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento datato 22 giugno 2021 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del territorio del Comune di San Michele al Tagliamento di inibitoria alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 29 novembre 2020 (rif. prot. 0339666).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Hotel Cristina ha impugnato il provvedimento dirigenziale del 22 giugno 2021, con cui il Comune di San Michele al Tagliamento ha ordinato di non eseguire i lavori di cui alla SCIA del 29 novembre 2020 e di rimuovere le opere eventualmente eseguite, ripristinando lo stato dei luoghi.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune intimato.
In data 31 marzo 2025 la deducente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 3 aprile 2025, nel Ruolo aggiunto, ai soli fini della verifica dell’interesse ed è stata trattenuta in decisione in ragione della dichiarazione della parte ricorrente.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
La definizione in rito del gravame giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO