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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2024, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1755 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GESSI Controparte_1
MARIAGRAZIA
e con il patrocinio dell'Avv. GUIZZARDI GIULIA Controparte_2
ricorrenti e
Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti:
A) Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento delle stesse presso la madre, attualmente nella residenza familiare in Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno e poi sempre con la madre dove andrà a risiedere per quanto infra detto. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
B) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, Controparte_2 durante la settimana avrà la facoltà di tenere con sé le minori due sere a cena presso l'abitazione dei di lui genitori o in altra abitazione di sua pertinenza, per poi riaccompagnarle, dopo cena, a casa dalla madre, da concordarsi volta per volta in rapporto agli impegni delle minori.
Nei week end alternati di spettanza del padre, fin quando la IG.ra
[...] risiederà nella casa familiare di Cento (FE) alla Via Controparte_1
Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno, il IG. farà Controparte_2 temporaneamente ritorno presso la casa familiare solo per poter stare più comodamente con le figlie dal venerdì dalle ore 18:00 circa sino alla domenica alle ore 16:00 circa, quando il padre lascerà la casa familiare consegnando le figlie alla sola madre, che comunque anche in tale periodo potrà rimanere all'interno dell'immobile a suo piacimento. Verificatasi, invece, la circostanza della fuoriuscita della IG.ra
[...] con le figlie e dalla casa familiare di Controparte_1 Per_1 Per_2
Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno, il IG. CP_2
, nei week end alternati di spettanza del padre, potrà stare con le figlie
[...] dal venerdì dalle ore 18:00 circa sino alla domenica alle ore 19:00 circa, quando il padre le riporterà alla madre, salvo diversi accordi tra gli stessi, visti gli impegni sportivi delle minori.
Il padre e la madre potranno tenere con sé in vacanza le minori per almeno dieci giorni consecutivi durante il periodo delle ferie estive da scuola, da concordarsi tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno, oltre a cinque giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, restando inteso che le minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale con l'uno dei genitori e la sera di Natale ed il giorno di S. Stefano con l'altro, alternando altresì il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno. Per quanto riguarda poi le festività Pasquali, il padre potrà vedere le figlie alternando ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie.
In ogni caso, per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi diversamente, purché con congruo anticipo, tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
Ciascun genitore, qualora si trasferisca con le figlie minori fuori della propria residenza per un periodo superiore a un giorno, avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'esatto indirizzo della propria destinazione e dovrà consentire che l'altro genitore si metta in contatto telefonico con le minori anche con videochiamata.
C) La casa familiare di Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz.
Corporeno concessa in comodato gratuito ad uso abitativo dalla IG.ra
, madre del IG. , alla IG.ra Persona_3 Controparte_2 [...]
come da contratto sottoscritto tra le parti con durata Controparte_1 fino al 31/12/2025, viene assegnata solo temporaneamente alla stessa così come adesso arredata, tanto che al termine del comodato come sopra indicato quest'ultima dovrà trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie. Al momento del rilascio dell'immobile, gli arredi che lo compongono dovranno essere ivi lasciati, fatta eccezione per quelli di proprietà della IG.ra ovverosia: porta tv Porada e TV, mobili annessi alla TV, CP_1 aspirapolvere Dyson, cappa aspirante, 2 mobili bianchi pianerottolo primo piano, mobile bianco settimino camera da letto, forno, frigorifero e divano piano terra che al termine del comodato la stessa asporterà.
La IG.ra per il periodo in cui permarrà nella Controparte_1 casa familiare di Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno si farà carico diretto delle spese delle utenze domestiche, che rimarranno comunque intestate al IG. , compresa la tassa rifiuti TARI a Controparte_2 carico della IG.ra limitatamente al periodo di permanenza della CP_1 stessa nell'immobile. Saranno invece a carico del IG. e della sua famiglia di Controparte_2 origine le imposte e tasse relative all'immobile (imu ecc…) nonché le spese di manutenzione straordinaria.
Durante il periodo in cui la IG.ra nella casa familiare il Controparte_3
IG. vi manterrà la residenza solo formalmente, trasferendosi CP_2 materialmente altrove. La IG.ra avrà la facoltà, ove lo ritenga Controparte_1 opportuno, di trasferire altrove, anche prima, la propria residenza e quella delle figlie. In caso di trasferimento della residenza sarà cura della IG.ra darne notizia al IG. con congruo Controparte_1 Controparte_2 preavviso.
D)Per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, previo conguaglio per il pregresso tra gli stessi circa le somme effettivamente spese per le figlie, a far luogo dalla sottoscrizione del presente ricorso, il IG. corrisponderà sul conto corrente personale Controparte_2 della IG.ra entro il 15 di ogni mese, l'importo Controparte_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nella percentuale del 100%. Nel contributo al mantenimento ordinario, le parti concordano che siano comprese anche le spese per le calzature ordinarie e ortopediche delle figlie, ma non i plantari che costituiscono una spesa straordinaria da dividere nella misura del 50% ciascuno.
