Decreto presidenziale 20 novembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2025, proposto da:
AN De NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Giampà, Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso lo studio Alfonso Celotto in Roma, via Giulio Caccini n. 1;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Manna, Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
di VI RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cilurzo, Alessio PP Colistra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
AR OS, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Tuccini, Marco OS, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Tuccini in Roma, via Giunio Bazzoni 3;
ME RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell'esito delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Calabria tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025;
- di tutti i verbali di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Calabria dell'ufficio centrale regionale presso i competenti uffici elettorali circoscrizionali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, anche di estremi ignoti, nessuno eccettuato e/o escluso;
- della comunicazione dell'ufficio centrale regionale agli uffici centrali circoscrizionali dei voti validi riportati dalle liste, di cui al modello n. 282-AR bis ;
- degli altri esiti e verbali indicati in ricorso;
- e comunque di ogni altro atto propedeutico, connesso e consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto e non osteso dall’amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di VI RO, di AR OS e di ME RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RO EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ing. AN De NI -candidato nella circoscrizione elettorale centro al Consiglio regionale della Calabria nella lista “ Casa Riformista per la Calabria - Italia Viva ”- agisce per l’annullamento dell’esito delle elezioni tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025 e dei verbali dell’ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui sono stati attributi due seggi alla lista “ Noi Moderati ”, chiedendo altresì la correzione del risultato elettorale, l’esclusione della lista “ Noi Moderati ” dal riparto dei seggi e la rideterminazione del quoziente elettorale circoscrizionale, con assegnazione di un seggio nella circoscrizione centro alla lista “ Casa Riformista per la Calabria - Italia Viva ” e propria conseguente elezione a Consigliere regionale.
Il deducente espone che in base all’art. 1 L.R. n. 1/2005 il numero dei Consiglieri regionali è fissato in trenta, oltre al Presidente della Giunta, mentre il territorio regionale è ripartito in tre circoscrizioni elettorali, così individuate: circoscrizione nord, comprendente i comuni della provincia di Cosenza; circoscrizione centro, comprendente i comuni delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; circoscrizione sud, comprendente i comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria.
Il comma 3 dell’indicato art. 1 dispone poi che non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione “ almeno il 4 per cento dei voti validi ”.
Il 12.10.2025, dopo lo svolgimento delle elezioni, l’ing. De NI ha indirizzato all’ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello una nota, con la quale -preso atto dell’assegnazione dei seggi consiliari ex art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- ha rappresentato come tale disposizione utilizzasse per il calcolo della soglia di sbarramento del 4% una formula riferita al totale dei consensi espressi a livello regionale e pertanto comprensiva dei voti attribuiti sia alle liste sia ai soli candidati a Presidente.
Con la medesima nota l’esponente ha anche evidenziato come, in forza di principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, quando la legge opera un richiamo ai voti validi, tra essi debbano computarsi anche quelli espressi in favore dei soli candidati a Presidente, così da determinare il valore per la ripartizione dei seggi all’interno di una circoscrizione elettorale, che si ottiene dividendo il numero delle preferenze computate in quella circoscrizione per il numero di seggi da assegnare.
Il ricorrente ha poi rilevato che la lista “ Noi Moderati ” -attestata al 4,05% in base ai soli voti delle liste- avrebbe dovuto invece essere esclusa dal riparto dei seggi per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, poiché, considerando anche i voti per i soli candidati a Presidente, essa sarebbe scesa al 3,87%.
Alla descritta nota è seguita la trasmissione il 16.10.2025 di una più ampia memoria illustrativa a supporto della tesi sostenuta.
Tuttavia, l’ufficio centrale regionale, pur in presenza di analoghe richieste dei candidati GI MA, PP ZA e EL MI, dopo aver chiarito che il fine della verifica è determinare il numero dei voti validi riportati nell’intera regione dal gruppo di liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno e dalle liste regionali, ha precisato che « l’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 1/05 utilizza la formula dei “voti validi”, senza specificare se debbano computarsi anche i voti espressi solo per i candidati Presidenti » e quindi la disposizione va letta in conformità all’art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968, che “ in termini inequivoci individua quale regola per il riparto dei seggi tra le liste quella della cifra elettorale delle sole liste circoscrizionali ”, cosicché “ il quoziente elettorale, che va individuato al fine di attribuire ad ogni lista circoscrizionale i seggi spettanti, non può che conseguire dalle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali ”.
L’ufficio centrale regionale ha pertanto proceduto a calcolare il quoziente elettorale circoscrizionale, tenendo conto dei soli voti attribuiti alle liste circoscrizionali, senza computare i voti espressi in favore dei soli candidati a Presidente.
A fronte pertanto del modello n. 282-AR/bis I, relativo ai “ Gruppi di liste circoscrizionali ”, e del modello n. 282-AR/bis II, relativo alle “ Liste regionali ”, tale ufficio ha considerato soltanto il primo per individuare il quoziente elettorale circoscrizionale, ammettendo così la lista “ Noi Moderati ” al riparto dei seggi, con conseguente elezione a Consiglieri regionali dei candidati VI RO e AR OS.
Inoltre, ex art. 15 L. n. 108/1968, è stata proclamata eletta a Consigliere anche la candidata ME RE della lista “ Casa Riformista per la Calabria - Italia Viva ”, la medesima del ricorrente, nell’ambito della circoscrizione nord, in cui è stato registrato il maggior rapporto tra residuo e quoziente. Precisa quindi il deducente che, non considerando i voti riportati dalla lista “ Noi Moderati ”, da escludere, tale lista non avrebbe conseguito nella circoscrizione nord il maggior rapporto tra residuo e quoziente, consentendo ciò l’elezione del deducente nella circoscrizione centro.
Il 29.10.2025 vi è stata quindi la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale, tra i quali non compare l’esponente, che ne denuncia pertanto l’illegittimità per violazione della L.R. n. 1/2005 e della L. n. 108/1968, prospettando in via subordinata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005.
2. Resiste la Regione Calabria, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza e ha confutato nel merito le avverse censure, concludendo per il rigetto della domanda.
3. Si è costituito l’avv. VI RO, eletto al Consiglio regionale nella circoscrizione centro nella lista “ Noi Moderati ”.
Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, potendo il deducente agire soltanto per la correzione del risultato, nonché l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, replicando poi nel merito alle censure.
4. Si è altresì costituita l’avv. ME RE, eletta al Consiglio regionale nella circoscrizione nord nella lista “ Casa Riformista per la Calabria - Italia Viva ”.
5. Si è infine costituito AR OS, eletto al Consiglio regionale nella circoscrizione nord nella lista “ Noi Moderati ”, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12171 del 28.08.2025, con cui è stata affidata la stampa del materiale elettorale, con le relative istruzioni e approvazione di tutti i modelli utilizzati dagli uffici circoscrizionali, deducendo poi sull’infondatezza delle doglianze.
6. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare si impone il vaglio dei rilievi processuali formulati dalla Regione Calabria e dai controinteressati VI RO e AR OS.
7.1. Nello specifico, da disattendere è l’eccezione, non del tutto perspicua, di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, potendo egli agire soltanto per la correzione del risultato, essendo un elettore.
Invero, nello sviluppo del procedimento elettorale l’atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento finale con portata lesiva, la cui impugnazione è prescritta dall’art. 130, comma 1, c.p.a., a mente del quale “ contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti ”.
7.2. Sempre in rito, è altresì da respingere il rilievo di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei decreti e dei capitolati di approvazione dei modelli 282-AR bis /I, 282-AR bis /II, 260-I-AR e 260-AR, del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12171 del 28.08.2025 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 79 del 3.10.2025.
Per mezzo di tali atti è stata affidata la stampa del materiale elettorale, con le relative istruzioni e approvazione di tutti i modelli utilizzati dagli uffici circoscrizionali e regionali per il conteggio dei voti, l’individuazione della soglia di sbarramento e la proclamazione degli eletti, con riferimento ai modelli 282-AR bis /I e 282-AR bis /II, riguardanti, rispettivamente, il prospetto dei “ voti validi ” riportati dai gruppi di liste circoscrizionali e quello dei “ voti validi ” riportati dalle liste regionali.
Ad ogni evidenza, tuttavia, a tali atti, funzionali a disciplinare profili strettamente materiali e organizzativi del procedimento elettorale, non può essere riconosciuta alcuna dirimente valenza di provvedimenti presupposti rispetto alla determinazione di proclamazione degli eletti, risultando peraltro le censure del ricorrente incentrate sull’esatta portata interpretativa dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, in stretta correlazione alla modalità di calcolo della soglia di sbarramento del 4%.
7.3. Con un’ulteriore eccezione è prospettata l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, poiché il riconteggio e la determinazione del diverso quoziente elettorale circoscrizionale, unilateralmente individuato dal ricorrente, non fornirebbero la sicura dimostrazione dell’attribuzione del seggio in suo favore.
Sul punto occorre osservare che dopo i controlli dell’ufficio centrale regionale sono risultati i seguenti voti: 792.723 ai candidati alla Presidenza della Regione; 758.710 alle liste circoscrizionali; 30.729 alla lista “ Noi Moderati ”, pari al 4,05%, con attribuzione alla stessa di due seggi consiliari.
La percentuale di sbarramento del 4% sopra indicata è ricavata dalla somma dei voti validi delle liste circoscrizionali, pari a 758.710, con esclusione di quelli ottenuti dai soli candidati a Presidente.
La somma dei voti alle liste e ai soli candidati a Presidente è invece di 792.723 e rispetto a tale parametro le 30.729 preferenze ottenute dalla lista “ Noi Moderati ” equivalgono al il 3,87% dei voti validi, cifra che si colloca al di sotto della soglia minima del 4%, determinando quindi la perdita dei due seggi allo stato invece assegnati a “ Noi Moderati ” e la diversa ripartizione dei medesimi.
Ciò chiarito ritiene il Tribunale Amministrativo che possa tuttavia prescindersi dallo scrutinio di quest’ultima eccezione e, quindi dalla verifica dell’eventuale assegnazione al ricorrente di uno degli indicati seggi, poiché il ricorso è infondato nel merito.
8. Possono pertanto essere esaminati i motivi di gravame.
8.1. Con un’unica e articolata censura il deducente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, per come interpretato dall’ufficio centrale regionale alla luce dell’art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968.
Nello specifico, ad avviso del ricorrente il computo delle preferenze delle liste circoscrizionali, senza i voti dei soli candidati a Presidente, avrebbe condotto ad un erroneo riparto dei seggi del Consiglio regionale, stante l’illegittima inclusione della lista “ Noi Moderati ”, la quale, con un calcolo comprensivo anche delle preferenze dei candidati a Presidente, non avrebbe raggiunto la soglia di sbarramento del 4%, così impedendo l’illegittima elezione a Consiglieri regionali di VI RO e AR OS per la lista “ Noi Moderati ”, nonché di ME RE per la lista “ Casa Riformista per la Calabria - Italia Viva ”.
Sostiene l’esponente che l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, nel determinare la percentuale della soglia di sbarramento, reca l’inciso “ almeno il 4 per cento dei voti validi ”, il quale sul piano letterale implica che andrebbero considerati tutti i voti validamente espressi e pertanto anche quelli relativi ai soli candidati a Presidente, mentre la diversa intentio legis di individuare il quoziente elettorale circoscrizionale in base ai soli voti di lista avrebbe imposto un’espressa previsione, per come anche sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa. Inoltre, l’individuazione della soglia di sbarramento non potrebbe prescindere dalla commisurazione del grado di rappresentatività di ciascuna lista secondo l’insieme dei voti validi, nel quale sarebbero quindi da ricomprendere le preferenze in favore dei soli candidati a Presidente.
In tale prospettiva deporrebbe anche un argomento sistematico, poiché il voto al solo candidato Presidente risulterebbe, in presenza di un regime elettorale regionale senza possibilità di voto disgiunto, espressione di una volontà politica manifestata in negativo, quella cioè di non votare nessuna delle liste facenti parte della coalizione ad esso collegata, cosicché di tale volontà occorrerebbe tenere conto al fine di misurare la rappresentatività delle varie compagini.
Il riferimento all’art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968 -secondo cui il riparto dei seggi avviene in base alla cifra elettorale delle sole liste circoscrizionali- non sarebbe poi più attuale, imponendosi per tale articolo una lettura evolutiva, poiché la disposizione è stata redatta in un’epoca storica in cui le Regioni non erano state istituite e, ancora, essa è precedente all’entrata in vigore della L. Cost. n. 1/1999, che ha introdotto il meccanismo di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.
Di contro, il ricalcolo del quoziente elettorale circoscrizionale -secondo la rappresentata e corretta applicazione della disciplina- determinerebbe l’esclusione della lista “ Noi Moderati ”, la sottrazione dei relativi voti e modificherebbe i rapporti residuo/quoziente utilizzati per l’attribuzione dei seggi residui, configurando per la lista “ Casa Riformista per la Calabria - Italia Viva ” un rapporto più favorevole nella circoscrizione centro pari a 62,91, rispetto a quello della circoscrizione nord di 59,81, diversamente dal rapporto allo stato risultante e pari a 57,63 per la circoscrizione centro e 58,51 per quella nord.
