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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 10990/2024 e promossa dal sig. nato a Parte_1
Genova il 18/4/1957, c.f.: , elettivamente domiciliato in Genova, Via C.F._1
N. Gallino 10/4, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Scotto, che lo rappresenta e difende per mandato in atti attore contro signori , nata a [...] il [...], ed Controparte_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...]
[...]
convenuti contumaci
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza del 18 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamato
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità dell'11/9/2024 (causa R.G. n. 10814/2024) conveniva in giudizio ed , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 esponendo tra l'altro: - di avere concesso ai convenuti in locazione, ad uso abitativo e con divieto di sublocazione,
l'unità immobiliare sita in Genova, Via Val D'Astico 29, con pertinenziale box, così rispettivamente censiti al NCEU: Sez. PON, Foglio 4, Sub 20, Particella 479, z.c. 4,
Categoria A/3, Classe 1, vani 4,5, RC Euro 302,13 (l'appartamento) e Sez. PON, Foglio 4,
Subalterno 5, Particella 479, Z.C. 4, Categoria C/6, Classe 3 MQ 14, RC Euro 75,20 (il box), in forza di contratto del 27/10/2022;
- che il canone di locazione era stato pattuito in € 7.200,00 annui, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 600,00 ciascuna;
- che i conduttori, nonostante i solleciti, avevano omesso di corrispondere i canoni a decorrere dal mese di giugno 2023, maturando così una morosità ammontante, alla data del 30/9/2024, ad € 9.600,00.
Concludeva, quindi, nel senso riportato alle pagine 2 e 3 della citazione.
Previa trasformazione del rito per le ragioni di cui al verbale d'udienza dell'8/11/2024, era dichiarata la contumacia dei signori ed , dopo di che il difensore dell'attore CP_1 CP_2
procedeva a discussione e la causa era trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le domande attoree risultano fondate, per le seguenti ragioni:
-nell'azione di risoluzione del contratto, che ha quale elemento costitutivo fondamentale il mancato adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
-nel caso di specie, il sig. a assolto al proprio onere probatorio mediante la Parte_1
produzione in giudizio del contratto di locazione del 27/10/2022 (debitamente sottoscritto anche dai convenuti), documentando in tal modo l'esistenza delle obbligazioni assunte da parte conduttrice e, in particolare, quella di pagare i canoni di locazione (pari ad € 600 mensili – art. 3);
- i signori , non costituitisi in giudizio, non hanno dimostrato fatti estintivi, Parte_2
impeditivi, modificativi delle obbligazioni assunte;
- l'inadempimento dei citati conduttori – da ritenersi nella fattispecie in esame sufficientemente dimostrato, stante l'assenza di concreti elementi di segno contrario - è grave ai sensi dell'art. 5 legge 392/78 (“salvo quanto previsto dall'art 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.”);
- in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, con riferimento all'inadempimento del conduttore all'obbligazione primaria di pagamento del canone, il medesimo articolo 5 della
L. n. 392/1978 fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, che, come tale, non consente al giudice del merito di svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento (v., tra le altre, Cass. 8628/2006; 8418/2006).
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende poi la fondatezza della domanda di rilascio dell'appartamento sopra menzionato e del box, rilascio che va ordinato, ex art. 56
L. 392/1978, in 50 giorni dalla presente sentenza, considerate le ragioni dello stesso.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulla condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni, non essendo stata formulata la relativa domanda in sede di memoria integrativa datata 16/12/2024.
In virtù del principio della soccombenza, ed Controparte_1 Controparte_2
devono, infine, condannarsi al pagamento delle spese di giudizio (valore compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria non espletata,
e con riduzione del 50% del valore medio previsto per la fase decisionale, stante la non complessità della stessa), comprese quelle della fase di convalida, così come liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) risolve, per grave inadempimento dei convenuti, il contratto di locazione ad uso abitativo del 27 ottobre 2022, relativo all'immobile, con pertinenziale box, sito in
Genova – Via Val D'Astico 29.
2) condanna ed al rilascio, in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attore dell'immobile e del pertinenziale box di cui al punto 1), Parte_1
liberi da persone e/o cose, entro il termine dilatorio di cinquanta giorni dalla presente sentenza;
3) condanna inoltre i citati convenuti al pagamento in solido, a favore di Pt_1 delle spese di lite che liquida, per la fase di convalida locatizia in € 198,28
[...] per esborsi e in € 1.628,00 per compensi (€ 919,00 per la fase di studio ed € 709,00 per quella introduttiva), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e, per la presente fase, in € 338,18 per esborsi e in € 2.546,50 per compensi (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed €
850,50 per la fase decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Genova, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia