CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1529/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano Papotto;
[...]
APPELLANTE
Contro
, in persona dell'amministratore pro-tempore (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe De P.IVA_1
Geronimo e Maria Cristina De Geronimo;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Adriana Morelli;
APPELLATA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_3
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Barresi;
P.IVA_3
APPELLATA *****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4825, pubblicata il 15 ottobre 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania rigettava la domanda di risarcimento danni da responsabilità custodiale ex art. 2051
c.c. proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
e regolava le spese secondo il principio della soccombenza anche nei
[...] confronti dei terzi chiamati in causa e . CP_2 Controparte_5
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “...... si evidenzia anzitutto la sussistenza del fatto, per come narrato in atto di citazione e non contestato dalle parti convenute: invero, il giorno 23 gennaio 2018, è rimasto bloccato nel
Controparte_6 vano ascensore del condominio in cui risiedeva, per un periodo di tempo di circa trenta minuti, ciò oltre ad essere stato dedotto dalla parte attrice e non contestato dai convenuti, trova conferma nella documentazione in atti, in particolare nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di , del 23 gennaio 2018. Si reputa pertanto CP_1 necessario, comprendere se tale fatto ed in particolare, se lo stress provocato dall'occorso, possa riconoscersi quale causa del decesso di . Orbene, sulla base
Controparte_6 degli elementi prodotti dalle parti, si può affermare, che , già prima
Controparte_6 dell'evento dedotto, era affetto da più condizioni a carattere patologico, si legge invero dal referto di visita cardiologica, a firma del Dott. del 07 luglio 2016 (all. n. 3 atto Persona_1 di citazione), che il soggetto era diabetico, iperteso e affetto da obesità di grado elevato. Tali circostanze, in relazione al decesso di un soggetto, non possono essere escluse né tantomeno sottovalutate al punto da ritenere, che piuttosto o più probabilmente sia stata altra causa a condurre alla morte. È dato di comune conoscenza, che
Controparte_6 patologie quali il diabete, l'ipertensione e l'obesità, abbiano un impatto sull'organismo di tipo degenerativo, soprattutto ove sussistano insieme. ........ per quanto la parte attrice abbia allegato di un graduale peggioramento delle condizioni di salute di , ciò
Controparte_6 solo non può dirsi sufficiente a dar prova idonea alla declaratoria di responsabilità nei confronti della parte convenuta ....... dalla documentazione in atti non è possibile desumere se e per quanta parte lo stress causato dal restare chiuso nel vano ascensore, abbia influito sul peggioramento dello stato di salute di ...... Nel caso di specie ciò
Controparte_6 che appare “più probabile”, è che il decesso di sia stato l'esito del
Controparte_6 progredire delle patologie di cui era affetto e non invece dello stress provocato dal blocco dell'ascensore, il quale avrà pure avuto influenza sulla vita del soggetto, ma non tale da condurlo alla morte”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto Parte_1 di citazione notificato in data 14 novembre 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio il condominio di in , nonché e CP_1 CP_1 CP_2
, tutti resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_5
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, l'appellante censura la sentenza gravata laddove il primo giudice ha ritenuta insussistenza della dedotta responsabilità custodiale a carico del . CP_1
Sostiene che l'errore del giudice di prime cure è consistito nell'aver individuato il danno nell'evento morte nei modi e nei tempi in cui si è concretamente verificato e non piuttosto nell'aggravamento delle malattie di cui il era già affetto, causato dal CP_6 predetto evento stressogeno, consistente nell'essere rimasto rinchiuso per più di 30 minuti all'interno del vano ascensore condominiale;
che il custode per andare esente da responsabilità, avrebbe avuto l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dall'aggravamento delle condizioni psico-fisiche del causato solo ed CP_6 esclusivamente dall'aggravamento delle patologie pregresse dello stesso, con esclusione della causa riconducibile all'evento stressogeno del 23.01.2018; che detto evento- aggravamento, inoltre, avrebbe dovuto essere connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
che vi è prova che la manutenzione dell'ascensore è avvenuta in data 14.06.2018, quindi, in data successiva all'occorso incidente del
23.01.2018, come da verbale di ispezione Cenpi del 14 giugno 2018 (dep. dal ) CP_1
e che dopo l'incidente le condizioni psicofisiche del si sono aggravate, come risulta CP_6 dal certificato medico dell'Ospedale Cannizzaro del luglio 2018.
Col secondo motivo, l'appellante si duole del rigetto della richiesta di consulenza medica d'ufficio.
Sostiene che l'errore commesso dal giudice di primo grado è consistito nell'avere applicato i criteri del “più probabile che non” al caso di specie, in cui si rende necessario accertare, dal punto di vista tecnico - scientifico, con l'ausilio di un esperto in materia, il rapporto tra le cause che hanno determinato l'aggravamento delle condizioni psico-fisiche del , non dimostrando affatto detto giudice di poter risolvere, sulla base di corretti CP_6 criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, e limitandosi a disattendere l'istanza di ammissione della richiesta di CTU, avanzata in primo grado dall'attore, solo sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare;
che è di tutta evidenza che le persone depresse, e che si ritirano in isolamento, possano sperimentare disturbi del comportamento alimentare
(cambiamenti dell'appetito, perdita o aumento di peso), spiegandosi, in tal senso, l'aumento ponderale del Siracusa riscontrato in data 26 luglio 2018 e non nel senso erroneamente dedotto dal giudice;
che sebbene diabete, ipertensione e obesità, tutte condizioni cliniche legate all'habitus del , abbiano avuto un impatto di tipo degenerativo CP_6 sull'organismo, nel caso che ci occupa è possibile affermare che, nell'ottica del “più probabile che non”, l'evento traumatico patito abbia instaurato un “circolo vizioso” che ha comportato il progressivo decadimento generale del;
che, di conseguenza, in CP_6 assenza dell'evento stressogeno, l'evento morte non si sarebbe ragionevolmente verificato a quell'epoca e con quella intensità.
Col terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza laddove il primo giudice ha valutato la prova orale richiesta da parte attrice quale generica e comunque inconducente ai fini del decidere.
Sostiene che al fine di provare il rapporto di causa tra l'evento stressogeno e l'aggravamento delle condizioni di salute del , consistente nel ritiro sociale e nella CP_6 conseguente profonda depressione dello stesso, l'attore ha richiesto, con il deposito delle memorie ex art. 183, VI co., n. 2, l'ammissione dei capitoli di prova da 1 a 13; che i capitoli dal 6 al 13 sono assolutamente specifici e conducenti, tendenti a provare il peggioramento dello stato di salute del , il ritiro sociale, la depressione e la sindrome claustrofobica, CP_6 coerentemente a quanto argomentato e spiegato scientificamente dal consulente di parte nella relazione medico - legale depositata in atti.
I motivi, che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
E', invero, noto che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento
(Cass. Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può, quindi, ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato nello stesso contesto in cui si collocano il sinistro e la cosa, essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa, è condivisibile il percorso argomentativo svolto dal primo giudice culminato con l'apprezzamento di insussistenza di nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non sussistendo la prova che l'aggravamento delle patologie di cui il era CP_6 affetto ed il conseguente decesso, avvenuto in data 10 agosto 2018, sia stato determinato dal fatto di essere rimasto rinchiuso per circa 30 minuti all'interno del vano ascensore del condominio di via Torino n. 23 in in data 23 gennaio 2018. CP_1
Rileva, al riguardo, la Corte che nel gennaio del 2018, il era già affetto da CP_6 gravi patologie, al punto che il suo stato di salute appariva già compromesso, come riconosciuto dallo stesso attore.
La certificazione medica in atti del 7.7.2016 e del 18.9.2017 documenta che il era affetto da: fibrillazione atriale permanente trattata con anticoagulanti, diabete CP_6 mellito, per il quale era “insulino-dipendente, ipertensione, disfunzione diastolica del ventricolo sinistro con ipertrofia settale.
La certificazione del 21.9.2017 documenta in anamnesi remota a carico del , CP_6 oltre alla ipertensione arteriosa, al diabete mellito e alle fibrillazioni atriali, anche uno stato di depressione, colite e patologie discali, per le quali era stato sottoposto a ben quattro interventi chirurgici.
Dall'esame neurologico è emersa “andatura incerta, claudicante, con grossolani deficit neurologici focali. Obesità di grado elevato (146 Kg). Diffuse lesioni da grattamento su tutto l'ambito corporeo. TC L-S: segni di degenerazione spondilosica molto severa, esiti delle procedure a L4-L5 e L5-S1, vistosa barra osteofitaria a L1-L2 che oblitera quasi del tutto il canale spinale. Risulta dal suddetto certificato che “Sebbene in atto non siano stati presenti segni di sofferenza midollare, la stenosi del canale L1-L2 è talmente severa da rendere imperativo il trattamento”. A parere del medico “E' indispensabile che il paziente persegua un significativo calo ponderale” spiegando che “le numerose comorbilità e la condizione stessa da trattare comportano un rischio molto elevato di insuccesso o complicanze”.
La successiva certificazione medica risalente al 12 luglio 2018, rilasciata dalla U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Cannizzaro, documenta la presenza di “Ulcere necrotiche cutanee estese alle gambe, bilateralmente” e riferisce di una biopsia dalla quale risultò “un quadro morfologico di dermatite da stasi con ulcerazione epidermica”, con diagnosi di “Grave linfedema a carico di gamba e piede, ancor più aggravato da imponente edema da stasi, bilateralmente” e consiglio di “significativa perdita di peso corporeo”.
La relazione medica del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia del 26 luglio 2018 descrive “Paz. di 60 anni, diabetico, cardiopatico, iperteso, grande obeso (160kg), sindrome da allettamento, condizioni generali scadenti”, specificando che “per la gravità e complessità del caso clinico con verosimile necessità di approccio multidisciplinare integrato che include tra l'altro chirurgia vascolare, chirurgia plastica e camera iperbarica, si consiglia trasferimento presso PO dotato di tali reparti”.
Alla luce di tale documentazione medica, che rivela una grave condizione patologica del ben prima dell'evento che a detta dell'attore avrebbe condotto lo stesso CP_6
alla morte, è condivisibile il rilievo del primo giudice, secondo il quale “Nel caso di CP_6 specie ciò che appare “più probabile”, è che il decesso di sia stato l'esito Controparte_6 del progredire delle patologie di cui era affetto e non invece dello stress provocato dal blocco dell'ascensore, il quale avrà pure avuto influenza sulla vita del soggetto, ma non tale da condurlo alla morte”.
Sostiene in citazione il che “Occorre sin da subito segnalare che per trenta CP_6 minuti circa in cui il sig. è stato costretto dentro un vano ascensore di Controparte_6 pochissimi metri quadrati sono stati fatali per la sua salute. A causa dell'incidente, infatti, lo stesso ha riportato danni fisici ma soprattutto psichici che hanno aggravato il suo quadro clinico, seppur compromesso, a tal punto da portarlo alla morte”.
Epperò non v'è evidenza documentale in merito ai danni fisici e psichici che avrebbe riportato a causa dell'evento, né risulta che lo stesso sia stato Controparte_6 sottoposto a terapia farmacologica e psicoterapica.
Sostiene l'appellante che al fine di meglio provare il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, cioè tra evento stressogeno e aggravamento delle condizioni del
, ha depositato relazione medico legale per spiegare detto nesso di causa in cui CP_6 viene messo in evidenza che l'episodio di rimanere chiuso per oltre 30 minuti, ha portato il al ritiro sociale e profonda depressione, condizioni che hanno determinato un CP_6 peggioramento del quadro clinico del soggetto.
Risulta, tuttavia, che già in epoca antecedente l'evento che avrebbe causato l'aggravamento della situazione clinica di , questi soffrisse di Controparte_6 depressione, come risulta dal certificato del dott. del 21.9.2017 in cui in Testimone_1 anamnesi remota viene appunto riferita, oltre a diabete mellito, ipertensione arteriosa,
“depressione”.
L'apprezzamento di insussistenza di prova del nesso causale si appalesa corretta, non risultando in alcun modo provata sulla base di adeguata documentazione sanitaria l'asserita insorgenza di una condizione patologica permanente di carattere psichico a carico di in seguito all'evento del 23 Gennaio 2018, né, comunque, la presunta Controparte_6 riferibilità causale del decesso a tale asserita patologia psichica, dovendosi ritenere che l'aggravamento delle condizioni di salute del ed il successivo decesso, siano CP_6 imputabili al naturale evolversi delle gravi e molteplici patologie da cui era affetto.
Non colgono, quindi, nel segno i rilievi dell'appellante secondo il quale il primo giudice avrebbe omesso di considerare che il custode non ha fornito la prova del caso fortuito, atteso che la prova liberatoria a carico del custode presuppone l'assolvimento dell'onere della prova da parte del danneggiato del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia.
Attesa la carenza di prova documentale attestante l'aggravamento delle condizioni del congiunto dell'attore come conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, coerentemente il tribunale ha ritenuto di disattendere la richiesta di CTU, non potendo, com'è noto, la consulenza d'ufficio svolgere una inammissibile finalità esplorativa e surrogatoria dell'onere della prova non assolto dalla parte attrice.
L'appello va, in definitiva, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Come richiesto da va disposta la correzione della sentenza gravata avendo CP_2 il primo giudice omesso di chiarare la contumacia di Controparte_7
, non costituitasi in giudizio, nonostante sia stata regolarmente chiamata
[...]
a parteciparvi.
Va disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc di
[...]
, vertendosi in ipotesi di cause scindibili. Controparte_7
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 52000,01-260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare tali spese in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo al limitato grado di complessità della questione oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4825, pubblicata il 15 ottobre 2024, del giudice Parte_1 unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna Parte_1
Co a rifondere, in favore del condominio di , e Parte_2 CP_2 Controparte_5
, le spese del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 7350,00 (ivi
[...] compresi €. 1500,00 per la fase di studio, €. 1000,00 per la fase introduttiva, € 2250,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dispone la correzione della sentenza gravata aggiungendo a pag. 4 dopo le parole “IN
DIRITTO”, la seguente frase: “Va dichiarata la contumacia di
[...]
, non costituitasi in giudizio, nonostante sia stata Controparte_7 regolarmente chiamata a parteciparvi”.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 9 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena