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Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00946/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2025, proposto da EN BA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno n.6;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05806/2024
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia e udito per la parte appellante l’Avvocato Oreste Morcavallo in sostituzione dell’Avvocato Achille Morcavallo;
Ritenuto che le esigenze cautelari della parte appellante si valutano adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito;
Ritenuto , pertanto, che l’istanza possa essere accolta ai soli fini di un merito a breve in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., e senza sospensione degli atti impugnati;
Rilevato che il contenuto della presente ordinanza giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO