TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.6.2025 da
(c.f.: ) e da (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Fara in Sabina, Via Giacomo CodiceFiscale_2
Matteotti n. 98, presso e nello studio legale dell'avv. Simona PERUGINI, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
- dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Fara in Sabina il 15.06.1997 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune per l'anno 1997, Atto
n.29, P II S.A.1997– Fara in Sabina e per l'effetto
- ordinare al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Fara in Sabina di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni:
- la casa di abitazione sita in Fara in Sabina frazione Canneto Via Alessandro Manzoni n.2., di titolarità esclusiva della ricorrente, viene assegnata alla Signora Persona_1
1 - l'immobile sito in Fara in Sabina frazione Toffia Via Montecavallo n.19 distinto in Catasto
Fabbricati al foglio 5, particella 235 sub 2, p.T-1, cat.A/3, classe 2, rimane nella titolarità dei ricorrenti in comunione ordinaria per il 50% ciascuno;
- il debito residuo del mutuo ipotecario concesso dalla per la con atto a rogito CP_1 CP_2
Notaio del 25.09.2007 rep 25697/13710 grava su entrambi i coniugi in ragione Persona_2
del 50% ciascuno;
- i ricorrenti si danno atto di non aver diritto l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia assegno di mantenimento, stante la condizione di autonomia ed autosufficienza patrimoniale ed economica già presente in sede di separazione personale;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- il Signor continuerà a versare mensilmente, a titolo di assegno di mantenimento, la Parte_1
somma di Euro 150,00 a ciascuno dei figli e versamento che avverrà entro Per_3 Persona_4
il 5 di ogni mese direttamente alla prole alle seguenti coordinate iban SE9480000832798846689837
Per_ per il figlio ed alle coordinate iban [...]per la figlia . Per_3
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 16.6.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Fara in Sabina in data
15.06.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1997, Atto
n.29, P II S.A.1997).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati , il Persona_5
30.05.2004 e il 30.05.2004; i coniugi si sono separati consensualmente, giusta verbale Persona_4
ex art. 711 c.p.c. del 12.09.2019, omologato dal Tribunale di Rieti in data 13.09.2019 nel procedimento iscritto al numero di RG 1274/2019; dichiara di svolgere l'attività di Parte_1 addetto al banco “Gastronomo” presso il Bar “Martins Bar” in Passo Corese Via Garibaldi n.8 mentre dichiara di prestare l'attività lavorativa di colf presso il Signor Persona_1 Parte_3
; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione
[...]
spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 26.6.2025 i coniugi si sono riportati al contenuto del ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il parere ha espresso parere favorevole.
2 ***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia e avendo le parti contratto matrimonio concordatario ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, omologata dal Tribunale di Rieti in data 13.09.2019 nel procedimento iscritto al numero di RG 1274/2019 la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le statuizioni concordate non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Fara in Sabina il data 15.06.1997, trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del predetto Comune (anno 1997, Atto n.29, P II S.A.1997);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle statuizioni concordate tra le parti;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.6.2025 da
(c.f.: ) e da (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Fara in Sabina, Via Giacomo CodiceFiscale_2
Matteotti n. 98, presso e nello studio legale dell'avv. Simona PERUGINI, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
- dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Fara in Sabina il 15.06.1997 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune per l'anno 1997, Atto
n.29, P II S.A.1997– Fara in Sabina e per l'effetto
- ordinare al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Fara in Sabina di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni:
- la casa di abitazione sita in Fara in Sabina frazione Canneto Via Alessandro Manzoni n.2., di titolarità esclusiva della ricorrente, viene assegnata alla Signora Persona_1
1 - l'immobile sito in Fara in Sabina frazione Toffia Via Montecavallo n.19 distinto in Catasto
Fabbricati al foglio 5, particella 235 sub 2, p.T-1, cat.A/3, classe 2, rimane nella titolarità dei ricorrenti in comunione ordinaria per il 50% ciascuno;
- il debito residuo del mutuo ipotecario concesso dalla per la con atto a rogito CP_1 CP_2
Notaio del 25.09.2007 rep 25697/13710 grava su entrambi i coniugi in ragione Persona_2
del 50% ciascuno;
- i ricorrenti si danno atto di non aver diritto l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia assegno di mantenimento, stante la condizione di autonomia ed autosufficienza patrimoniale ed economica già presente in sede di separazione personale;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- il Signor continuerà a versare mensilmente, a titolo di assegno di mantenimento, la Parte_1
somma di Euro 150,00 a ciascuno dei figli e versamento che avverrà entro Per_3 Persona_4
il 5 di ogni mese direttamente alla prole alle seguenti coordinate iban SE9480000832798846689837
Per_ per il figlio ed alle coordinate iban [...]per la figlia . Per_3
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 16.6.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Fara in Sabina in data
15.06.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1997, Atto
n.29, P II S.A.1997).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati , il Persona_5
30.05.2004 e il 30.05.2004; i coniugi si sono separati consensualmente, giusta verbale Persona_4
ex art. 711 c.p.c. del 12.09.2019, omologato dal Tribunale di Rieti in data 13.09.2019 nel procedimento iscritto al numero di RG 1274/2019; dichiara di svolgere l'attività di Parte_1 addetto al banco “Gastronomo” presso il Bar “Martins Bar” in Passo Corese Via Garibaldi n.8 mentre dichiara di prestare l'attività lavorativa di colf presso il Signor Persona_1 Parte_3
; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione
[...]
spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 26.6.2025 i coniugi si sono riportati al contenuto del ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il parere ha espresso parere favorevole.
2 ***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia e avendo le parti contratto matrimonio concordatario ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, omologata dal Tribunale di Rieti in data 13.09.2019 nel procedimento iscritto al numero di RG 1274/2019 la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le statuizioni concordate non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Fara in Sabina il data 15.06.1997, trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del predetto Comune (anno 1997, Atto n.29, P II S.A.1997);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle statuizioni concordate tra le parti;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3