A far luogo dalla data di deposito del presente ricorso il IG. Controparte_2 rimborserà anche alla IG.ra il 50% (cinquanta Controparte_1 per cento) di tutte le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Ferrara, dalla stessa sostenuta nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
Altrettando dovrà fare la IG.ra nel caso in cui la Controparte_1 spesa straordinaria sarà sostenuta dal IG. Il rimborso dovrà Controparte_2 avvenire entro 10 giorni dall'acquisto/esibizione del documento comprovante la spesa. Gli originali devono rimanere a disposizione per permettere ad entrambi i genitori di poter usufruire di pari sgravi fiscali. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta per email dell'altro, dovrà comunicare per email il consenso o il diniego espresso a procedere alla spesa. I sopraccitati contributi dovranno essere corrisposti nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse non saranno economicamente indipendenti. Gli assegni unici ed eventuali altri contributi e/o agevolazioni saranno percepiti da ciascun genitore in parti uguali.
E) I IG.ri e si impegnano a Controparte_1 Controparte_2 versare ciascuno la somma di € 100,00 mensile (€ 50,00 per ciascuna figlia), il padre sui libretti postali già aperti e intestati alle figlie e precisamente l'importo di € 50,00 su un libretto e l'importo di € 50,00 sull'altro, e la madre sulla posizione Azimut per le figlie, con impegno dei genitori a non disporre di tali somme se non nell'esclusivo interesse delle bambine e con il consenso di entrambi.
F) I IG.ri e convengono che il Controparte_1 Controparte_2 cane di proprietà del IG. rimarrà presso la casa familiare di Controparte_2
Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno, con facoltà dello stesso di venirlo a prendere e successivamente di riportarlo ogniqualvolta lo vorrà, previo preavviso telefonico con la IG.ra di almeno un CP_1 giorno.
G) I IG.ri e prestano sin d'ora il Controparte_1 Controparte_2 consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
H) I IG.ri e si dichiarano Controparte_1 Controparte_2 entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
I) Spese compensate tra le parti in quanto ognuna salderà direttamente il proprio legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede che venga accolto il ricorso. ****
Con ricorso congiunto i sigg. e Controparte_1
esponevano: Controparte_2 dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nate le figlie minorenni nata a [...] il [...], e nata a [...] Per_1 Per_2 il 29/10/2013.
La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti. Ferrara, 30.10.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GESSI Controparte_1
MARIAGRAZIA
e con il patrocinio dell'Avv. GUIZZARDI GIULIA Controparte_2
ricorrenti e
Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti:
A) Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento delle stesse presso la madre, attualmente nella residenza familiare in Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno e poi sempre con la madre dove andrà a risiedere per quanto infra detto. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
B) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, Controparte_2 durante la settimana avrà la facoltà di tenere con sé le minori due sere a cena presso l'abitazione dei di lui genitori o in altra abitazione di sua pertinenza, per poi riaccompagnarle, dopo cena, a casa dalla madre, da concordarsi volta per volta in rapporto agli impegni delle minori.
Nei week end alternati di spettanza del padre, fin quando la IG.ra
[...] risiederà nella casa familiare di Cento (FE) alla Via Controparte_1
Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno, il IG. farà Controparte_2 temporaneamente ritorno presso la casa familiare solo per poter stare più comodamente con le figlie dal venerdì dalle ore 18:00 circa sino alla domenica alle ore 16:00 circa, quando il padre lascerà la casa familiare consegnando le figlie alla sola madre, che comunque anche in tale periodo potrà rimanere all'interno dell'immobile a suo piacimento. Verificatasi, invece, la circostanza della fuoriuscita della IG.ra
[...] con le figlie e dalla casa familiare di Controparte_1 Per_1 Per_2
Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno, il IG. CP_2
, nei week end alternati di spettanza del padre, potrà stare con le figlie
[...] dal venerdì dalle ore 18:00 circa sino alla domenica alle ore 19:00 circa, quando il padre le riporterà alla madre, salvo diversi accordi tra gli stessi, visti gli impegni sportivi delle minori.
Il padre e la madre potranno tenere con sé in vacanza le minori per almeno dieci giorni consecutivi durante il periodo delle ferie estive da scuola, da concordarsi tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno, oltre a cinque giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, restando inteso che le minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale con l'uno dei genitori e la sera di Natale ed il giorno di S. Stefano con l'altro, alternando altresì il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno. Per quanto riguarda poi le festività Pasquali, il padre potrà vedere le figlie alternando ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie.
In ogni caso, per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi diversamente, purché con congruo anticipo, tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
Ciascun genitore, qualora si trasferisca con le figlie minori fuori della propria residenza per un periodo superiore a un giorno, avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'esatto indirizzo della propria destinazione e dovrà consentire che l'altro genitore si metta in contatto telefonico con le minori anche con videochiamata.
C) La casa familiare di Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz.
