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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA NO nella causa civile iscritta al n°10335/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to CANTISANI Parte_1
AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Domenico
Cantavenera, sito in Via E. Notarbartolo n. 5 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to VINCENZI IVAN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in P.ZZA MARTIRI 42 a CARPI.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 01/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19/10/2022, il sig. Parte_1 convenne in giudizio la e, avendo premesso: CP_1
di avere stipulato con la stessa in data 1.11.2019, un contratto di agenzia a termine, per lo svolgimento di attività di agente monomandatario per le province di Trapani e
Palermo, che, a seguito della diffusione della pandemia covid e dall'ampliamento dei prodotti commercializzati dalla convenuta (con inclusione di mascherine, guanti, tamponi, gel igienizzanti), era stato modificato da un primo patto integrativo siglato il
25.3.2020, poi, da un secondo del 01.06.2020 ed infine da un terzo negozio, siglato in
1 data 01.09.2021, con cui le Parti avevano trasformato il contratto di agenzia a termine in uno a tempo indeterminato ed eliminato tutte le precedenti pattuizioni;
che, dopo un lungo periodo di proficua collaborazione, a partire dalla fine del
2021 e per i primi mesi del 2022, la preponente si era resa responsabile di diverse inadempienze nell'assolvimento degli obblighi contratti con buona parte dei clienti procacciati dall'agente (es. ritardi o errori nelle consegne, ma anche invio di fatture di prodotti mai consegnati, ordini spediti privi di DDT o addirittura prodotti non ordinati e modifiche di prezzo di listino già concordato con i clienti), che per tale ragione avevano annullato diversi ordini, causandogli “perdite importanti di fatturato”; che la proponente, in data 17.01.2022, aveva unilateralmente e illegittimamente
(per contrasto con l'art. 1749 c.c.) modificato le condizioni contrattuali, comunicando che “a seguito di verifica di finanze aziendali, si vede necessario rivedere le modalità di pagamento dei premi/ provigioni. In breve tempo provvederemo a gestire le provigioni e premi solo sul maturato {solo al momento in cui il cliente avrà pagato). Questo passaggio richiederà del tempo per effettuare modifiche al gestionale, fino ad allora e a partire da Gennaio, vi sarà riconosciuto quota 30% del totale dei vostri conteggi mensili. A seguito di verifica pagamenti vi sarà riconosciuta la parte restante.”; di aver infine appreso, tramite l'inoltro “evidentemente per errore” di una mail (in data 9.3.2022) da parte della preponente che la stessa “direttamente per tramite dell'Amministratore oppure per tramite del suo compagno Controparte_2
, aveva concluso nel corso del 2020 e del 2021 - e comunque Controparte_3
prima della modifica contrattuale del 01/09/2021 -, nella zona di esclusiva del medesimo, ordini per un totale di € 271.191,54” senza corrispondergli le relative provvigioni;
di aver presentato, in ragione delle plurime inadempienze sopra descritte, le proprie dimissioni per giusta causa con lettera del 16.4.2022, ma di aver proseguito il mandato su” pressione di fino al 30 maggio 2022; CP_1 convenne in giudizio la suddetta società per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
A. Accertare e dichiarare il diritto dell'Agente al pagamento Parte_1
delle provvigioni del 7 % sulle vendite concluse direttamente dalla CP_4
[...] ovvero per tramite di terzi nella zona di competenza esclusiva del medesimo e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1748, 2 comma c.c., condannare la la in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare al ricorrente a titolo di provvigioni la somma di € 18.983,40, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria ovvero, in subordine, riconoscendo al ricorrente l'equivalente a titolo di danno;
B. accertare e dichiarare che il recesso esercitato dall'Agente Parte_1
in data 24/04/2022 è giustificato da circostanze attribuibili alla
[...] CP_1
a norma e per gli effetti dell'art. 1751 c.c. e conseguentemente, dichiarata la
[...] sussistenza di tutti i presupposti di legge, il diritto del ricorrente alle indennità di cessazione di rapporto condannando la convenuta al pagamento:
1. dell'indennità di mancato preavviso prevista dall'art. 1750 c.c. e dall'art. 9
AEC Industria, per le ragioni di calcolo indicate nel ricorso, pari ad € 20.652,36 o alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria;
2. dell'indennità di cessazione del rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 comma 3, ovvero, in subordine nella misura prevista dall'art. 10 dell'AEC, pari a € 2.284,01 a titolo di FIR, € 4.897,28 a titolo di indennità suppletiva di clientela e a € 54.427,09 a titolo di indennità meritocratica, per un totale di €
61.608,38 o alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria;
C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito nel periodo gennaio – aprile 2022 a causa della malagestio della condannando la medesima a pagare a tale titolo al medesimo per Controparte_1 le ragioni di cui al ricorso una somma pari ad almeno € 11.018,35 o la maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria;
D. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della fattura n.
20/2022 allegata e conseguentemente condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te p.t., al pagamento di 1.965,74 €;
E. il tutto oltre rivalutazione e interessi moratori norma dell''art. 7 dell'
[...]
dal giorno della messa in mora (02/08/2022) al momento del pagamento e CP_5 con vittoria di spese e onorari tutti”.
3 Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto;
in via di eccezione riconvenzionale, poi, la società chiese: “1 accertarsi e dichiararsi l'illiceità della condotta del sig. in Parte_1
concorso con , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ed configurante concorrenza
[...] CP_10 Controparte_11
sleale con storno di dipendenti, collaboratori e clienti, in danno di ed in CP_1 favore della medesima Controparte_11
2 in subordine, accertarsi e dichiararsi l'illiceità della condotta del sig. Parte_1
nel momento in cui non ha comunque denunciato a quando
[...] CP_1 ancora era con essa legato da vincolo contrattuale, la situazione di cui al punto che precede e l'attività di convinzione da parte di verso dipendenti e agenti CP_6 di a segirlo in FPHS, CP_1
3 in ogni caso accertarsi e dichiararsi che durante la vigenza del contratto di cui è causa il sig. già operava per conto e nell'interesse della Parte_1 [...]
violando così il divieto di concorrenza convenuto tra le parti, Controparte_11
in conseguenza di quanto sopra, accertarsi e dichiararsi in via di eccezione riconvenzionale la risoluzione anticipata del rapporto per gravi inadempimenti di
[...]
con ogni conseguente sua responsabilità sia di natura contrattuale Parte_1 che, in subordine, extracontrattuale e risarcitoria nonché con conseguente venire di eventuali (negati) obblighi contrattuali;
a prescindere dall'accertamento in via di eccezione riconvenzionale della risoluzione del rapporto per altrui inadempimento, accertarsi e dichiararsi tutti i fatti illeciti / inadempimenti imputati in questo atto al sig. e quindi tutte Parte_1 le conseguenze risarcitorie qui da accertare e dichiarare ai fini di opporle ai denegati altrui crediti;
in subordine e quindi in denegata ipotesi si ritenga la sussistenza di altrui crediti, provvedersi alla compensazione fra le rispettive ragioni creditorie come sopra richieste in via di eccezione riconvenzionale;
4. con vittoria in ogni caso di spese di lite”.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
4 Giova, in primo luogo, rilevare l'infondatezza della preliminare eccezione d'improcedibilità sollevata dalla convenuta, per la violazione del termine di dieci giorni ex art. 415 comma IV c.p.c., visto il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cfr. da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 8007 del
04/04/2014), secondo cui: “In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, cod. proc. civ., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma)”. (Cass. Sez. 3, 29/11/2005, n. 26039)
Sempre, in via preliminare, deve ritenersi cessata la materia del contendere in relazione al pagamento delle provvigioni di cui alla fattura n. 20/2022 pari ad €
1.965,74, effettuata dalla preponente con bonifico del 17.10.2022 (cfr. doc. 11 produzione convenuta).
Va, poi, ulteriormente delimitata la materia del contendere dovendosi ritenere inammissibile la domanda di carattere risarcitorio azionata dalla convenuta in memoria di costituzione.
Tale pretesa, erroneamente qualificata dalla società come mera eccezione riconvenzionale, deve ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 418 c.p.c.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'elemento che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale non è la natura del diritto fatto valere dal convenuto ma il fine che egli si propone, cioè il contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa il deducente si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione, se invece egli tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale nel rito del lavoro è soggetta alle prescrizioni contenute negli artt. 416 e 418 cod. proc.
5 civ., nel senso della sua necessaria inclusione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione” (cfr. in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 9965 del 21/07/2001, ma anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26880 del 22/10/2019)
Tale principio di diritto ben si attaglia al caso di specie, in cui la società, lamentando che il ricorrente (insieme ad altri colleghi) avrebbe posto in essere durante il rapporto di lavoro atti di “concorrenza sleale con storno di dipendenti, collaboratori e clienti, in danno di ed in favore della medesima CP_1 Controparte_11
chiede espressamente accertarsi “la risoluzione anticipata del rapporto
[...] per gravi inadempimenti di con ogni conseguente sua Parte_1
responsabilità sia di natura contrattuale che, in subordine, extracontrattuale e risarcitoria”.
Appare, quindi, evidente che la convenuta non vuole soltanto paralizzare le domande, di carattere retributivo e risarcitorio, azionate dal ricorrente, ma ottenere un risultato a sé favorevole, quale l'accertamento di una sua condotta inadempiente e di un suo conseguente obbligo risarcitorio, potenzialmente idoneo ad estinguere se non sopravanzare le sue pretese creditorie.
Ci si trova, in definitiva, di fronte ad una domanda riconvenzionale, da ritenere inammissibile, non avendo la convenuta richiesto, nella memoria di costituzione, lo spostamento dell'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c.
Tutto ciò premesso è possibile passare alla disamina delle diverse domande azionate in ricorso:
a) risarcimento del danno economico patito per le provvigioni non corrisposte fra il 2021 e il 2022 per affari conclusi direttamente dalla preponente nella sua zona di esclusiva;
b) indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 20.652,36, dovuta in ragione della giusta causa di recesso;
c) indennità di cessazione del rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 comma 3, ovvero, in subordine nella misura prevista dall'art. 10 dell'AEC, pari a € 2.284,01 a titolo di FIRR, € 4.897,28 a titolo di indennità suppletiva di clientela e a € 54.427,09 a titolo di indennità meritocratica, per un totale di €
61.608,38;
6 d) risarcimento del danno patrimoniale subito nel periodo gennaio – aprile
2022 a causa della malagestio della pari ad almeno € 11.018,35; Controparte_1
La prima domanda, concernente le c.d. provvigioni indirette, deve ritenersi in massima parte infondata.
Parte convenuta non contesta la deduzione attorea, secondo cui gli affari elencati al punto 21 del ricorso (riproduttivo dell'allegato accluso alla mail del 9.3.2022) siano stati conclusi direttamente dal legale rappresentante della società o da un suo dipendente, ma nega il diritto del ricorrente alla provvigione, sulla scorta di una lettura delle pattuizioni intercorse fra le parti, diversa e più convincente di quella prospettata in ricorso.
Ed infatti col patto integrativo del 25.03.2020 (cfr. doc. 3 produzione di parte convenuta), le parti, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, non hanno inteso riconoscere all'agente un diritto alla provvigione per tutte le c.d. vendite direzionali effettuate nell'area di competenza (che il contratto di agenzia dell'1.11.2019 riteneva legittime, non prevedendo alcun compenso per l'agente), ma solo per quelle “diverse dalle mascherine” ovvero per la vendita dei prodotti, per così dire classici, commercializzati dalla società.
Ciò emerge chiaramente da una lettura complessiva del suddetto negozio, in cui viene aggiunto “un nuovo prodotto fra quelli distribuiti dalla Mandante, ossia delle mascherine di protezione individuale” per la cui vendita sono riconosciute all'agente provvigioni dirette del 2%, quindi si introducono le provvigioni per le vendite indirette precisando che: “Inoltre, sempre a far tempo dalla sottoscrizione di questo accordo, per tutte le vendite effettuate presso aziende / distributori (diverse dalle mascherine) effettuate dalla mandante senza l'intervento dell'agente ai clienti indicati alla premessa
B.b, sarà riconosciuta all'agente una provvigione fissa del 5%”.
L'esclusione espressa della vendita di “mascherine” ovvero del nuovo prodotto commercializzato dalla convenuta dal calcolo delle provvigioni indirette, dimostra chiaramente la volontà delle parti di limitare il diritto della provvigione alle vendite c.d. direzionali afferenti ai prodotti precedentemente venduti (ovvero, secondo le incontestate deduzioni di parte convenuta: “il plantare attivo a marchio Bionaif, a cui si sono col tempo affiancati altri prodotti, sempre legati al benessere della persona, come
7 le fasce elastiche, le creme e gel per il corpo, i prodotti cosmetici e gli integratori naturali sotto forma di barrette”, pag. 2 della memoria).
L'esclusione del diritto alla provvigione per le vendite indirette viene, poi, implicitamente ribadito con il patto integrativo dell'01.06.2020 (sempre doc. 3), con cui le parti hanno incluso fra i prodotti da commercializzare altri presidi anticovid
“(mascherine, DPI, gel e spray igienizzanti ecc.)”, limitandosi ad incrementare le provvigioni dovute all'agente per le vendite dirette di tali prodotti che passavano dal
2% al 4% e ritenendo per il resto “validi i pregressi accordi”.
Sulla scorta di tale inequivoco quadro negoziale, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che tutte le vendite direzionali elencate al punto 21 del ricorso per le quali vanta il diritto alla provvigione, avessero ad oggetto i prodotti “diversi” da quelli anti covid.
In assenza di qualsiasi allegazione specifica o prova sul punto (ed anzi a fronte di quanto concordemente riferito dai testi “In ordine agli affari elencati al Tes_1
punto 21 del ricorso, confermo che gli stessi sono stati effettivamente conclusi dalla società nelle aree di Palermo e Trapani di competenza dell'agente, ma preciso che per essi non spettano le provigioni richieste dall' agente dal momento che i prodotti covid, secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, non davano diritto alle provigioni all' agente se venduti direttamente dall'azienda. Da quel che so il contratto originario non prevedeva alcuna provvigione per le vendite dirette effettuate dalla società nell' area di competenza del ricorrente, solo successivamente con un patto integrativo che ha avuto un arco di vigenza ridotto e conclusosi nel settembre 2021 si è previsto un compenso provigionale per le vendite indirette che non comprendessero però prodotti covid. Il conteggio di cui all'allegato 10 della memoria che mi viene mostrato, contiene quindi le vendite indirette effettuate dalla società durante la vigenza del suddetto patto integrativo e le provvigioni riconosciute addirittura in eccesso dal ricorrente per le stesse. Ricordo peraltro che nel conteggio di cui al doc. 10 non abbiamo tenuto conto di alcune vendite indirette effettuate al di fuori dell'area di competenza del ricorrente seppur incluso nell' elenco di cui al punto 21 del ricorso (all.to n.9 allo stesso)” e
: “L'elenco di vendite che mi viene mostrato mi è stato sottoposto dall'Avv. Tes_2
CE ed io ho controllato cliente per cliente se gli ordini rispettavano i criteri contrattuali ai fini della provvigione ed il periodo di fatturazione, sia in base
8 all'accordo iniziale con il , sia in base alle successive integrazioni. Alla fine, Parte_1
rimasero due clienti nella zona di Palermo e risultava un credito della di € CP_1
65,62 perché c'erano stati dei resi molto probabilmente di Linea classica, molto probabilmente plantari, da parte dei clienti. Confermo il documento n. 10 che mi viene mostrato e che io stessa ho redatto”), non resta che riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione della somma di € 65.62 (oltre accessori di legge), che la stessa convenuta ritiene dovuta a tale titolo.
Le restanti domande, sub b), c) e d) della superiore elencazione meritano una trattazione unitaria.
Deve, innanzitutto, escludersi la sussistenza di una giusta causa di recesso, come definita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (Cass. Sez. L., 23/06/2025, n. 16802)
Alla luce di tali condivisibili coordinate ermeneutiche vanno esaminate le condotte asseritamente inadempienti che avrebbero, nella prospettazione attorea, giustificato il suo recesso dal rapporto:
- violazione del diritto di esclusiva, riferito alle cd. vendite indirette sopra esaminate;
- mala gaestio degli ordini e affari nel primo trimestre 2022;
- modifica unilaterale delle condizioni di pagamento delle provvigioni.
Per quanto riguarda la prima condotta appare sufficiente richiamare quanto sopra riferito in ordine alla limitatissima inadempienza della preponente che, nel periodo indicato 2020/2021, non ha corrisposto al ricorrente provvigioni indirette per un ammontare estremamente esiguo.
9 Deve, poi, ritenersi non imputabile alla convenuta la (pacifica) difficoltà della stessa di adempiere agli obblighi contratti con la clientela, nei primi mesi dell'anno
2022.
Appaiono di decisivo peso le convergenti dichiarazioni testimoniali, rese sul punto dai testi di parte convenuta (“Lavoro per la società convenuta da diversi anni Tes_1
come addetto alla contabilità e ricordo che nel periodo compreso tra dicembre 2021 e marzo 2022 vi furono notevoli problemi nella consegna di merce ed in particolare di dispositivi anticovid per ragioni legate alle pratiche doganali all'assenza di funzionari e alle tempistiche delle ispezioni stesse. Tali circostanze mi constavano sia perché avevo contatti diretti con gli spedizionieri doganali sia per le mail che mi venivano in parte girate per conoscenza di cui all' allegato n.7 del ricorso. Inoltre ricordo che sempre in quel periodo molti dipendenti della società, sia addetti all' amministrazione che alla logistica si sono assentati proprio perché avevano contratto il covid e questo aveva rallentato le consegne. Come già ho accennato, avendo contatti con gli spedizionieri, gli stessi in quel periodo mi rappresentavano le ragioni del ritardo delle consegne legate, non solo ai problemi delle dogane italiane, ma anche al ritardo dell'arrivo delle navi che dalla Cina trasportavano tali merci e delle difficoltà di controllare le merci che arrivavano vi aerea negli scali italiani”) e (“Sì, è vero. Tes_2
Confermo anche il documento n. 7 che mi viene mostrato. Preciso che io sono in copia in quasi tutte le mail perché io stessa mi occupavo della preparazione dei documenti necessari per la dogana e, pertanto, ero diretta interessata delle problematiche che stavamo riscontrando e che riguardavano problematiche relative a ritardi e consegne delle importazioni che stavamo seguendo”. A D.R.: “Io stessa mi sono occupata della raccolta dei documenti contenuti nel documento n. 7 che mi viene mostrato”. A D.R.:
“Ho avuto percezione diretta delle problematiche riscontrate in dette mail”. Sul cap.
6): “Sì, è vero. Noi importavamo i prodotti per la protezione dal COVID dalla Cina o via aerea o via nave. Nel periodo indicato abbiamo subito grossi ritardi ed abbiamo avuto grandi complicazioni. A Malpensa, esempio, ricordo che persero parecchi pacchi di mascherine FFP2 e che detta spedizione ci venne consegnata solo parzialmente.
Ricordo anche che le date di consegna della merce erano costantemente posticipate.
Ricordo che due navi contenenti la nostra fornitura, a causa di uno sciopero, non vennero scaricate se non dopo parecchi giorni e che poi la merce venne anche
10 sottoposta ai controlli doganali creando, pertanto, un ritardo di circa 20/25 giorni.
Bisogna anche considerare che pure da noi le consegne erano parcellizzate, nel senso che dovevamo distribuirle in maniera equa a tutti i nostri clienti, non arrivandocene abbastanza, a causa di quanto detto sopra”. Sul cap. 7): “Sì, è vero. Confermo il documento n. 8 che mi viene mostrato. Preciso che fui io stessa a chiedere alla
Consulente del Lavoro detto documento. Io presi in quel periodo il COVID, così come tutti i miei colleghi indicati nel documento n. 8”), come, seppur parzialmente confermate dagli stessi testi di parte ricorrente, avendo la teste riferito che:” in Tes_3
ordine alle ragioni del ritardo, peraltro ricordo che parlando con alcuni dipendenti della società gli stessi riferivano di problematiche legate ai trasporti internazionali e peraltro mi risulta che in quel periodo alcuni dipendenti sia amministrativi sia addetti alla logistica erano assenti per malattia, legati o meno al covid” ed il teste :” in CP_7
quel periodo sebbene mi constino difficoltà logistiche legati ai trasporti internazionali via mare o via aereo…”.
Sulla scorta di tali dichiarazioni e della documentazione allegata alla memoria (cfr. docc. 7, 8 e 9) deve concludersi che nei mesi iniziali del 2022, l'approvvigionamento di prodotti della linea anti covid, provenienti da paesi esteri ha incontrato un imprevedibile e grave ritardo per ragioni di carattere logistico e doganale.
Tali circostanze, estranee alla capacità di controllo e quindi alla responsabilità della preponente, aggravate dall'elevato numero di assenze per malattie interne alla società, hanno ragionevolmente determinato l'accertata difficoltà (se non impossibilità) della stessa di far fronte ai molteplici ordinativi di dispositivi anti covid richiesti
(anche) dai clienti procacciati dal ricorrente.
Ci si trova, dunque, di fronte a cause imprevedibili, assimilabili alla forza maggiore che escludono in radice la possibilità di ritenere la preponente responsabile di esse e quindi fondare la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente per le perdite patrimoniali scaturenti da esse.
Né permettono di addivenire a un diverso risultato le generiche affermazioni della teste moglie del ricorrente, secondo cui :”Per quanto riguarda le ragioni di tali Tes_3
ritardi nelle consegne alcuni dipendenti della società mi riferirono che il sig. CP_2 che ricopriva all'interno della società il ruolo di legale rappresentante era il destinatario di bancali di dispositivi che venivano consegnati alla sede della società e
11 stoccati a suo nome, non so esattamente a chi questi dispositivi venivano poi consegnati, di certo come ho detto vi erano dei ritardi nelle consegne. … In ordine a quanto riferito sui bancali dei prodotti stoccati in magazzino con la dicitura CP_2
ricordo che mio marito ha ricevuto via WhatsApp che ritraeva gli stessi anche se non ricordo chi l'aveva inviata” e dal teste (ex agente della società, attore di altra CP_7
controversia contro la stessa), secondo cui:” in quel periodo sebbene mi constino difficoltà logistiche legati ai trasporti internazionali via mare o via aereo, so anche che l'azienda aveva a disposizione diversi magazzini sul piano nazionale dai quali attingere e da quel che mi riferivano i responsabili di essa, in caso di problemi con il trasporto navale erano in grado di ovviare tramite il trasporto aereo. Devo altresì riferire che nella mia zona, un grosso distributore che prima si rivolgeva a me per gli ordini, è stato contattato dall'azienda e fornito di credenziali con cui effettuare direttamente gli ordini e questo peraltro mi ha portato a dimettermi, ma inoltre, potendo ancora accede all'applicazione ho verificato personalmente che l'azienda forniva a questo distributore grossi quantitativi di mascherini a prezzi persino vantaggiosi non assolvendo peraltro agli obblighi assunti con farmacie e altri”.
Si tratta, in entrambe le testimonianze, di circostanze generiche, decontestualizzate e soprattutto non apprese direttamente dai testi, ma riferite da altri, indefiniti interlocutori interni o esterni all'azienda convenuta e pertanto scarsamente attendibili.
Dovendosi, quindi, escludere ogni mala gaestio da parte della preponente per il periodo appena indicato e risultando del tutto irrisorio l'inadempimento concernente le c.d. provvigioni indirette, non può, infine, ritenersi la modifica unilaterale delle condizioni di pagamento delle provvigioni adottata dalla società e comunicata il
17.01.2022, un “inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Con la nota in questione la società, infatti, si è limitata a comunicare che “a seguito di verifica di finanze aziendali, si vede necessario rivedere le modalità di pagamento dei premi/ provigioni. In breve tempo provvederemo a gestire le provigioni e premi solo sul maturato (solo al momento in cui il cliente avrà pagato). Questo passaggio richiederà del tempo per effettuare modifiche al gestionale, fino ad allora e a partire da Gennaio, vi sarà riconosciuto quota 30% del totale dei vostri conteggi
12 mensili. A seguito di verifica pagamenti vi sarà riconosciuta la parte restante.”; in altri termini, la società, lungi dal negare il diritto degli agenti al pagamento delle provvigioni sul “maturato” ovvero sugli affari andati a buon fine (coerentemente con le pattuizioni vigenti e col disposto dell'art. 1748 c.c.), ne ha semplicemente modificato “le modalità di pagamento”, corrispondendo un acconto pari al 30% dei crediti maturati mensilmente e rinviando il saldo alla successiva verifica degli affari andati a buon fine.
Tale modifica unilaterale, di cui il ricorrente non si è lagnato nel corso del rapporto né ha motivato le sue dimissioni, non costituisce di certo un'inadempienza di tale gravità da giustificare il recesso dell'agente.
In conclusione, deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di una giusta causa di recesso.
Da ciò discende, all'evidenza, l'infondatezza della domanda azionata per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso (risultando, peraltro, estremamente dubbia la compatibilità di tale richiesta con la concessione, da parte dello stesso agente, di un cospicuo periodo di preavviso alla preponente) e, come già accennato, per il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito nei primi mesi del 2022.
Dalle considerazioni sopra esposte, discende, infine, il parziale rigetto delle domande (sub c) finalizzate alla percezione delle indennità di fine rapporto, previste dall'AEC di categoria o in subordine dall'art. 1751 c.c.
Al fine di individuare la disciplina da applicare al caso di specie giova premettere che le parti individuali, nel contratto dell'1.11.2019 (non modificato sul punto dal successivo contratto dell'1.9.2021), hanno espressamente pattuito, all'art. 12 che :
“l'indennità di cessazione del rapporto sarà dovuta solo alle condizioni previste dall'articolo 1751 c.c. Nessun altro maggior diritto spetterà all'agente a titolo di indennizzo o risarcimento di danno per la cessazione del rapporto”, aggiungendo, però, che per “quanto qui non previsto si applicano le norme generale degli AEC vigenti e articoli del codice civile in materia di agenzia”.
Orbene da una lettura combinata delle due clausole negoziali e tenendo conto del chiaro disposto del penultimo comma dell'art. 1751 c.c., secondo cui: “Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente”, non resta che ritenere applicabili al caso di specie le disposizioni dell'AEC (all. 15), che appaiono più favorevoli per l'agente rispetto all'art. 1751, prevedendo, in caso di risoluzione del
13 rapporto, all'art. 10, il diritto dello stesso alla percezione dell'indennità di risoluzione del rapporto di cui al capo 1 e dell'indennità suppletiva di clientela di cui al capo 2.
L'erogazione dei due emolumenti ha diversi presupposti: se, infatti, la prima “sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta;
la seconda (che contiene anche la c.d. indennità meritocratica) non è dovuta “se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante”, non potendosi peraltro, reputare imputabili “le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia”.
Dalle clausole appena riportate appare subito evidente come il ricorrente, dimessosi senza giusta causa, non possa vantare alcun diritto alla percezione dell'indennità suppletiva di clientela o dell'indennità meritocratica.
Resta invece dovuta all'agente (e ciò palesa la natura di maggior favore della disciplina dell'A.e.c. e quindi la sua applicabilità al caso di specie) l'indennità di risoluzione del rapporto, non ravvisandosi le eccezioni previste dalla suddetta clausola collettiva (-ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta); parte convenuta, d'altro canto, non contesta la debenza di tale voce retributiva, limitandosi a dedurre che :”Il CP_ è stato costantemente pagato in corso di rapporto per cui nulla gli è dovuto a tale titolo” (cfr. pag. 17 della memoria di costituzione).
Tale deduzione difensiva, però, non ha avuto alcun riscontro probatorio documentale.
Pertanto, non essendo stata specificamente contestata la quantificazione di tale voce da parte del ricorrente, non resta che ritenere dovuta allo stesso, a tale titolo, la somma di € 2.284,01 oltre accessori di legge.
In definitiva il ricorso merita parziale accoglimento e la società convenuta va condannata a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 2.349,63 (pari ad €
2.284,01 più € 65,62) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo.
14 Sussistono giusti motivi, connessi al limitato accoglimento del ricorso ed alla reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al pagamento delle provvigioni di cui alla fattura n. 20/2022.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 2.349,63 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 10/12/2025.
