Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.181/2025 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 14 aprile 2025 nella causa n.181/2025 R.G.A.C.C. promossa da
(c.f. ), del Foro di Milano, con studio in Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano al Corso di Porta Romana n.52, rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c.;
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 18 febbraio 2025, ha Parte_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt.84 e 170 D.P.R. n.115/2002 e 15 D.lgs. n.150/2011, avverso il decreto, datato 22 gennaio 2025, con cui il Giudice di Pace di Chieti ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso maturato per l'opera professionale prestata in favore di nell'ambito del procedimento iscritto al n.2706/2024 R.G., presentata in CP_2 seguito all'estinzione del procedimento medesimo. Il ricorrente ha esposto di aver proposto ricorso avverso il provvedimento di espulsione prot. 29/A11/IMM/2024 adottato dal Prefetto della Provincia di Chieti nei confronti del proprio assistito e di non aver potuto presenziare alle udienze fissate nei giorni 8 e 17 gennaio 2025 dal Giudice assegnatario del procedimento, il quale ne dichiarava, dunque, l'estinzione ai sensi dell'art.309 c.p.c., rigettando altresì l'istanza di liquidazione successivamente presentatagli, in considerazione del fatto che il giudizio, non coltivato dal
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, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] fondata. È opportuno innanzitutto premettere che l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti della specie in parola è sancita, ex lege, dall'art.18, co.4, D.lgs. n.150/2011 e che, quindi, il Magistrato destinatario dell'istanza di liquidazione del difensore deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto il provvedimento di espulsione, a prescindere dalla presentazione o dalla previa adozione di un formale decreto di ammissione al beneficio (cfr. Cass. civ., sez. II, n.11796/2023). Pur non costituendo essa una questione su cui pronunciarsi nel presente giudizio, è altresì necessario valutare marginalmente la fondatezza della dichiarazione di estinzione del procedimento di merito, posto che è proprio in virtù di tale esito del giudizio che il Giudice di prime cure ha adottato il decreto opposto. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione al provvedimento di espulsione dello straniero proposta nelle forme di cui all'art.13 D.lgs.286/1998 (nonché di ricorso avverso il diniego di protezione internazionale), in caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza all'uopo fissata, il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentirne la comparizione, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta (cfr. Cass. civ., sez. II, n.18190/2020; Cass. civ., sez. I, n.27392/2006). L'assenza all'udienza di comparizione, in altre parole, non ha valenza né di rinuncia tacita all'azione, né di disinteresse verso l'iniziativa processuale intrapresa, potendo anzi essere fondata sulla convinzione, confortata proprio dal citato orientamento giurisprudenziale, che il giudice adito procederà comunque alla definizione del giudizio. Non può, dunque, per ciò solo imputarsi al difensore una mancanza di diligenza nella propria opera. Per quanto concerne, in secondo luogo, l'onorario maturato per l'opera prestata, occorre riconoscere al ricorrente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.4 D.M. n.44/2015, la liquidazione del compenso corrispondente alle fasi di studio e introduttiva del giudizio, con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e decisionale, non essendo stata posta in essere alcuna attività difensiva ad esse riconducibile. Considerata, comunque, la ridotta complessità del giudizio di merito, il compenso può essere liquidato con applicazione del parametro minimo per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000, individuato ai sensi dell'art.5, co.6, D.M. cit., trattandosi di causa di valore indeterminabile. All'onorario così quantificato va poi applicata la riduzione di cui all'art.130 D.P.R. n.115/2002. Alla luce di quanto precede, si impone l'accoglimento del ricorso. Dal momento che la domanda non è stata avversata dal , rimasto Controparte_1 contumace, appare equo non dar luogo ad alcuna statuizione di condanna in merito alle spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.181/2025 R.G.A.C.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in contumacia del
, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida in favore Controparte_1 dell'avv. il compenso di € 194,50, oltre accessori dovuti per legge. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 14 maggio, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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