Corporeno concessa in comodato gratuito ad uso abitativo dalla IG.ra
, madre del IG. , alla IG.ra Persona_3 Controparte_2 [...]
come da contratto sottoscritto tra le parti con durata Controparte_1 fino al 31/12/2025, viene assegnata solo temporaneamente alla stessa così come adesso arredata, tanto che al termine del comodato come sopra indicato quest'ultima dovrà trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie. Al momento del rilascio dell'immobile, gli arredi che lo compongono dovranno essere ivi lasciati, fatta eccezione per quelli di proprietà della IG.ra ovverosia: porta tv Porada e TV, mobili annessi alla TV, CP_1 aspirapolvere Dyson, cappa aspirante, 2 mobili bianchi pianerottolo primo piano, mobile bianco settimino camera da letto, forno, frigorifero e divano piano terra che al termine del comodato la stessa asporterà.
La IG.ra per il periodo in cui permarrà nella Controparte_1 casa familiare di Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno si farà carico diretto delle spese delle utenze domestiche, che rimarranno comunque intestate al IG. , compresa la tassa rifiuti TARI a Controparte_2 carico della IG.ra limitatamente al periodo di permanenza della CP_1 stessa nell'immobile. Saranno invece a carico del IG. e della sua famiglia di Controparte_2 origine le imposte e tasse relative all'immobile (imu ecc…) nonché le spese di manutenzione straordinaria.
Durante il periodo in cui la IG.ra nella casa familiare il Controparte_3
IG. vi manterrà la residenza solo formalmente, trasferendosi CP_2 materialmente altrove. La IG.ra avrà la facoltà, ove lo ritenga Controparte_1 opportuno, di trasferire altrove, anche prima, la propria residenza e quella delle figlie. In caso di trasferimento della residenza sarà cura della IG.ra darne notizia al IG. con congruo Controparte_1 Controparte_2 preavviso.
D)Per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, previo conguaglio per il pregresso tra gli stessi circa le somme effettivamente spese per le figlie, a far luogo dalla sottoscrizione del presente ricorso, il IG. corrisponderà sul conto corrente personale Controparte_2 della IG.ra entro il 15 di ogni mese, l'importo Controparte_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nella percentuale del 100%. Nel contributo al mantenimento ordinario, le parti concordano che siano comprese anche le spese per le calzature ordinarie e ortopediche delle figlie, ma non i plantari che costituiscono una spesa straordinaria da dividere nella misura del 50% ciascuno.
A far luogo dalla data di deposito del presente ricorso il IG. Controparte_2 rimborserà anche alla IG.ra il 50% (cinquanta Controparte_1 per cento) di tutte le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Ferrara, dalla stessa sostenuta nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
Altrettando dovrà fare la IG.ra nel caso in cui la Controparte_1 spesa straordinaria sarà sostenuta dal IG. Il rimborso dovrà Controparte_2 avvenire entro 10 giorni dall'acquisto/esibizione del documento comprovante la spesa. Gli originali devono rimanere a disposizione per permettere ad entrambi i genitori di poter usufruire di pari sgravi fiscali. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta per email dell'altro, dovrà comunicare per email il consenso o il diniego espresso a procedere alla spesa. I sopraccitati contributi dovranno essere corrisposti nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse non saranno economicamente indipendenti. Gli assegni unici ed eventuali altri contributi e/o agevolazioni saranno percepiti da ciascun genitore in parti uguali.
E) I IG.ri e si impegnano a Controparte_1 Controparte_2 versare ciascuno la somma di € 100,00 mensile (€ 50,00 per ciascuna figlia), il padre sui libretti postali già aperti e intestati alle figlie e precisamente l'importo di € 50,00 su un libretto e l'importo di € 50,00 sull'altro, e la madre sulla posizione Azimut per le figlie, con impegno dei genitori a non disporre di tali somme se non nell'esclusivo interesse delle bambine e con il consenso di entrambi.
F) I IG.ri e convengono che il Controparte_1 Controparte_2 cane di proprietà del IG. rimarrà presso la casa familiare di Controparte_2
Cento (FE) alla Via Enzo Ferrari n. 5 – fraz. Corporeno, con facoltà dello stesso di venirlo a prendere e successivamente di riportarlo ogniqualvolta lo vorrà, previo preavviso telefonico con la IG.ra di almeno un CP_1 giorno.
G) I IG.ri e prestano sin d'ora il Controparte_1 Controparte_2 consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
H) I IG.ri e si dichiarano Controparte_1 Controparte_2 entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
I) Spese compensate tra le parti in quanto ognuna salderà direttamente il proprio legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede che venga accolto il ricorso. ****
Con ricorso congiunto i sigg. e Controparte_1
esponevano: Controparte_2 dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nate le figlie minorenni nata a [...] il [...], e nata a [...] Per_1 Per_2 il 29/10/2013.
La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti. Ferrara, 30.10.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati