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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n° 653/2025
Tribunale Ordinario di Udine
ORDINANZA ex art. 473-bis.15 c.p.c.
Il giudice istruttore dott.ssa Marta Diamante;
sciolta la riserva assunta all'udienza;
premesso che pende procedimento penale a carico del resistente per il delitto di maltrattamenti a danno di moglie e figlia;
ricordato che in sede penale il resistente è stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare;
dal divieto di avvicinamento alla stessa e alle persone offese (la moglie e la figlia) con obbligo di mantenersi lontano almeno 500 metri dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, nonché dall'onere di versare in favore delle persone offese un assegno di mantenimento di euro 400,00 complessivi successivamente ridotto ad euro 300,00 sul presupposto che le bollette relative alle utenze domestiche vengono addebitate sul conto corrente alimentato dallo stipendio del marito;
ricordato che, con provvedimento emesso inaudita altera parte, questo giudice ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, e prescritto al sig. di non avvicinarsi né CP_1 all'abitazione suddetta né ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia e in particolare ai luoghi d'istruzione di quest'ultima, ovvero la sede della facoltà di infermieristica in
Udine viale Ungheria n. 20, nonché i luoghi ove ella svolge tirocinio. Tale misura si è resa necessaria in considerazione del fatto che, nell'ambito del succitato procedimento penale, era stata fissata udienza camerale per il giorno 27.3.2025 per l'eventuale applicazione della pena;
atteso che il resistente si è costituito nel sub-procedimento;
sentite le parti;
atteso che l'udienza camerale è stata rinviata all'8.5.2025 in attesa che l'UEPE elabori il programma relativo alla esecuzione della pena sostitutiva;
ritenuto opportuno, stante la gravità dei fatti descritti nel capo di imputazione e la sussistenza del fumus così come del periculum, confermare il provvedimento emesso inaudita altera parte;
ribadito che l'ordine di protezione disciplina il caso in cui la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro convivente. Come noto, presupposto oggettivo per l'accoglimento di tale istanza è costituito dal compimento di una condotta idonea ad arrecare un grave pregiudizio;
non deve trattarsi di singoli episodi compiuti a distanza tra di loro, ma di azioni reiterate, ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla L. 154/2001, in modo che ne risulti alterato, gravemente e senza soluzione di continuità, il normale regime di convivenza del nucleo familiare;
infine, la valutazione della gravità deve essere rapportata alla intensità del pericolo e alla probabilità di una reiterazione dei medesimi comportamenti. Ai fini della concessione della misura richiesta dovrà, poi, essere accertata la lesione all'integrità fisica, all'integrità morale - intesa come serenità, immagine, onore e tutti gli altri aspetti relativi alla salute psichica - o alla libertà personale - intesa come capacità di decidere ed agire liberamente - essendo sufficiente anche solo la lesione di uno dei beni tutelati e, dunque, la configurazione di uno dei pregiudizi richiesti per integrare l'abuso. Con la precisazione che nel bilanciamento di interessi contrapposti tra il familiare allontanato e quelli delle vittime degli abusi familiari deve darsi nettamente la prevalenza a questi ultimi ad essere tutelati da ulteriori atti di aggressione e a vivere in un ambiente sereno e non contaminato da comportamenti vessatori e prevaricatori dell'altro familiare;
precisato che i fatti allegati in ricorso trovano riscontro nella documentazione prodotta, nelle fotografie e negli atti del procedimento penale;
ricordato che i provvedimenti di cui agli artt. 473-bis.69 e ss c.p.c. possono essere emessi anche allo scopo di interrompere situazioni di convivenza divenute ormai intollerabilmente conflittuali e di impedire, così, il rischio di eventuali derive antigiuridiche in ambito familiare;
ritenuto di dover fissare in mesi 12 la durata dell'ordine di protezione con effetto dalla esecuzione del decreto precedentemente emesso inaudita altera parte;
ritenuto di dover disporre anche in ordine alle statuizioni economiche;
ricordato che in sede penale il G.I.P. presso il Tribunale di Udine, su richiesta del Pubblico
Ministero, ha ingiunto il pagamento di un assegno di euro 300,00 mensili in favore delle persone offese;
precisato che ai sensi dell'art. 282-bis c. 4 c.p.p. “… il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli …”;
analizzati i redditi delle parti e considerato che la moglie provvederà alla voltura delle utenze domestiche;
considerata l'indubbia sperequazione esistente: la moglie può contare su una entrata pensionistica di circa euro 900,00 mensili, mentre il marito su una entrata netta mensile di circa
1.800,00 euro (cfr. ultima dichiarazione dei redditi attestante redditi complessivi lordi di euro
23.618,00 e una imposta netta di euro 2.710,00);
atteso che il marito non ha documentato in questa sede oneri fissi mensili, nemmeno per l'alloggio ove vive;
ritenuto opportuno fissare, in questa sede sommaria, in euro 200,00 il contributo nel mantenimento della moglie e in euro 450,00 l'assegno previsto in favore dlela figlia, con ripartizione delle spese straordinarie riferite alla figlia nella misura del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie;
p.q.m.
