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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/02/2025 al n. 338 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
SA (Sa) il 05/09/1990, rappresentato e difeso giusta procura in atti dalle avv.te
Donnarumma Mariannina e Gallucci Patrizia;
e da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
VI (Na) il 13/01/1989 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Massa Fabio;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Palma Campania in data 07/07/2011 dalla cui unione nascevano le figlie: , nata ad [...] il [...] e Persona_1 Per_2
il 13/05/2018 a San Gennaro VI, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. cron.
1371/2021 del 12/08/2021 reso nel procedimento R.G. n. 1689/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 1371/2021 del 12/08/2021 , previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 17/06/2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1) Le figlie al fine di consentire la piena realizzazione del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, saranno affidate congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter c.c.;
2) le minori saranno collocate in modo prevalente presso la residenza materna;
il padre potrà prelevare e
tenere con sé le dilette minori due weekend alternati al mese con pernottamento dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì mattina fino all'entrata di scuola nel periodo scolastico e fino alle ore 9.00 a.m. negli altri periodi dell'anno. Durante le settimane in cui le minori trascorreranno il week-end con il padre, quest'ultimo le terrà con sé anche dalle ore 18.00 del mercoledì al giovedì mattina fino all'entrata di scuola nel periodo scolastico
e fino alle ore 9.00 a.m. negli altri periodi dell'anno. Durante la settimana in cui le minori staranno con la mamma per il week-end, il papà le terrà con sé dalle ore 18.00 del lunedì all'entrata di scuola del martedì mattina nel periodo scolastico e fino alle ore 9.00 a.m. negli altri periodi dell'anno e il giovedì dalle ore
18.00 alle 20.00. Quanto alle ferie estive, le piccole trascorreranno con il padre almeno sette giorni
consecutivi, periodo che su accordo dei genitori dovrà essere definito entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per quanto attiene alle festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascun genitore o la vigilia di natale e natale o la vigilia di capodanno e capodanno. e , trascorreranno, Persona_1 Per_2 ad anni alterni, con ciascun genitore o il giorno di Pasqua o il lunedì d'Albis. Il giorno del compleanno e dell'onomastico delle piccole saranno trascorsi preferibilmente con ambedue i genitori, altrimenti varrà
l'accordo diversamente preso da quest'ultimi secondo il principio dell'alternanza. La festività di San
Giuseppe sarà trascorsa con il , mentre la festa della mamma con la sig.ra Le minori Pt_1 Pt_2 staranno con il sig. anche il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, e viceversa Pt_1 trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare le eventuali variazioni del o dei rispettivi recapiti telefonici.
Ciascun coniuge, inoltre, dovrà essere sempre informato degli eventuali spostamenti in altre regioni, quando questi ha con sé le minori.
La coppia genitoriale, infine, si impegna a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra i figli ed i nonni sia paterni che materni. 3) La già casa familiare, costituita da un immobile condotto in locazione, resterà assegnata alla sig.ra
che continuerà ad abitarla unitamente alla prole minore. Pt_2
4) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per le figlie Pt_1 Pt_2 minori € 900,00 mensili.
5) L'ammontare relativo al contributo al mantenimento per le minori sarà corrisposto alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà annualmente aggiornato, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2026.
6) Le spese straordinarie relative alla prole minore saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura
del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo tra il Tribunale di Nola e il COA del medesimo Tribunale dell'anno 2021.
7) I coniugi si impegnano a stipulare una polizza assicurativa ramo vita di accontamento per le minori, con quanto percepito da entrambi mensilmente a titolo di assegno unico.
8) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo o causa legati al precedente procedimento di separazione personale e al presente, ad eccezione di quanto precisato sopra.”
In riferimento al regime di affido delle minori e si ritiene Persona_1 Per_2
opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nato Parte_1 C.F._1
a SA (Sa) il 05/09/1990, e (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] , il giorno 07/07/2011 in Palma
Campania, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.24,
Parte II, Serie A, Anno 2011);
b) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocamento stabile e residenza presso la madre sig.ra con diritto di Parte_2
visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) assegna la casa familiare, costituita da un immobile condotto in locazione, alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla prole minore;
Pt_2
d) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
la complessiva somma di euro 900,00 mensili a titolo di mantenimento delle
[...] figlie (€ 450,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno dieci di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo tra il
Tribunale di Nola e il COA del medesimo Tribunale dell'anno 2021;
e) prende atto di ogni ulteriore disposizione vincolante tra le parti ai sensi dell'art
1321 e 1322 cc;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
g) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 12/03/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/02/2025 al n. 338 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
SA (Sa) il 05/09/1990, rappresentato e difeso giusta procura in atti dalle avv.te
Donnarumma Mariannina e Gallucci Patrizia;
e da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
VI (Na) il 13/01/1989 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Massa Fabio;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Palma Campania in data 07/07/2011 dalla cui unione nascevano le figlie: , nata ad [...] il [...] e Persona_1 Per_2
il 13/05/2018 a San Gennaro VI, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. cron.
1371/2021 del 12/08/2021 reso nel procedimento R.G. n. 1689/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 1371/2021 del 12/08/2021 , previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 17/06/2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1) Le figlie al fine di consentire la piena realizzazione del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, saranno affidate congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter c.c.;
2) le minori saranno collocate in modo prevalente presso la residenza materna;
il padre potrà prelevare e
tenere con sé le dilette minori due weekend alternati al mese con pernottamento dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì mattina fino all'entrata di scuola nel periodo scolastico e fino alle ore 9.00 a.m. negli altri periodi dell'anno. Durante le settimane in cui le minori trascorreranno il week-end con il padre, quest'ultimo le terrà con sé anche dalle ore 18.00 del mercoledì al giovedì mattina fino all'entrata di scuola nel periodo scolastico
e fino alle ore 9.00 a.m. negli altri periodi dell'anno. Durante la settimana in cui le minori staranno con la mamma per il week-end, il papà le terrà con sé dalle ore 18.00 del lunedì all'entrata di scuola del martedì mattina nel periodo scolastico e fino alle ore 9.00 a.m. negli altri periodi dell'anno e il giovedì dalle ore
18.00 alle 20.00. Quanto alle ferie estive, le piccole trascorreranno con il padre almeno sette giorni
consecutivi, periodo che su accordo dei genitori dovrà essere definito entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per quanto attiene alle festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni con ciascun genitore o la vigilia di natale e natale o la vigilia di capodanno e capodanno. e , trascorreranno, Persona_1 Per_2 ad anni alterni, con ciascun genitore o il giorno di Pasqua o il lunedì d'Albis. Il giorno del compleanno e dell'onomastico delle piccole saranno trascorsi preferibilmente con ambedue i genitori, altrimenti varrà
l'accordo diversamente preso da quest'ultimi secondo il principio dell'alternanza. La festività di San
Giuseppe sarà trascorsa con il , mentre la festa della mamma con la sig.ra Le minori Pt_1 Pt_2 staranno con il sig. anche il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, e viceversa Pt_1 trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare le eventuali variazioni del o dei rispettivi recapiti telefonici.
Ciascun coniuge, inoltre, dovrà essere sempre informato degli eventuali spostamenti in altre regioni, quando questi ha con sé le minori.
La coppia genitoriale, infine, si impegna a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra i figli ed i nonni sia paterni che materni. 3) La già casa familiare, costituita da un immobile condotto in locazione, resterà assegnata alla sig.ra
che continuerà ad abitarla unitamente alla prole minore. Pt_2
4) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per le figlie Pt_1 Pt_2 minori € 900,00 mensili.
5) L'ammontare relativo al contributo al mantenimento per le minori sarà corrisposto alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà annualmente aggiornato, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2026.
6) Le spese straordinarie relative alla prole minore saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura
del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo tra il Tribunale di Nola e il COA del medesimo Tribunale dell'anno 2021.
7) I coniugi si impegnano a stipulare una polizza assicurativa ramo vita di accontamento per le minori, con quanto percepito da entrambi mensilmente a titolo di assegno unico.
8) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo o causa legati al precedente procedimento di separazione personale e al presente, ad eccezione di quanto precisato sopra.”
In riferimento al regime di affido delle minori e si ritiene Persona_1 Per_2
opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nato Parte_1 C.F._1
a SA (Sa) il 05/09/1990, e (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] , il giorno 07/07/2011 in Palma
Campania, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.24,
Parte II, Serie A, Anno 2011);
b) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocamento stabile e residenza presso la madre sig.ra con diritto di Parte_2
visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) assegna la casa familiare, costituita da un immobile condotto in locazione, alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla prole minore;
Pt_2
d) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
la complessiva somma di euro 900,00 mensili a titolo di mantenimento delle
[...] figlie (€ 450,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno dieci di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo tra il
Tribunale di Nola e il COA del medesimo Tribunale dell'anno 2021;
e) prende atto di ogni ulteriore disposizione vincolante tra le parti ai sensi dell'art
1321 e 1322 cc;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
g) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 12/03/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca