TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 282
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Decreto presidenziale 20 novembre 2025
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 per errata interpretazione della soglia di sbarramento

    Il Tribunale ha ritenuto che la soglia di sbarramento del 4% si applichi ai soli voti validi delle liste circoscrizionali, come previsto dall'art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968, escludendo i voti per i soli candidati a Presidente. La giurisprudenza citata dal ricorrente si riferisce a normative elettorali regionali diverse.

  • Rigettato
    Erronea esclusione della lista 'Casa Riformista per la Calabria - Italia Viva' e mancata elezione del ricorrente

    Poiché la domanda principale di annullamento è stata rigettata, anche questa domanda accessoria è infondata.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost. per esclusione dei voti ai candidati Presidente dal calcolo della soglia di sbarramento

    La questione è manifestamente infondata. La scelta del legislatore regionale di considerare solo i voti di lista per la soglia di sbarramento rientra nella discrezionalità legislativa volta a garantire la governabilità e la rappresentanza delle minoranze, senza ledere i principi costituzionali invocati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 282
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 282
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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