8.2. Le argomentazioni del ricorrente sono confutate dalle controparti, ad avviso delle quali non sarebbe pertinente la giurisprudenza amministrativa richiamata, poiché per un verso inerente alle elezioni regionali svoltesi in Puglia, in cui vige un distinto regime giuridico elettorale, e per altro verso riguardante elezioni comunali. In materia poi risulta già una pronuncia, la n. 1736/2010, del Tribunale Amministrativo, il quale ha statuito che il quoziente elettorale circoscrizionale delle elezioni regionali in Calabria debba essere individuato sulla scorta delle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali.
9. La domanda è da respingere, non ravvisando il Tribunale Amministrativo ragioni per discostarsi dai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2010, nn. 1735, 1736, 1737; 21 luglio 2005, n. 1362; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2005, n. 124).
Per come evidenziato, la doglianza dell’esponente è incentrata su un argomento letterale -evincibile dall’inciso “ voti validi ” contenuto nell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- su un argomento di ordine sistematico -cioè le preferenze espresse per i soli candidati a Presidente sarebbero comunque la proiezione di una volontà politica- nonché sul richiamo ad alcune posizioni della giurisprudenza favorevoli alla tesi sostenuta nel ricorso (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148).
Rileva quindi il Collegio che la cornice normativa della presente controversia involge l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 -per il quale “ Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi ”- e l’art. 15, comma 3, L. n. 108/1968, secondo cui “ l’Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista ”.
9.1. Tanto chiarito, rispetto all’argomento letterale non risulta persuasivo l’assunto che la locuzione “ voti validi ” ex art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 debba essere intesa come comprensiva sia delle preferenze assegnate alle liste in sede circoscrizionale sia di quelle indirizzate ai soli candidati a Presidente.
Invero, la portata precettiva di tale locuzione va letta con riguardo sia al dato letterale sia al complessivo regime giuridico applicabile alle elezioni regionali della Calabria, evincibile dalla L. n. 108/1968 e dalla L.R. n. 1/2005.
Nello specifico, per come sopra evidenziato l’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968 individua il quoziente elettorale circoscrizionale per il riparto dei seggi con un riferimento alla “ cifra elettorale di ciascuna lista ” circoscrizionale. Il quoziente elettorale è quindi determinato da ciascun ufficio circoscrizionale mediante la divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste circoscrizionali per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, non rinvenendosi quindi alcun riferimento alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente.
Su tale presupposto letterale, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa al 4% la soglia di sbarramento delle liste circoscrizionali per l’ammissione al riparto dei seggi e il relativo calcolo deve conformarsi alla previsione contenuta nell’art. 15, comma 3, lett. b), L. n. 108/1968, assumendo pertanto quale parametro di riferimento i “ voti validi ” da intendersi riferiti delle sole liste circoscrizionali.
Nei casi in cui, invece, il legislatore regionale ha intesto assegnare un’ulteriore efficacia alla preferenza indicata dal cittadino, lo ha stabilito expressis verbis , per come previsto dall’art. 2, comma 2, L.R. n. 1/2005, in base al quale i consensi alle liste sono attribuiti anche al candidato a Presidente collegato ad esse.
A conferma di quanto prospettato, si osserva che i voti assegnati al solo Presidente, involgendo la governabilità della Regione, non hanno riflessi sulla costituzione del Consiglio regionale, cosicché il loro ipotetico conteggio nella individuazione della soglia di sbarramento del 4% per le liste circoscrizionali non risulterebbe funzionale alla stessa -inerente invece alla rappresentatività politica del Consiglio- e, infatti, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa la distinta soglia dell’8% per i candidati a Presidente e per le liste regionali ai medesimi collegati.
Alla luce della riportata interpretazione letterale e di sistema, la lettura atomistica dell’inciso “ voti validi ” propugnata dal ricorrente e comprensiva anche delle preferenze espresse in favore dei soli candidati a Presidente non è condivisibile, poiché disancorata e in palese contrasto con il complessivo tessuto normativo -costituito dal combinato disposto degli artt. 15 L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- entro cui è inserito il medesimo inciso.
9.2. Parimenti, non risulta persuasivo l’assunto che la preferenza accordata al solo candidato a Presidente sia espressione di una volontà politica, come tale non ignorabile in fase di individuazione della soglia di sbarramento.
