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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Riccardo LEONETTI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1584/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Libera Lamola Parte_1
-appellante-
c/
rappresentato e difeso dall' avv. Rossella Angeloro Parte_2
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Parte_3
proponeva, innanzi al Tribunale di Lucera, ricorso per la manutenzione del Parte_1 possesso, nei confronti di sostenendo essere possessore di fondi nel dettaglio Parte_2 indicati in atti, e che il unitamente ad altri soggetti, aveva, nel maggio del 2004, Parte_2 occupato tali fondi, ed estirpato l'erba coltivata per foraggio dal ricorrente, procedendo ponendo ad apporre piante di pomodoro sui terreni di specie.
Veniva quindi chiesto disporsi ordine di cessazione delle condotte lamentate ed il ripristino dello status quo ante.
La pronuncia di accoglimento resa dal Tribunale, veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Bari, con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Foggia, davanti al quale la causa veniva riassunta dall'originario ricorrente, che reiterava le stesse motivazioni poste a base dell'originario ricorso, insistendo per il relativo accoglimento.
Il convenuto costituendosi, contestava quanto ex adverso dedotto e richiesto, Parte_2 ed in particolare il possesso esclusivo prospettato dalla controparte, oltre che la mancata dimostrazione della condotta di turbativa.
Il Tribunale i Foggia, con pronuncia n. 2850/2023 del 16/11/2023 rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Rilevando potersi emettere direttamente sentenza per la definizione della controversia, riteneva:
Pagina 1 a) L'inconfigurabilità di una situazione di possesso,
Considerando esser nella specie ravvisabile una mera situazione di detenzione qualificata;
e tanto posto che i fondi erano di proprietà della Regione, ed erano stati concessi -in funzione della futura vendita- in utilizzo al genitore delle parti, . Persona_1
b) Che l'attore non avesse comunque dimostrato il possesso esclusivo dei fondi;
Ritenendo non esser ravvisabili riscontri idonei a consentire di poter configurare la interversione del possesso.
Ed ancora che le varie pronunce allegate in atti, e riferite a questioni che coinvolgevano la disponibilità dei fondi in controversia, non assumevano valenza idonea ai fini di poter ritenere la posizione di possessore esclusivo in capo al ricorrente, non essendo dimostrato il passaggio in giudicato;
si riteneva che le valutazioni formulate nelle sentenze emesse in sede penale, non potessero riverberare effetti nella controversia;
ed ancora che ulteriori pronunce civili, avevano avuto ad oggetto altre e diverse questioni, oltre ad essere alcune delle decisioni, state emesse per questioni che non avevano coinvolto il e comunque che le pronunce Parte_2 richiamate erano riferite ad accertamenti concernenti periodi successivi rispetto a quello oggetto di controversia.
c) La mancata dimostrazione ed inconfigurabilità della molestia
Non avendo le attività oggetto di doglianza, determinato una innovazione, tale da comportare una modificazione alle modalità di utilizzo del bene, e che essendo state poste in essere da co- detentore, non potessero ritenersi rilevanti ai fini della configurabilità della lamentata turbativa.
proponeva appello, chiedendo la riforma della suddetta sentenza, con Parte_1 accoglimento delle proprie domande, adducendo quali motivi:
I) L' erronea valutazione sul mancato riconoscimento della situazione possessoria, e sulla ravvisabilità di quella di detenzione:
Deducendo di aver sempre fatto valere il possesso dei fondi, non essendo mai stato prodotto il contratto stipulato dal de cuius con la Regione, per la concessione del fondo di specie;
ed ancora rilevando che la situazione possessoria era già stata riconosciuta da Tribunale di Lucera,
e che il germano non aveva alcun rapporto giuridicamente rilevante con i fondi. Parte_2
II) La violazione dell'art. 101 c.p.c., con riferimento alla valutazione della detenzione, per non essere la questione, rilevata d'ufficio dal Giudice, mai stata rimessa alla verifica in contraddittorio.
III) L'erronea valutazione delle risultanze derivanti da precedenti provvedimenti giurisdizionali, che avevano già riconosciuto la condizione di possessore esclusivo in capo al ricorrente
Essendo anche stata valutata -nel proc. 5007/2018 R.G.- e superata la questione della detenzione, peraltro appositamente sottoposta al vaglio del contraddittorio, ed essendo la configurabilità dell'invocato possesso, già ritenuta in precedenti provvedimenti -sentenza n.
923/2018 del Tribunale di Foggia, ordinanza di reclamo del 30-31/7/2019-, che avevano anche escluso la ravvisabilità della condizione di possessore in capo al Parte_2
Si rilevava inoltre che anche i provvedimenti emessi in sede penale a carico del Parte_2 presupponevano l'accertamento sulla condizione di possessore del ricorrente.
