TRIB
Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1097/2024
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile
La Giudice, dott.ssa Silvia Grana;
letti gli tti, sciogliendo la riserva;
rilevato che l'art. 3, comma 2, lett. f), D.Lgs. 168/2003 dispone che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società […] per le cause e i procedimenti: [...] f) relativi
a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”;
Part rilevato che la presente controversia ha ad oggetto la leggittimità degli atti della con i quali dapprima è stata approvata la modifica del contratto di appalto, in considerazione della entrata in vigore della normativa europea richiamata nell'atto di citazione, e poi è stata annullata la suddetta modifica, atti quindi direttamente incidenti sul mantenimento del corretto sinallagma contrattuale, come originariamente pattuiuto tra le parti, e che quindi si tratta di un giudizio relativo a un contratto pubblico di appalto di servizi di rilevanza comunitaria, in quanto tale rientrante tra quelli disciplinati dalla richiamata lett. f), con la conseguente competenza delle
Sezioni Specializzate in materia di impresa;
rilevato che l'art. 4, comma 1 bis del decreto legislativo cit. stabilisce che “le controversie di cui all'art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici
1
giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1”;
ritenuta quindi la competenza del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa.
P.Q.M.
Dichiara la incompetenza di Questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, Sezione
Specializzata in materia di impresa.
Assegna ternmine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente.
Si comunichi.
Lì, 14/04/2025
La Giudice
dott.ssa Silvia Grana
2