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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1636/2024 R.G.
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Nicodemo Marino
opponente
e
, in persona del Presidente p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Massimiliano Manna
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 10 giugno 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 11 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636/2024 R.G.
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Nicodemo Marino
opponente
e
, in persona del Presidente p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Massimiliano Manna
opposta
OGGETTO
Opposizione ordinanza-ingiunzione, cessata materia del contendere.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 giugno 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza 2 pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata
3 all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con ricorso depositato il 27.11.2024 il impugnava l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
prot. n. 672230 del 25.10.2024, emessa dalla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Bonifiche e Recupero Aree Degradate - Contrasto all'inquinamento – Sanzioni
Ambientali, notificata in data 30.10.2024, con cui: - si ordinava al sig. , in qualità Controparte_2 di Responsabile del Settore IV LLPP del Comune di all'epoca dell'accertamento Parte_1 dell'illecito (trasgressore) ed al in persona del Sindaco p.t. (obbligato in Parte_1
solido) di pagare la somma di euro 6000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sanzionato dall'art. 133, comma 2 dello stesso D.Lgs. ed euro 7,95 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 6007,95; - si ingiungeva al sig. , nella suddetta qualità ed al in Controparte_2 Parte_1 Parte_1
persona del Sindaco p.t. di versare la somma complessiva di euro 6007,95, il tutto entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Con comparsa si costituiva la , deducendo di aver nelle more annullato in autotutela Controparte_1
l'ordinanza e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione (v. ud. 16.4.2025) parte opposta confermava l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato, insistendo nelle conclusioni già formulate, mentre parte opponente, pur associandosi alla declaratoria di cessata materia del contendere, chiedeva la condanna alle spese della in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Quindi la causa veniva rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, celebrata in modalità cartolare, con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica
4 quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 3, sentenza n. 2567 del 6.2.2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, sentenza n. 4034 del 21.2.2007).
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Cass. Sentenza
n. 23289 dell'8.11.2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza- ingiunzione per cui è causa, avendo soddisfatto integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, come del resto dedotto congiuntamente dalle parti in causa.
4. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. n. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Orbene, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e, dall'altro lato, la condotta processuale della di pronto riconoscimento di tale insussistenza. CP_1
5 Sulla base delle su esposte considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza - virtuale - ex art 91 c.p.c. e viene liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 147/2022, alla luce dei parametri minimi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale concretamente espletata.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per metà e condanna la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento in favore del in persona del Sindaco p.t., della restante metà delle Parte_1 spese, che liquida per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 1964,00 di cui €
264,00 per spese e € 1700,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
6
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1636/2024 R.G.
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Nicodemo Marino
opponente
e
, in persona del Presidente p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Massimiliano Manna
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 10 giugno 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 11 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636/2024 R.G.
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Nicodemo Marino
opponente
e
, in persona del Presidente p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Massimiliano Manna
opposta
OGGETTO
Opposizione ordinanza-ingiunzione, cessata materia del contendere.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 giugno 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza 2 pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata
3 all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con ricorso depositato il 27.11.2024 il impugnava l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
prot. n. 672230 del 25.10.2024, emessa dalla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Bonifiche e Recupero Aree Degradate - Contrasto all'inquinamento – Sanzioni
Ambientali, notificata in data 30.10.2024, con cui: - si ordinava al sig. , in qualità Controparte_2 di Responsabile del Settore IV LLPP del Comune di all'epoca dell'accertamento Parte_1 dell'illecito (trasgressore) ed al in persona del Sindaco p.t. (obbligato in Parte_1
solido) di pagare la somma di euro 6000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sanzionato dall'art. 133, comma 2 dello stesso D.Lgs. ed euro 7,95 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 6007,95; - si ingiungeva al sig. , nella suddetta qualità ed al in Controparte_2 Parte_1 Parte_1
persona del Sindaco p.t. di versare la somma complessiva di euro 6007,95, il tutto entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Con comparsa si costituiva la , deducendo di aver nelle more annullato in autotutela Controparte_1
l'ordinanza e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione (v. ud. 16.4.2025) parte opposta confermava l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato, insistendo nelle conclusioni già formulate, mentre parte opponente, pur associandosi alla declaratoria di cessata materia del contendere, chiedeva la condanna alle spese della in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Quindi la causa veniva rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, celebrata in modalità cartolare, con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica
4 quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 3, sentenza n. 2567 del 6.2.2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, sentenza n. 4034 del 21.2.2007).
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Cass. Sentenza
n. 23289 dell'8.11.2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza- ingiunzione per cui è causa, avendo soddisfatto integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, come del resto dedotto congiuntamente dalle parti in causa.
4. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. n. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Orbene, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e, dall'altro lato, la condotta processuale della di pronto riconoscimento di tale insussistenza. CP_1
5 Sulla base delle su esposte considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza - virtuale - ex art 91 c.p.c. e viene liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 147/2022, alla luce dei parametri minimi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale concretamente espletata.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per metà e condanna la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1
pagamento in favore del in persona del Sindaco p.t., della restante metà delle Parte_1 spese, che liquida per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 1964,00 di cui €
264,00 per spese e € 1700,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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