TRIB
Sentenza 10 febbraio 2024
Sentenza 10 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/02/2024, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2376/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO FIORI
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO-contumace
Oggetto: pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Voglia il Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare debitore dell'Avv. dell'importo complessivo di € 2.583,36 Persona_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannarla al pagamento della suddetta somma comprensiva di CPA e SG;
con vittoria di spese e competenze legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 settembre 2023 ai sensi dell'art. 281 decies, c.p.c., l'avvocato
[...] conveniva davanti a questo tribunale chiedendone la condanna al Parte_1 Persona_1 pagamento della somma di cui in epigrafe che assumeva dovutale per compensi professionali.
Esponeva la ricorrente di essere stata nominata dal giudice del dibattimento quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 2289/2019, svoltosi davanti al giudice monocratico del Persona_1 tribunale di Sassari e conclusosi con sentenza di non doversi procedere in data 18 maggio 2023.
Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella fase di studio del processo e in quella dibattimentale e decisionale per complessive tre udienze.
Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale. Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, debitamente inoltrata al convenuto prima del giudizio, e non essendo egli comparso nemmeno davanti al mediatore, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
pagina 1 di 2 Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. La ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale, articolatasi nella fase dibattimentale e decisionale a seguito della nomina d'ufficio effettuata dal giudice monocratico procedente (v. doc. 3 allegato al ricorso).
In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di (studio e) trattazione, da liquidarsi secondo il valore prossimo al minimo in € 250 la prima e in € 700,00 quella dibattimentale, tenuto conto dell'assai limitata attività espletata nelle sole tre udienze i cui si è articolato il dibattimento, come emerge dai relativi verbali (doc.5), nonché in ragione della sostanziale assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, essendo stata subito rilevata dal Pubblico Ministero la prescrizione del reato ascritto al resistente. Infine, poiché dalla documentazione allegata non emerge che la sentenza sia stata pronunciata all'esito di un'articolata discussione della causa, la fase decisionale deve essere computata secondo il valore minimo, pari a € 709,00. Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale, ai sensi del DM n. 55\2014, costituiva preciso onere del convenuto fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia del sig. . Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è Persona_1 dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 1659,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate.
L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co, c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1659,00, oltre oneri di legge ed oltre agli Parte_1 interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 894,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Sassari, 10 febbraio 2024
Il Giudice
Stefania Deiana
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2376/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO FIORI
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO-contumace
Oggetto: pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Voglia il Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare debitore dell'Avv. dell'importo complessivo di € 2.583,36 Persona_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannarla al pagamento della suddetta somma comprensiva di CPA e SG;
con vittoria di spese e competenze legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 settembre 2023 ai sensi dell'art. 281 decies, c.p.c., l'avvocato
[...] conveniva davanti a questo tribunale chiedendone la condanna al Parte_1 Persona_1 pagamento della somma di cui in epigrafe che assumeva dovutale per compensi professionali.
Esponeva la ricorrente di essere stata nominata dal giudice del dibattimento quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 2289/2019, svoltosi davanti al giudice monocratico del Persona_1 tribunale di Sassari e conclusosi con sentenza di non doversi procedere in data 18 maggio 2023.
Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella fase di studio del processo e in quella dibattimentale e decisionale per complessive tre udienze.
Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale. Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, debitamente inoltrata al convenuto prima del giudizio, e non essendo egli comparso nemmeno davanti al mediatore, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
pagina 1 di 2 Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. La ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale, articolatasi nella fase dibattimentale e decisionale a seguito della nomina d'ufficio effettuata dal giudice monocratico procedente (v. doc. 3 allegato al ricorso).
In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di (studio e) trattazione, da liquidarsi secondo il valore prossimo al minimo in € 250 la prima e in € 700,00 quella dibattimentale, tenuto conto dell'assai limitata attività espletata nelle sole tre udienze i cui si è articolato il dibattimento, come emerge dai relativi verbali (doc.5), nonché in ragione della sostanziale assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, essendo stata subito rilevata dal Pubblico Ministero la prescrizione del reato ascritto al resistente. Infine, poiché dalla documentazione allegata non emerge che la sentenza sia stata pronunciata all'esito di un'articolata discussione della causa, la fase decisionale deve essere computata secondo il valore minimo, pari a € 709,00. Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale, ai sensi del DM n. 55\2014, costituiva preciso onere del convenuto fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia del sig. . Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è Persona_1 dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 1659,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate.
L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co, c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1659,00, oltre oneri di legge ed oltre agli Parte_1 interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 894,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Sassari, 10 febbraio 2024
Il Giudice
Stefania Deiana
pagina 2 di 2