Articolo 20 della Legge 26 gennaio 1980, n. 9
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 febbraio 1980
Art. 20. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi
della legislazione anteriore, i piu' favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dalla presente legge, sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento piu' favorevole e' conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro.
Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' di cui alle tabelle A, E ed F-1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , sono effettuate a domanda.
L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni piu' favorevoli introdotte dalla presente legge deve essere richiesta, con apposita domanda, all'amministrazione che ha liquidato il trattamento di pensione o assegno privilegiato ordinario ovvero alla direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.
Se la domanda di cui ai precedenti commi sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piu' favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1980
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