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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, iscritta al n. 1835 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via I. Gabini n. 48, presso lo studio dell'Avv. Andrea Marinelli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 26 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 luglio 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di di Roma (VT), parte II, serie A, n. 8). Per_1
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Persona_2
Roma il 9 gennaio 2007; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 27 aprile 2022; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“A) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B) le parti, intendono mantenere in essere tra di loro quanto previsto in sede di separazione per il diritto di visita del padre, fermo restando la libertà della figlia, stante il raggiungimento della maggiore età, di decidere liberamente se apportare delle modifiche alle richiamate condizioni anche in ragione delle sue esigenze. Ad ogni buon conto, le parti rinnovano il loro impegno a collaborare e dialogare proficuamente per il miglior interesse della figlia e su tutti gli aspetti che riguardano la stessa;
C) la casa coniugale sita in di Roma, Via IV Novembre n. 28, di proprietà Per_1
esclusiva della signora resterà assegnata definitivamente alla Parte_1
medesima mentre, il signo dichiara espressamente che al momento Parte_2
della sottoscrizione del presente ricorso ogni suo bene ed effetto personale è stato già asportato dalla stessa e che pertanto nulla di sua esclusiva proprietà è all'interno della medesima;
D) il signo a titolo di mantenimento della minore, entro e non oltre Parte_2
il giorno 15 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 650,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie. Ai
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
fini della individuazione delle voci di spesa ordinaria - straordinaria i coniugi concordano di riportarsi alle condizioni previste dal protocollo d'Intesa del Foro di
Viterbo, allegato al ricorso introduttivo del giudizio (doc. 6); Oltre a quanto sopra, il signor si impegna a versare mensilmente, unitamente al mantenimento, Parte_2
quindi sempre entro il giorno 15 di ogni mese, la sua quota parte, pari al 50%', della rata prevista per la polizza assicurativa aperta congiuntamente dai genitori in favore della figli . (Doc. 7, ricorso introduttivo del giudizio). Maturato il termine di Per_2
scadenza del contratto assicurativo, il signor sarà chiamato a versare Parte_2
esclusivamente il mantenimento. Tutti gli importi sopra emarginati verranno corrisposti mediante bonifico bancario in favore della madre le cui coordinate il signo dichiara già di conoscere.” Parte_2
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Per_1
di Roma (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, iscritta al n. 1835 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via I. Gabini n. 48, presso lo studio dell'Avv. Andrea Marinelli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 26 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 luglio 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di di Roma (VT), parte II, serie A, n. 8). Per_1
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Persona_2
Roma il 9 gennaio 2007; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 27 aprile 2022; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“A) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B) le parti, intendono mantenere in essere tra di loro quanto previsto in sede di separazione per il diritto di visita del padre, fermo restando la libertà della figlia, stante il raggiungimento della maggiore età, di decidere liberamente se apportare delle modifiche alle richiamate condizioni anche in ragione delle sue esigenze. Ad ogni buon conto, le parti rinnovano il loro impegno a collaborare e dialogare proficuamente per il miglior interesse della figlia e su tutti gli aspetti che riguardano la stessa;
C) la casa coniugale sita in di Roma, Via IV Novembre n. 28, di proprietà Per_1
esclusiva della signora resterà assegnata definitivamente alla Parte_1
medesima mentre, il signo dichiara espressamente che al momento Parte_2
della sottoscrizione del presente ricorso ogni suo bene ed effetto personale è stato già asportato dalla stessa e che pertanto nulla di sua esclusiva proprietà è all'interno della medesima;
D) il signo a titolo di mantenimento della minore, entro e non oltre Parte_2
il giorno 15 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 650,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie. Ai
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fini della individuazione delle voci di spesa ordinaria - straordinaria i coniugi concordano di riportarsi alle condizioni previste dal protocollo d'Intesa del Foro di
Viterbo, allegato al ricorso introduttivo del giudizio (doc. 6); Oltre a quanto sopra, il signor si impegna a versare mensilmente, unitamente al mantenimento, Parte_2
quindi sempre entro il giorno 15 di ogni mese, la sua quota parte, pari al 50%', della rata prevista per la polizza assicurativa aperta congiuntamente dai genitori in favore della figli . (Doc. 7, ricorso introduttivo del giudizio). Maturato il termine di Per_2
scadenza del contratto assicurativo, il signor sarà chiamato a versare Parte_2
esclusivamente il mantenimento. Tutti gli importi sopra emarginati verranno corrisposti mediante bonifico bancario in favore della madre le cui coordinate il signo dichiara già di conoscere.” Parte_2
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Per_1
di Roma (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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