Versione
15 febbraio 1980
15 febbraio 1980
Art. 20. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi
della legislazione anteriore, i piu' favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dalla presente legge, sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento piu' favorevole e' conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro.
Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' di cui alle tabelle A, E ed F-1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , sono effettuate a domanda.
L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni piu' favorevoli introdotte dalla presente legge deve essere richiesta, con apposita domanda, all'amministrazione che ha liquidato il trattamento di pensione o assegno privilegiato ordinario ovvero alla direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.
Se la domanda di cui ai precedenti commi sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piu' favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi
della legislazione anteriore, i piu' favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dalla presente legge, sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento piu' favorevole e' conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro.
Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' di cui alle tabelle A, E ed F-1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , sono effettuate a domanda.
L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni piu' favorevoli introdotte dalla presente legge deve essere richiesta, con apposita domanda, all'amministrazione che ha liquidato il trattamento di pensione o assegno privilegiato ordinario ovvero alla direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.
Se la domanda di cui ai precedenti commi sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piu' favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 22/11/2017, n. 342Provvedimento: […] Non ha pregio quanto richiamato dal Ministero che riferisce di una necessaria domanda ai sensi dell'art. 20 legge 9/1980 di riordino del sistema pensionistico. Infatti, il primo comma dell'articolo citato stabilisce la riconoscibilità di ufficio del trattamento migliorativo, salvo che sussistano delle condizioni in precedenza non richieste (nel qual caso sarebbe stata necessaria una domanda). Nel 1980 il ricorrente era certamente già nelle condizioni di avere il riconoscimento della super-invalidità, poichè, come afferma lo stesso Ministero, il diritto risale “presumibilmente” al 1 gennaio 1979 data in cui veniva pubblicato il D.P.R. 915/1978. Nel 1980, quindi non doveva avere un trattamento migliorativo, ma semplicemente il riconoscimento di quanto gli spettava da almeno un anno.Leggi di più...
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