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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1366/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EN AR Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CALABRO' BEATRICE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ROMANO DARIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio civile il 16.2.1999, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1999 Parte I, n. 5, unione dalla quale non sono nati figli, e che con Decreto del 25.7.2022 il Tribunale di Gela ha omologato la loro separazione personale.
1 Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 28.1.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler definire la causa alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L.
898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione, udienza celebrata in data 20.6.2022, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo in quanto non appaiono in contrasto con principi di ordine pubblico né contengono atti dispositivi di diritti indisponibili.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a [...] il Parte_1
12.6.1979, e , nata a [...] il 26.3.1978, in data [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 5 Parte I dell'anno 1999.
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 16.2.1999, indicate nel ricorso congiunto;
[...] Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro NE EN AR
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EN AR Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CALABRO' BEATRICE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ROMANO DARIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio civile il 16.2.1999, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1999 Parte I, n. 5, unione dalla quale non sono nati figli, e che con Decreto del 25.7.2022 il Tribunale di Gela ha omologato la loro separazione personale.
1 Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 28.1.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler definire la causa alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L.
898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione, udienza celebrata in data 20.6.2022, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo in quanto non appaiono in contrasto con principi di ordine pubblico né contengono atti dispositivi di diritti indisponibili.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a [...] il Parte_1
12.6.1979, e , nata a [...] il 26.3.1978, in data [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 5 Parte I dell'anno 1999.
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 16.2.1999, indicate nel ricorso congiunto;
[...] Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro NE EN AR
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