letti gli artt. 473-bis.15 e 473-bis.70 c.p.c.;
conferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
conferma la prescrizione al sig. di non avvicinarsi né all'abitazione suddetta né ai CP_1
luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia e, in particolare, ai luoghi d'istruzione di quest'ultima, ovvero la sede della facoltà di infermieristica in Udine viale Ungheria n. 20, nonché i luoghi ove ella svolge tirocinio;
fissa in mesi 12 la durata dell'ordine di protezione con effetto dalla esecuzione del decreto precedentemente emesso inaudita altera parte e qui confermato;
ordina al resistente di concorrere nel mantenimento della moglie versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile ex indici
ISTAT;
ordina al resistente di versare alla moglie, sempre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, un assegno mensile di euro 450,00 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la stessa – spese da individuarsi e disciplinarsi come da protocollo in uso all'intestato Tribunale;
dispone l'archiviazione del subprocedimento e conferma per il merito l'udienza del 25.6.2025.
Si comunichi.
Udine, 04/04/2025
Il giudice
dott.ssa Marta Diamante
Tribunale Ordinario di Udine
ORDINANZA ex art. 473-bis.15 c.p.c.
Il giudice istruttore dott.ssa Marta Diamante;
sciolta la riserva assunta all'udienza;
premesso che pende procedimento penale a carico del resistente per il delitto di maltrattamenti a danno di moglie e figlia;
ricordato che in sede penale il resistente è stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare;
dal divieto di avvicinamento alla stessa e alle persone offese (la moglie e la figlia) con obbligo di mantenersi lontano almeno 500 metri dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, nonché dall'onere di versare in favore delle persone offese un assegno di mantenimento di euro 400,00 complessivi successivamente ridotto ad euro 300,00 sul presupposto che le bollette relative alle utenze domestiche vengono addebitate sul conto corrente alimentato dallo stipendio del marito;
ricordato che, con provvedimento emesso inaudita altera parte, questo giudice ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, e prescritto al sig. di non avvicinarsi né CP_1 all'abitazione suddetta né ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia e in particolare ai luoghi d'istruzione di quest'ultima, ovvero la sede della facoltà di infermieristica in
Udine viale Ungheria n. 20, nonché i luoghi ove ella svolge tirocinio. Tale misura si è resa necessaria in considerazione del fatto che, nell'ambito del succitato procedimento penale, era stata fissata udienza camerale per il giorno 27.3.2025 per l'eventuale applicazione della pena;
atteso che il resistente si è costituito nel sub-procedimento;
sentite le parti;
atteso che l'udienza camerale è stata rinviata all'8.5.2025 in attesa che l'UEPE elabori il programma relativo alla esecuzione della pena sostitutiva;
ritenuto opportuno, stante la gravità dei fatti descritti nel capo di imputazione e la sussistenza del fumus così come del periculum, confermare il provvedimento emesso inaudita altera parte;
ribadito che l'ordine di protezione disciplina il caso in cui la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro convivente. Come noto, presupposto oggettivo per l'accoglimento di tale istanza è costituito dal compimento di una condotta idonea ad arrecare un grave pregiudizio;
non deve trattarsi di singoli episodi compiuti a distanza tra di loro, ma di azioni reiterate, ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla L. 154/2001, in modo che ne risulti alterato, gravemente e senza soluzione di continuità, il normale regime di convivenza del nucleo familiare;
infine, la valutazione della gravità deve essere rapportata alla intensità del pericolo e alla probabilità di una reiterazione dei medesimi comportamenti. Ai fini della concessione della misura richiesta dovrà, poi, essere accertata la lesione all'integrità fisica, all'integrità morale - intesa come serenità, immagine, onore e tutti gli altri aspetti relativi alla salute psichica - o alla libertà personale - intesa come capacità di decidere ed agire liberamente - essendo sufficiente anche solo la lesione di uno dei beni tutelati e, dunque, la configurazione di uno dei pregiudizi richiesti per integrare l'abuso. Con la precisazione che nel bilanciamento di interessi contrapposti tra il familiare allontanato e quelli delle vittime degli abusi familiari deve darsi nettamente la prevalenza a questi ultimi ad essere tutelati da ulteriori atti di aggressione e a vivere in un ambiente sereno e non contaminato da comportamenti vessatori e prevaricatori dell'altro familiare;
precisato che i fatti allegati in ricorso trovano riscontro nella documentazione prodotta, nelle fotografie e negli atti del procedimento penale;
ricordato che i provvedimenti di cui agli artt. 473-bis.69 e ss c.p.c. possono essere emessi anche allo scopo di interrompere situazioni di convivenza divenute ormai intollerabilmente conflittuali e di impedire, così, il rischio di eventuali derive antigiuridiche in ambito familiare;
ritenuto di dover fissare in mesi 12 la durata dell'ordine di protezione con effetto dalla esecuzione del decreto precedentemente emesso inaudita altera parte;
ritenuto di dover disporre anche in ordine alle statuizioni economiche;
ricordato che in sede penale il G.I.P. presso il Tribunale di Udine, su richiesta del Pubblico
Ministero, ha ingiunto il pagamento di un assegno di euro 300,00 mensili in favore delle persone offese;
precisato che ai sensi dell'art. 282-bis c. 4 c.p.p. “… il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli …”;
analizzati i redditi delle parti e considerato che la moglie provvederà alla voltura delle utenze domestiche;
considerata l'indubbia sperequazione esistente: la moglie può contare su una entrata pensionistica di circa euro 900,00 mensili, mentre il marito su una entrata netta mensile di circa
1.800,00 euro (cfr. ultima dichiarazione dei redditi attestante redditi complessivi lordi di euro
23.618,00 e una imposta netta di euro 2.710,00);
atteso che il marito non ha documentato in questa sede oneri fissi mensili, nemmeno per l'alloggio ove vive;
ritenuto opportuno fissare, in questa sede sommaria, in euro 200,00 il contributo nel mantenimento della moglie e in euro 450,00 l'assegno previsto in favore dlela figlia, con ripartizione delle spese straordinarie riferite alla figlia nella misura del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie;
p.q.m.
letti gli artt. 473-bis.15 e 473-bis.70 c.p.c.;
conferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
conferma la prescrizione al sig. di non avvicinarsi né all'abitazione suddetta né ai CP_1
luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia e, in particolare, ai luoghi d'istruzione di quest'ultima, ovvero la sede della facoltà di infermieristica in Udine viale Ungheria n. 20, nonché i luoghi ove ella svolge tirocinio;
fissa in mesi 12 la durata dell'ordine di protezione con effetto dalla esecuzione del decreto precedentemente emesso inaudita altera parte e qui confermato;
ordina al resistente di concorrere nel mantenimento della moglie versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile ex indici
ISTAT;
ordina al resistente di versare alla moglie, sempre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, un assegno mensile di euro 450,00 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la stessa – spese da individuarsi e disciplinarsi come da protocollo in uso all'intestato Tribunale;
dispone l'archiviazione del subprocedimento e conferma per il merito l'udienza del 25.6.2025.
Si comunichi.
Udine, 04/04/2025
Il giudice
dott.ssa Marta Diamante