IL GIUDICE
DA NO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA NO nella causa civile iscritta al n°10335/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to CANTISANI Parte_1
AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Domenico
Cantavenera, sito in Via E. Notarbartolo n. 5 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to VINCENZI IVAN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in P.ZZA MARTIRI 42 a CARPI.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 01/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19/10/2022, il sig. Parte_1 convenne in giudizio la e, avendo premesso: CP_1
di avere stipulato con la stessa in data 1.11.2019, un contratto di agenzia a termine, per lo svolgimento di attività di agente monomandatario per le province di Trapani e
Palermo, che, a seguito della diffusione della pandemia covid e dall'ampliamento dei prodotti commercializzati dalla convenuta (con inclusione di mascherine, guanti, tamponi, gel igienizzanti), era stato modificato da un primo patto integrativo siglato il
25.3.2020, poi, da un secondo del 01.06.2020 ed infine da un terzo negozio, siglato in
1 data 01.09.2021, con cui le Parti avevano trasformato il contratto di agenzia a termine in uno a tempo indeterminato ed eliminato tutte le precedenti pattuizioni;
che, dopo un lungo periodo di proficua collaborazione, a partire dalla fine del
2021 e per i primi mesi del 2022, la preponente si era resa responsabile di diverse inadempienze nell'assolvimento degli obblighi contratti con buona parte dei clienti procacciati dall'agente (es. ritardi o errori nelle consegne, ma anche invio di fatture di prodotti mai consegnati, ordini spediti privi di DDT o addirittura prodotti non ordinati e modifiche di prezzo di listino già concordato con i clienti), che per tale ragione avevano annullato diversi ordini, causandogli “perdite importanti di fatturato”; che la proponente, in data 17.01.2022, aveva unilateralmente e illegittimamente
(per contrasto con l'art. 1749 c.c.) modificato le condizioni contrattuali, comunicando che “a seguito di verifica di finanze aziendali, si vede necessario rivedere le modalità di pagamento dei premi/ provigioni. In breve tempo provvederemo a gestire le provigioni e premi solo sul maturato {solo al momento in cui il cliente avrà pagato). Questo passaggio richiederà del tempo per effettuare modifiche al gestionale, fino ad allora e a partire da Gennaio, vi sarà riconosciuto quota 30% del totale dei vostri conteggi mensili. A seguito di verifica pagamenti vi sarà riconosciuta la parte restante.”; di aver infine appreso, tramite l'inoltro “evidentemente per errore” di una mail (in data 9.3.2022) da parte della preponente che la stessa “direttamente per tramite dell'Amministratore oppure per tramite del suo compagno Controparte_2
, aveva concluso nel corso del 2020 e del 2021 - e comunque Controparte_3
prima della modifica contrattuale del 01/09/2021 -, nella zona di esclusiva del medesimo, ordini per un totale di € 271.191,54” senza corrispondergli le relative provvigioni;
di aver presentato, in ragione delle plurime inadempienze sopra descritte, le proprie dimissioni per giusta causa con lettera del 16.4.2022, ma di aver proseguito il mandato su” pressione di fino al 30 maggio 2022; CP_1 convenne in giudizio la suddetta società per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
A. Accertare e dichiarare il diritto dell'Agente al pagamento Parte_1
delle provvigioni del 7 % sulle vendite concluse direttamente dalla CP_4
[...] ovvero per tramite di terzi nella zona di competenza esclusiva del medesimo e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1748, 2 comma c.c., condannare la la in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare al ricorrente a titolo di provvigioni la somma di € 18.983,40, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria ovvero, in subordine, riconoscendo al ricorrente l'equivalente a titolo di danno;
B. accertare e dichiarare che il recesso esercitato dall'Agente Parte_1
in data 24/04/2022 è giustificato da circostanze attribuibili alla
[...] CP_1
a norma e per gli effetti dell'art. 1751 c.c. e conseguentemente, dichiarata la
[...] sussistenza di tutti i presupposti di legge, il diritto del ricorrente alle indennità di cessazione di rapporto condannando la convenuta al pagamento:
1. dell'indennità di mancato preavviso prevista dall'art. 1750 c.c. e dall'art. 9
AEC Industria, per le ragioni di calcolo indicate nel ricorso, pari ad € 20.652,36 o alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria;
2. dell'indennità di cessazione del rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 comma 3, ovvero, in subordine nella misura prevista dall'art. 10 dell'AEC, pari a € 2.284,01 a titolo di FIR, € 4.897,28 a titolo di indennità suppletiva di clientela e a € 54.427,09 a titolo di indennità meritocratica, per un totale di €
61.608,38 o alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria;
C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito nel periodo gennaio – aprile 2022 a causa della malagestio della condannando la medesima a pagare a tale titolo al medesimo per Controparte_1 le ragioni di cui al ricorso una somma pari ad almeno € 11.018,35 o la maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria;
D. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della fattura n.
20/2022 allegata e conseguentemente condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te p.t., al pagamento di 1.965,74 €;
E. il tutto oltre rivalutazione e interessi moratori norma dell''art. 7 dell'
[...]
dal giorno della messa in mora (02/08/2022) al momento del pagamento e CP_5 con vittoria di spese e onorari tutti”.
3 Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto;
in via di eccezione riconvenzionale, poi, la società chiese: “1 accertarsi e dichiararsi l'illiceità della condotta del sig. in Parte_1
concorso con , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ed configurante concorrenza
[...] CP_10 Controparte_11
sleale con storno di dipendenti, collaboratori e clienti, in danno di ed in CP_1 favore della medesima Controparte_11
2 in subordine, accertarsi e dichiararsi l'illiceità della condotta del sig. Parte_1
nel momento in cui non ha comunque denunciato a quando
[...] CP_1 ancora era con essa legato da vincolo contrattuale, la situazione di cui al punto che precede e l'attività di convinzione da parte di verso dipendenti e agenti CP_6 di a segirlo in FPHS, CP_1
3 in ogni caso accertarsi e dichiararsi che durante la vigenza del contratto di cui è causa il sig. già operava per conto e nell'interesse della Parte_1 [...]
violando così il divieto di concorrenza convenuto tra le parti, Controparte_11
in conseguenza di quanto sopra, accertarsi e dichiararsi in via di eccezione riconvenzionale la risoluzione anticipata del rapporto per gravi inadempimenti di
[...]
con ogni conseguente sua responsabilità sia di natura contrattuale Parte_1 che, in subordine, extracontrattuale e risarcitoria nonché con conseguente venire di eventuali (negati) obblighi contrattuali;
a prescindere dall'accertamento in via di eccezione riconvenzionale della risoluzione del rapporto per altrui inadempimento, accertarsi e dichiararsi tutti i fatti illeciti / inadempimenti imputati in questo atto al sig. e quindi tutte Parte_1 le conseguenze risarcitorie qui da accertare e dichiarare ai fini di opporle ai denegati altrui crediti;
in subordine e quindi in denegata ipotesi si ritenga la sussistenza di altrui crediti, provvedersi alla compensazione fra le rispettive ragioni creditorie come sopra richieste in via di eccezione riconvenzionale;
4. con vittoria in ogni caso di spese di lite”.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
4 Giova, in primo luogo, rilevare l'infondatezza della preliminare eccezione d'improcedibilità sollevata dalla convenuta, per la violazione del termine di dieci giorni ex art. 415 comma IV c.p.c., visto il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cfr. da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 8007 del
04/04/2014), secondo cui: “In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, cod. proc. civ., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma)”. (Cass. Sez. 3, 29/11/2005, n. 26039)
Sempre, in via preliminare, deve ritenersi cessata la materia del contendere in relazione al pagamento delle provvigioni di cui alla fattura n. 20/2022 pari ad €
1.965,74, effettuata dalla preponente con bonifico del 17.10.2022 (cfr. doc. 11 produzione convenuta).
Va, poi, ulteriormente delimitata la materia del contendere dovendosi ritenere inammissibile la domanda di carattere risarcitorio azionata dalla convenuta in memoria di costituzione.
Tale pretesa, erroneamente qualificata dalla società come mera eccezione riconvenzionale, deve ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 418 c.p.c.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'elemento che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale non è la natura del diritto fatto valere dal convenuto ma il fine che egli si propone, cioè il contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa il deducente si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione, se invece egli tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale nel rito del lavoro è soggetta alle prescrizioni contenute negli artt. 416 e 418 cod. proc.
5 civ., nel senso della sua necessaria inclusione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione” (cfr. in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 9965 del 21/07/2001, ma anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26880 del 22/10/2019)
Tale principio di diritto ben si attaglia al caso di specie, in cui la società, lamentando che il ricorrente (insieme ad altri colleghi) avrebbe posto in essere durante il rapporto di lavoro atti di “concorrenza sleale con storno di dipendenti, collaboratori e clienti, in danno di ed in favore della medesima CP_1 Controparte_11
chiede espressamente accertarsi “la risoluzione anticipata del rapporto
[...] per gravi inadempimenti di con ogni conseguente sua Parte_1
responsabilità sia di natura contrattuale che, in subordine, extracontrattuale e risarcitoria”.
Appare, quindi, evidente che la convenuta non vuole soltanto paralizzare le domande, di carattere retributivo e risarcitorio, azionate dal ricorrente, ma ottenere un risultato a sé favorevole, quale l'accertamento di una sua condotta inadempiente e di un suo conseguente obbligo risarcitorio, potenzialmente idoneo ad estinguere se non sopravanzare le sue pretese creditorie.
Ci si trova, in definitiva, di fronte ad una domanda riconvenzionale, da ritenere inammissibile, non avendo la convenuta richiesto, nella memoria di costituzione, lo spostamento dell'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c.
Tutto ciò premesso è possibile passare alla disamina delle diverse domande azionate in ricorso:
a) risarcimento del danno economico patito per le provvigioni non corrisposte fra il 2021 e il 2022 per affari conclusi direttamente dalla preponente nella sua zona di esclusiva;
b) indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 20.652,36, dovuta in ragione della giusta causa di recesso;
c) indennità di cessazione del rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 comma 3, ovvero, in subordine nella misura prevista dall'art. 10 dell'AEC, pari a € 2.284,01 a titolo di FIRR, € 4.897,28 a titolo di indennità suppletiva di clientela e a € 54.427,09 a titolo di indennità meritocratica, per un totale di €
61.608,38;
6 d) risarcimento del danno patrimoniale subito nel periodo gennaio – aprile
2022 a causa della malagestio della pari ad almeno € 11.018,35; Controparte_1
La prima domanda, concernente le c.d. provvigioni indirette, deve ritenersi in massima parte infondata.
Parte convenuta non contesta la deduzione attorea, secondo cui gli affari elencati al punto 21 del ricorso (riproduttivo dell'allegato accluso alla mail del 9.3.2022) siano stati conclusi direttamente dal legale rappresentante della società o da un suo dipendente, ma nega il diritto del ricorrente alla provvigione, sulla scorta di una lettura delle pattuizioni intercorse fra le parti, diversa e più convincente di quella prospettata in ricorso.
Ed infatti col patto integrativo del 25.03.2020 (cfr. doc. 3 produzione di parte convenuta), le parti, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, non hanno inteso riconoscere all'agente un diritto alla provvigione per tutte le c.d. vendite direzionali effettuate nell'area di competenza (che il contratto di agenzia dell'1.11.2019 riteneva legittime, non prevedendo alcun compenso per l'agente), ma solo per quelle “diverse dalle mascherine” ovvero per la vendita dei prodotti, per così dire classici, commercializzati dalla società.
Ciò emerge chiaramente da una lettura complessiva del suddetto negozio, in cui viene aggiunto “un nuovo prodotto fra quelli distribuiti dalla Mandante, ossia delle mascherine di protezione individuale” per la cui vendita sono riconosciute all'agente provvigioni dirette del 2%, quindi si introducono le provvigioni per le vendite indirette precisando che: “Inoltre, sempre a far tempo dalla sottoscrizione di questo accordo, per tutte le vendite effettuate presso aziende / distributori (diverse dalle mascherine) effettuate dalla mandante senza l'intervento dell'agente ai clienti indicati alla premessa
B.b, sarà riconosciuta all'agente una provvigione fissa del 5%”.
L'esclusione espressa della vendita di “mascherine” ovvero del nuovo prodotto commercializzato dalla convenuta dal calcolo delle provvigioni indirette, dimostra chiaramente la volontà delle parti di limitare il diritto della provvigione alle vendite c.d. direzionali afferenti ai prodotti precedentemente venduti (ovvero, secondo le incontestate deduzioni di parte convenuta: “il plantare attivo a marchio Bionaif, a cui si sono col tempo affiancati altri prodotti, sempre legati al benessere della persona, come
7 le fasce elastiche, le creme e gel per il corpo, i prodotti cosmetici e gli integratori naturali sotto forma di barrette”, pag. 2 della memoria).
L'esclusione del diritto alla provvigione per le vendite indirette viene, poi, implicitamente ribadito con il patto integrativo dell'01.06.2020 (sempre doc. 3), con cui le parti hanno incluso fra i prodotti da commercializzare altri presidi anticovid
“(mascherine, DPI, gel e spray igienizzanti ecc.)”, limitandosi ad incrementare le provvigioni dovute all'agente per le vendite dirette di tali prodotti che passavano dal
2% al 4% e ritenendo per il resto “validi i pregressi accordi”.
Sulla scorta di tale inequivoco quadro negoziale, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che tutte le vendite direzionali elencate al punto 21 del ricorso per le quali vanta il diritto alla provvigione, avessero ad oggetto i prodotti “diversi” da quelli anti covid.
In assenza di qualsiasi allegazione specifica o prova sul punto (ed anzi a fronte di quanto concordemente riferito dai testi “In ordine agli affari elencati al Tes_1
punto 21 del ricorso, confermo che gli stessi sono stati effettivamente conclusi dalla società nelle aree di Palermo e Trapani di competenza dell'agente, ma preciso che per essi non spettano le provigioni richieste dall' agente dal momento che i prodotti covid, secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, non davano diritto alle provigioni all' agente se venduti direttamente dall'azienda. Da quel che so il contratto originario non prevedeva alcuna provvigione per le vendite dirette effettuate dalla società nell' area di competenza del ricorrente, solo successivamente con un patto integrativo che ha avuto un arco di vigenza ridotto e conclusosi nel settembre 2021 si è previsto un compenso provigionale per le vendite indirette che non comprendessero però prodotti covid. Il conteggio di cui all'allegato 10 della memoria che mi viene mostrato, contiene quindi le vendite indirette effettuate dalla società durante la vigenza del suddetto patto integrativo e le provvigioni riconosciute addirittura in eccesso dal ricorrente per le stesse. Ricordo peraltro che nel conteggio di cui al doc. 10 non abbiamo tenuto conto di alcune vendite indirette effettuate al di fuori dell'area di competenza del ricorrente seppur incluso nell' elenco di cui al punto 21 del ricorso (all.to n.9 allo stesso)” e
: “L'elenco di vendite che mi viene mostrato mi è stato sottoposto dall'Avv. Tes_2
CE ed io ho controllato cliente per cliente se gli ordini rispettavano i criteri contrattuali ai fini della provvigione ed il periodo di fatturazione, sia in base
8 all'accordo iniziale con il , sia in base alle successive integrazioni. Alla fine, Parte_1
rimasero due clienti nella zona di Palermo e risultava un credito della di € CP_1
65,62 perché c'erano stati dei resi molto probabilmente di Linea classica, molto probabilmente plantari, da parte dei clienti. Confermo il documento n. 10 che mi viene mostrato e che io stessa ho redatto”), non resta che riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione della somma di € 65.62 (oltre accessori di legge), che la stessa convenuta ritiene dovuta a tale titolo.
Le restanti domande, sub b), c) e d) della superiore elencazione meritano una trattazione unitaria.
Deve, innanzitutto, escludersi la sussistenza di una giusta causa di recesso, come definita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (Cass. Sez. L., 23/06/2025, n. 16802)
Alla luce di tali condivisibili coordinate ermeneutiche vanno esaminate le condotte asseritamente inadempienti che avrebbero, nella prospettazione attorea, giustificato il suo recesso dal rapporto:
- violazione del diritto di esclusiva, riferito alle cd. vendite indirette sopra esaminate;
- mala gaestio degli ordini e affari nel primo trimestre 2022;
- modifica unilaterale delle condizioni di pagamento delle provvigioni.
Per quanto riguarda la prima condotta appare sufficiente richiamare quanto sopra riferito in ordine alla limitatissima inadempienza della preponente che, nel periodo indicato 2020/2021, non ha corrisposto al ricorrente provvigioni indirette per un ammontare estremamente esiguo.
9 Deve, poi, ritenersi non imputabile alla convenuta la (pacifica) difficoltà della stessa di adempiere agli obblighi contratti con la clientela, nei primi mesi dell'anno
2022.
Appaiono di decisivo peso le convergenti dichiarazioni testimoniali, rese sul punto dai testi di parte convenuta (“Lavoro per la società convenuta da diversi anni Tes_1
come addetto alla contabilità e ricordo che nel periodo compreso tra dicembre 2021 e marzo 2022 vi furono notevoli problemi nella consegna di merce ed in particolare di dispositivi anticovid per ragioni legate alle pratiche doganali all'assenza di funzionari e alle tempistiche delle ispezioni stesse. Tali circostanze mi constavano sia perché avevo contatti diretti con gli spedizionieri doganali sia per le mail che mi venivano in parte girate per conoscenza di cui all' allegato n.7 del ricorso. Inoltre ricordo che sempre in quel periodo molti dipendenti della società, sia addetti all' amministrazione che alla logistica si sono assentati proprio perché avevano contratto il covid e questo aveva rallentato le consegne. Come già ho accennato, avendo contatti con gli spedizionieri, gli stessi in quel periodo mi rappresentavano le ragioni del ritardo delle consegne legate, non solo ai problemi delle dogane italiane, ma anche al ritardo dell'arrivo delle navi che dalla Cina trasportavano tali merci e delle difficoltà di controllare le merci che arrivavano vi aerea negli scali italiani”) e (“Sì, è vero. Tes_2
Confermo anche il documento n. 7 che mi viene mostrato. Preciso che io sono in copia in quasi tutte le mail perché io stessa mi occupavo della preparazione dei documenti necessari per la dogana e, pertanto, ero diretta interessata delle problematiche che stavamo riscontrando e che riguardavano problematiche relative a ritardi e consegne delle importazioni che stavamo seguendo”. A D.R.: “Io stessa mi sono occupata della raccolta dei documenti contenuti nel documento n. 7 che mi viene mostrato”. A D.R.:
“Ho avuto percezione diretta delle problematiche riscontrate in dette mail”. Sul cap.
6): “Sì, è vero. Noi importavamo i prodotti per la protezione dal COVID dalla Cina o via aerea o via nave. Nel periodo indicato abbiamo subito grossi ritardi ed abbiamo avuto grandi complicazioni. A Malpensa, esempio, ricordo che persero parecchi pacchi di mascherine FFP2 e che detta spedizione ci venne consegnata solo parzialmente.
Ricordo anche che le date di consegna della merce erano costantemente posticipate.
Ricordo che due navi contenenti la nostra fornitura, a causa di uno sciopero, non vennero scaricate se non dopo parecchi giorni e che poi la merce venne anche
10 sottoposta ai controlli doganali creando, pertanto, un ritardo di circa 20/25 giorni.
Bisogna anche considerare che pure da noi le consegne erano parcellizzate, nel senso che dovevamo distribuirle in maniera equa a tutti i nostri clienti, non arrivandocene abbastanza, a causa di quanto detto sopra”. Sul cap. 7): “Sì, è vero. Confermo il documento n. 8 che mi viene mostrato. Preciso che fui io stessa a chiedere alla
Consulente del Lavoro detto documento. Io presi in quel periodo il COVID, così come tutti i miei colleghi indicati nel documento n. 8”), come, seppur parzialmente confermate dagli stessi testi di parte ricorrente, avendo la teste riferito che:” in Tes_3
ordine alle ragioni del ritardo, peraltro ricordo che parlando con alcuni dipendenti della società gli stessi riferivano di problematiche legate ai trasporti internazionali e peraltro mi risulta che in quel periodo alcuni dipendenti sia amministrativi sia addetti alla logistica erano assenti per malattia, legati o meno al covid” ed il teste :” in CP_7
quel periodo sebbene mi constino difficoltà logistiche legati ai trasporti internazionali via mare o via aereo…”.
Sulla scorta di tali dichiarazioni e della documentazione allegata alla memoria (cfr. docc. 7, 8 e 9) deve concludersi che nei mesi iniziali del 2022, l'approvvigionamento di prodotti della linea anti covid, provenienti da paesi esteri ha incontrato un imprevedibile e grave ritardo per ragioni di carattere logistico e doganale.
Tali circostanze, estranee alla capacità di controllo e quindi alla responsabilità della preponente, aggravate dall'elevato numero di assenze per malattie interne alla società, hanno ragionevolmente determinato l'accertata difficoltà (se non impossibilità) della stessa di far fronte ai molteplici ordinativi di dispositivi anti covid richiesti
(anche) dai clienti procacciati dal ricorrente.
Ci si trova, dunque, di fronte a cause imprevedibili, assimilabili alla forza maggiore che escludono in radice la possibilità di ritenere la preponente responsabile di esse e quindi fondare la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente per le perdite patrimoniali scaturenti da esse.
Né permettono di addivenire a un diverso risultato le generiche affermazioni della teste moglie del ricorrente, secondo cui :”Per quanto riguarda le ragioni di tali Tes_3
ritardi nelle consegne alcuni dipendenti della società mi riferirono che il sig. CP_2 che ricopriva all'interno della società il ruolo di legale rappresentante era il destinatario di bancali di dispositivi che venivano consegnati alla sede della società e
11 stoccati a suo nome, non so esattamente a chi questi dispositivi venivano poi consegnati, di certo come ho detto vi erano dei ritardi nelle consegne. … In ordine a quanto riferito sui bancali dei prodotti stoccati in magazzino con la dicitura CP_2
ricordo che mio marito ha ricevuto via WhatsApp che ritraeva gli stessi anche se non ricordo chi l'aveva inviata” e dal teste (ex agente della società, attore di altra CP_7
controversia contro la stessa), secondo cui:” in quel periodo sebbene mi constino difficoltà logistiche legati ai trasporti internazionali via mare o via aereo, so anche che l'azienda aveva a disposizione diversi magazzini sul piano nazionale dai quali attingere e da quel che mi riferivano i responsabili di essa, in caso di problemi con il trasporto navale erano in grado di ovviare tramite il trasporto aereo. Devo altresì riferire che nella mia zona, un grosso distributore che prima si rivolgeva a me per gli ordini, è stato contattato dall'azienda e fornito di credenziali con cui effettuare direttamente gli ordini e questo peraltro mi ha portato a dimettermi, ma inoltre, potendo ancora accede all'applicazione ho verificato personalmente che l'azienda forniva a questo distributore grossi quantitativi di mascherini a prezzi persino vantaggiosi non assolvendo peraltro agli obblighi assunti con farmacie e altri”.
Si tratta, in entrambe le testimonianze, di circostanze generiche, decontestualizzate e soprattutto non apprese direttamente dai testi, ma riferite da altri, indefiniti interlocutori interni o esterni all'azienda convenuta e pertanto scarsamente attendibili.
Dovendosi, quindi, escludere ogni mala gaestio da parte della preponente per il periodo appena indicato e risultando del tutto irrisorio l'inadempimento concernente le c.d. provvigioni indirette, non può, infine, ritenersi la modifica unilaterale delle condizioni di pagamento delle provvigioni adottata dalla società e comunicata il
17.01.2022, un “inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Con la nota in questione la società, infatti, si è limitata a comunicare che “a seguito di verifica di finanze aziendali, si vede necessario rivedere le modalità di pagamento dei premi/ provigioni. In breve tempo provvederemo a gestire le provigioni e premi solo sul maturato (solo al momento in cui il cliente avrà pagato). Questo passaggio richiederà del tempo per effettuare modifiche al gestionale, fino ad allora e a partire da Gennaio, vi sarà riconosciuto quota 30% del totale dei vostri conteggi
12 mensili. A seguito di verifica pagamenti vi sarà riconosciuta la parte restante.”; in altri termini, la società, lungi dal negare il diritto degli agenti al pagamento delle provvigioni sul “maturato” ovvero sugli affari andati a buon fine (coerentemente con le pattuizioni vigenti e col disposto dell'art. 1748 c.c.), ne ha semplicemente modificato “le modalità di pagamento”, corrispondendo un acconto pari al 30% dei crediti maturati mensilmente e rinviando il saldo alla successiva verifica degli affari andati a buon fine.
Tale modifica unilaterale, di cui il ricorrente non si è lagnato nel corso del rapporto né ha motivato le sue dimissioni, non costituisce di certo un'inadempienza di tale gravità da giustificare il recesso dell'agente.
In conclusione, deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di una giusta causa di recesso.
Da ciò discende, all'evidenza, l'infondatezza della domanda azionata per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso (risultando, peraltro, estremamente dubbia la compatibilità di tale richiesta con la concessione, da parte dello stesso agente, di un cospicuo periodo di preavviso alla preponente) e, come già accennato, per il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito nei primi mesi del 2022.
Dalle considerazioni sopra esposte, discende, infine, il parziale rigetto delle domande (sub c) finalizzate alla percezione delle indennità di fine rapporto, previste dall'AEC di categoria o in subordine dall'art. 1751 c.c.
Al fine di individuare la disciplina da applicare al caso di specie giova premettere che le parti individuali, nel contratto dell'1.11.2019 (non modificato sul punto dal successivo contratto dell'1.9.2021), hanno espressamente pattuito, all'art. 12 che :
“l'indennità di cessazione del rapporto sarà dovuta solo alle condizioni previste dall'articolo 1751 c.c. Nessun altro maggior diritto spetterà all'agente a titolo di indennizzo o risarcimento di danno per la cessazione del rapporto”, aggiungendo, però, che per “quanto qui non previsto si applicano le norme generale degli AEC vigenti e articoli del codice civile in materia di agenzia”.
Orbene da una lettura combinata delle due clausole negoziali e tenendo conto del chiaro disposto del penultimo comma dell'art. 1751 c.c., secondo cui: “Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente”, non resta che ritenere applicabili al caso di specie le disposizioni dell'AEC (all. 15), che appaiono più favorevoli per l'agente rispetto all'art. 1751, prevedendo, in caso di risoluzione del
13 rapporto, all'art. 10, il diritto dello stesso alla percezione dell'indennità di risoluzione del rapporto di cui al capo 1 e dell'indennità suppletiva di clientela di cui al capo 2.
L'erogazione dei due emolumenti ha diversi presupposti: se, infatti, la prima “sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta;
la seconda (che contiene anche la c.d. indennità meritocratica) non è dovuta “se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante”, non potendosi peraltro, reputare imputabili “le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia”.
Dalle clausole appena riportate appare subito evidente come il ricorrente, dimessosi senza giusta causa, non possa vantare alcun diritto alla percezione dell'indennità suppletiva di clientela o dell'indennità meritocratica.
Resta invece dovuta all'agente (e ciò palesa la natura di maggior favore della disciplina dell'A.e.c. e quindi la sua applicabilità al caso di specie) l'indennità di risoluzione del rapporto, non ravvisandosi le eccezioni previste dalla suddetta clausola collettiva (-ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta); parte convenuta, d'altro canto, non contesta la debenza di tale voce retributiva, limitandosi a dedurre che :”Il CP_ è stato costantemente pagato in corso di rapporto per cui nulla gli è dovuto a tale titolo” (cfr. pag. 17 della memoria di costituzione).
Tale deduzione difensiva, però, non ha avuto alcun riscontro probatorio documentale.
Pertanto, non essendo stata specificamente contestata la quantificazione di tale voce da parte del ricorrente, non resta che ritenere dovuta allo stesso, a tale titolo, la somma di € 2.284,01 oltre accessori di legge.
In definitiva il ricorso merita parziale accoglimento e la società convenuta va condannata a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 2.349,63 (pari ad €
2.284,01 più € 65,62) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo.
14 Sussistono giusti motivi, connessi al limitato accoglimento del ricorso ed alla reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al pagamento delle provvigioni di cui alla fattura n. 20/2022.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 2.349,63 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 10/12/2025.
IL GIUDICE
DA NO
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