Invero, seppur il voto al solo candidato a Presidente sia da considerarsi comunque proiezione di un convincimento politico dell’elettore, sebbene non riconducibile a nessuno degli schieramenti presenti nella competizione, nondimeno il legislatore regionale calabrese -discostandosi sul punto, come di seguito chiarito, dalla scelta del legislatore regionale pugliese- non ha introdotto alcuna deroga al criterio cristallizzato dal legislatore nazionale nell’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968.
9.3. Ancora, la disposizione da ultimo richiamata non può ritenersi superata da una sopravvenuta interpretatio abrogans derivante dall’istituzione delle regioni e dall’introduzione dell’elezione diretta del Presidente della Giunta, e ciò in assenza di un’abrogazione espressa della stessa ovvero della vigenza di una successiva norma di pari fonte gerarchica con la medesima incompatibile.
A supporto di quanto finora evidenziato, torna utile il richiamo ai principi interpretativi già enunciati dal Tribunale Amministrativo in una controversia relativa alle modalità di determinazione della soglia del 4%, secondo cui la disposizione contenuta nella lett. b), comma 3, dell’art. 15 L.R. n. 108/1968 “ quale regola per il riparto dei seggi tra le liste assume quella della cifra elettorale di ciascuna di essa così escludendo sul piano logico, prima ancora che giuridico, ogni indebita commistione o sommatoria tra cifre elettorali di liste di diverso ambito e tipologia. In altri termini, il quoziente elettorale circoscrizionale, che va individuato al fine di attribuire ad ogni lista circoscrizionale i seggi spettanti, non può che conseguire dalle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali. Le cifre delle liste elettorali regionali saranno considerate solo quando dovrà stabilirsi chi, tra i candidati a presidente della Giunta Regionale ha ottenuto più voti, risultando quindi eletto ” (TA.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 1736).
9.4. Vanno poi disattese, sotto concorrente profilo, le ulteriori argomentazioni dell’esponente.
9.4.1. Nello specifico, la pronuncia del T.a.r. Puglia richiamata dal ricorrente, confermata in appello, ha statuito che nella Regione Puglia ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento nella competizione elettorale debbano computarsi anche le preferenze accordate ai soli candidati a Presidente (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148; Consiglio di Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838).
Tuttavia, il diverso assunto interpretativo è basato sulla L.R. Puglia n. 2/2005, il cui art. 15, comma 4 -discostandosi sul punto dall’art. 15 L. n. 108/1968 e in termini speculari dalla L.R. Calabria n. 1/2005- stabilisce che “ L’Ufficio centrale regionale, …, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni; 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma ”.
Ad ogni evidenza, pertanto, il riportato precetto nel computo dei voti validi funzionali alla determinazione della soglia di sbarramento opera un espresso richiamo al totale dei voti validi della Regione, numero ricavabile dalla somma delle cifre elettorali ottenute dai singoli candidati a Presidente in tutte le circoscrizioni.
9.4.2. In termini analoghi, non risulta conferente, per come correttamente dedotto dalla difesa regionale, la pronuncia relativa alla contesa elettorale nella Regione MB (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 dicembre 2015, n. 5720).
Invero, l’art. 13 L.R. MB n. 4/2015, integrativo con l’art. 11- bis della L. n. 108/1968, prevede -diversamente dal regime giuridico di cui alla L.R. Calabria n. 1/2005- che il voto per il solo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale “ si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta ”, cosicché, in base al successivo art. 14, comma 3, lett a), la determinazione della “ cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali o di liste non riunite in coalizione… è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale, anche in forza di quanto stabilito dalla lettera a), del comma 3, dell'articolo 11-bis ”.
Emerge quindi, in riferimento alle riportate disposizioni regionali pugliesi e umbre, una distinta disciplina delle competizioni elettorali, che in modo coerente giustifica, ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento, la diversa rilevanza riconosciuta alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente, rispetto a quanto previsto nel sistema elettorale regionale calabrese dagli artt. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005.
9.4.3. Da ultimo si ritiene non pertinente il riferimento all’interpretazione resa dalla giurisprudenza sull’art. 73, comma 10, D. Lgs. n. 267/2000 (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2010, n. 3021), poiché relativa all’assegnazione del premio di maggioranza alla lista che sostiene il candidato Sindaco vittorioso al secondo turno e quindi inerente ad una fattispecie non sovrapponibile all’individuazione delle liste che devono concorrere alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale in una competizione regionale.
Analogamente, non risulta persuasiva la giurisprudenza amministrativa che distingue tra l’inciso “ cifra elettorale ” -afferente ai solo voti di lista- e la formula “ voti validi ” che, viceversa, contemplerebbe la “ totalità dei voti non nulli espressi nella consultazione elettorale ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2010, n. 3022), poiché relativa, anche in tal caso, all’art. 73 D. Lgs. n. 267/2000 in materia di elezioni dei Consigli comunali, con un testo normativo di riferimento quindi non assimilabile al regime elettorale della Regione Calabria.
10. Il ricorso risulta pertanto infondato nel merito.
11. Residua l’esame della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, per violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost.
Secondo le deduzioni dell’esponente risulterebbe incostituzionale, poiché in contrasto con il principio della sovranità popolare ex art. 1, comma 2, Cost., un meccanismo legislativo che imponga di determinare, ai fini della ripartizione dei seggi, il quoziente elettorale circoscrizionale in base ai soli voti espressi in favore delle liste, escludendo le preferenze assegnate solo a uno dei candidati a Presidente.
Tale meccanismo risulterebbe inoltre lesivo dell’art. 48, comma 2, Cost., ai sensi del quale “ Il voto è personale ed eguale, libero e segreto ”, perché in realtà il voto dell’elettore al solo candidato a Presidente non avrebbe la medesima valenza della preferenza indirizzata anche alla lista, non essendo computato ai fini della determinazione del quoziente elettorale, ledendosi al contempo il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché sarebbe irragionevole che nella determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tenga conto anche dei voti ai candidati a Presidente, essendo comunque espressivi di una scelta politica in negativo dell’elettore, ovvero di non votare nessuna delle liste che sostengono i candidati.
L’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, dunque, se letto nel senso sostenuto dall’ufficio centrale regionale, comprimerebbe la volontà della parte di elettori, che hanno attribuito capacità di governo non a una specifica lista, bensì al solo candidato Presidente, anche perché le sorti del governo regionale affidato al Presidente della Giunta non possono essere considerate disgiunte dalla dinamica degli equilibri politici che conducono alla composizione dell’organo consiliare, cosicché l’orientamento dell’elettore espresso in favore di un candidato Presidente coinvolge anche una o più liste a esso collegate. Come la giurisprudenza amministrativa ha ben evidenziato, inoltre, “ il raffronto tra i voti validi di ogni lista e il totale dei voti validi dei candidati alla presidenza avvenga tra grandezze omogenee. Il termine di confronto utilizzato dal legislatore è il totale dei voti validi, perché solo in questo modo si mette alla prova l’effettiva rappresentatività di una lista e, dunque, la sua capacità di attrarre consensi elettorali nell’ambito di una competizione che va riguardata unitariamente, non per compartimenti stagni ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148).
La questione è manifestamente infondata.
Occorre osservare in via preliminare che la disciplina elettorale regionale è il riflesso della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, per come indicata nell’art. 122, comma 1, Cost., a mente del quale “ il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi ”. In attuazione dell’indicata previsione, l’art. 1 L. n. 165/2004 ha fissato in via esclusiva i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione, mentre l’art. 4 ha previsto che “ le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze ”.
In linea con l’indicato quadro normativo, la Corte Costituzionale ha statuito che “la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione, …, sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità ” (Corte Costituzionale, 24 settembre 2015, n. 193).
In tale prospettiva, la scelta operata dal legislatore regionale calabrese di considerare ai fini della determinazione della soglia di sbarramento i soli voti di lista e non anche le preferenze espresse in favore dei candidati a Presidente non si palesa lesiva dei richiamati precetti costituzionali.
Essa, invero, risulta la proiezione dell’esercizio di una discrezionalità legislativa non discriminatoria, in quanto l’elettore in modo consapevole indirizza la preferenza al solo candidato alla Presidenza, cosicché tale preferenza è coerentemente computata per l’elezione del Presidente della Regione e, in termini altrettanto coerenti, è legittima l’opzione legislativa di non conferirle alcun rilievo nel calcolo delle quote circoscrizionali, incentrato sui soli voti di lista per la determinazione della soglia di sbarramento del 4%.
12. Il ricorso è pertanto respinto.
13. La peculiarità e la complessità della controversia consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
RO EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EV | RD AS |
IL SEGRETARIO