Pagina 2 Si sosteneva anche che per quanto affermato nei provvedimenti resi dal Tribunale di Lucera, doveva ritenersi acclarato che il non aveva alcuna relazione giuridicamente Parte_2 rilevante con i fondi de quibus
IV) Il comportamento concludente ed acquiescente del per non aver Parte_2 introdotto alcun giudizio di merito, nei procedimenti possessori nei quali erano state rese ordinanze favorevoli alla tutela del Parte_1
Con configurabili effetti di preclusione pro-iudicato, e di irretrattabilità dell'ordinanza possessoria.
V) Qualificabilità della azione in termini di spoglio, per quanto ritenuto dalle precedenti pronunce rese sulle questioni in controversia
Richiamando in particolare la sentenza n. 147/2008, resa dal Tribunale di Lucera
VI) Erronea ed omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali
Deducendo che i testi escussi, avevano reso, nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Foggia, le stesse dichiarazioni che avevano portato il Tribunale di Lucera ad accogliere la domanda, avendo riscontrato l'avvenuta piantumazione, da parte del di piantine di Parte_2 pomodoro, in contrasto con la volontà del possessore dei fondi;
Parte_1
VII) Mancata pronuncia sulla eccezione concernente la residenza di Parte_2
Deducendo di aver depositato documentazione al riguardo, unitamente ad istanze di rimessione in termini
VIII) Mancata pronuncia sul materiale probatorio depositato e concernente il teste Tes_1
IX) Mancata pronuncia con riferimento a quanto emerso circa le trattative condotte nel
1999 dal per conto della madre , per la vendita dei fondi a Parte_2 CP_1
, e conseguenti azioni possessorie, andate a buon fine, intraprese dal CP_2 CP
, nei confronti del , Parte_1
Si costituiva l'appellato, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello, ed in particolare rilevando che la delibera della Regione n. 1951 del 2012, relativa all'avvenuto riscatto dei fondi da parte di non era stata oggetto di alcuna Parte_2 impugnazione, e che non risultava esser stata revocata, non avendo la controparte neppure prodotto i pur richiamati rilievi sulla decisione dell'Ente.
Parte appellante, riscontrando quanto dedotto con la comparsa di risposta di controparte, deduceva non essere il mandato alle liti dell'appellato, corredato da alcun riferimento specificativo sul correlato giudizio, e la mancanza di indicazione della data, contestando quindi la regolarità della costituzione in giudizio di anche per omesso deposito del Parte_2 mandato alle liti del giudizio di primo grado.
********************************
L'appello deve essere accolto, previa qualificazione giuridica della fattispecie in termini di spoglio, piuttosto che di mera turbativa.
Deve al riguardo evidenziarsi che, per quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., e pacificamente ritenuto in giurisprudenza (cfr. in particolare SSUU n. 27/2000), è innegabile che il Giudice possa, nell' interpretazione data alla domanda, procedere alla corretta qualificazione, a prescindere dal nomen iuris attribuito, non risultando violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove si proceda solo alla qualificazione sulla scorta dei fatti addotti dalle parti, senza valorizzazione di ulteriori circostanze non rappresentate, dovendosi quindi
Pagina 3 aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, anche alla luce di eventuali precisazioni addotte in giudizio.
Occorre quindi considerare che quel che nella specie è stato lamentato ab origine, è la privazione della disponibilità del fondo, a mezzo condotte poste in essere dal e Parte_2 come in premessa indicate.
Tali doglianze inducono a ritenere la prospettazione di una ipotesi di spoglio, dovendo quindi esser valutata -alla stregua delle risultanze in atti- la relativa configurabilità, la sussistenza dei relativi presupposti, e quindi la correttezza delle valutazioni date in prime cure.
Va preliminarmente considerato che non emergono nella specie, profili di invalidità sulla costituzione dell'appellato, essendo stato allegato in atti il mandato alle liti, che, pur non recando specifici riferimenti al giudizio, ed alla data di rilascio, deve intendersi rilasciato dalla parte al difensore, ai fini dello svolgimento dell'attività difensiva nel presente giudizio, non essendo contestate le relative sottoscrizioni.
Il Giudice di prime cure, rigettando -con la sentenza appellata- il ricorso oggetto di odierno esame, ha ritenuto esser nella specie ravvisabile una situazione di detenzione qualificata, e che comunque il ricorrente non avesse dimostrato di avere il possesso esclusivo dei fondi, ritenendo non potersi tale condizione neppure trarsi da quanto oggetto di valutazione e decisione nelle varie controversie svoltesi inter partes, ed inoltre constatando la mancata dimostrazione ed inconfigurabilità della molestia, stante la possibilità di utilizzo del bene anche dai co-detentori.
L' appellante, reiterando la prospettazione data sulla propria qualità di possessore esclusivo,
e sulle azioni poste in essere da parte del -nei termini in precedenza indicati-, ha, Parte_2 con l'impugnazione, in sintesi sostenuto esser erronea la valutazione sulla configurabilità della detenzione, anche contestando la correlata violazione dell'art. 101 c.p.c. da parte del
Giudicante, per non aver sottoposto la questione, non sollevata dalle parti, alle medesime;
ed ancora la erronea ed omessa valutazione sia delle risultanze probatorie di prime cure, sia di quelle derivanti da precedenti provvedimenti giurisdizionali, dai quali doveva desumersi la condizione di possesso esclusivo dal ricorrente, provvedimenti non impugnati dal Parte_2 che non aveva neppure introdotto i giudizi di merito possessorio, dopo l'emissione delle correlate ordinanze interdittali.
Rappresentava peraltro la parte, pur avendo formulato domanda di manutenzione, che era già stata giudizialmente ritenuta la sussistenza di uno spoglio.
Gli assunti di specie, ed i motivi correlatamente addotti, si appalesano parzialmente fondati e devono portare all'accoglimento dell'appello e delle domande formulate dal . Parte_1
Le relative questioni vertono:
a) sulla qualificazione giuridica del rapporto che lega il ricorrente ai fondi de quibus,
e quindi se trattasi di possesso, compossesso, o detenzione qualificata, esercitata unitamente - come ritenuto in prime cure- ai coeredi del , padre delle parti in contesa;
Persona_1
b) sulla correttezza dell'esame delle risultanze probatorie, ed anche delle risultanze degli accertamenti condotti in altri procedimenti svoltisi tra le medesime parti, ed aventi ad oggetto analoghe questioni, riferite alla disponibilità e possesso dei fondi in controversia;
Pagina 4 c) sulla configurabilità della molestia o spoglio, al cospetto delle condotte addebitate alla controparte, da verificare alla stregua della qualificazione giuridica della situazione prospettata, e se in termini di detenzione o co-detenzione, possesso o compossesso.
Quanto al punto a) occorre considerare che il Tribunale ha ritenuto potersi configurare una condizione di detenzione o co-detenzione, rispetto alla disponibilità dei fondi, fondata su un originario titolo concessorio derivante da assegnazione del fondo, data dalla Regione al de cuius dei (il padre ). Pt_2 Per_1
Tale valutazione è comunque stata correlata alla negativa verifica, quindi ostativa al riconoscimento della condizione possessoria invocata dal ricorrente, della sussistenza di atti idonei ad integrare l'interversione del possesso che, a fronte della acquisizione della disponibilità dei beni in forza di un titolo derivato -ed acquisito dal de cuius-, avrebbe consentito di potere ritenere la condizione di disponibilità esclusiva, ma solo ove inconfigurabile una correlata situazione di compossesso/co-detenzione, da parte degli altri eredi . Pt_2
Non essendovi stata dimostrazione al riguardo -e quindi della interversio rispetto alla accertata detenzione- si è quindi correttamente ritenuto non potersi configurare il possesso in capo al ricorrente, non avendo il medesimo offerto la prova del mutamento del titolo, per poter consentire di recepire le proprie prospettazioni.
Non può nella specie comunque ritenersi la violazione dell'art. 101 c.p.c., posto che il Giudice di prime cure ha proceduto solo alla qualificazione giuridica della situazione prospettata dalla parte, senza valorizzare altri e diversi elementi fattuali, rispetto a quelli desumibili ex actis, avendo preso in considerazione una circostanza di fatto non contestata -assegnazione dei fondi al genitore, da parte della Regione-, peraltro oggetto di altra apposita controversia proposta dallo stesso , nei confronti della Regione, e peraltro desumibile dalla Parte_1 documentazione in atti allegata -delibera della Regione n. 1152 del 2012- .
Non residuano quindi dubbi sulla qualificabilità del rapporto tra il ed i fondi Parte_1 per cui è causa, in termini di detenzione qualificata.
Può al riguardo esser rilevato che anche in altri provvedimenti resi nelle controversie svoltesi inter partes -ordinanza n. 4563/2019 del 8/5/2019, allegata in atti dallo stesso appellante- è stata specificamente affrontata la questione della detenzione, che quindi non si appalesa affatto nuova, rispetto alle verifiche condotte nel complesso, e con riferimento al contenzioso di specie, estrinsecatosi in una molteplicità di iniziative e di giudizi, anche in sede penale.
Peraltro va considerato che la ratio decidendi del provvedimento di primo grado, va individuata, anche al cospetto delle precisazioni rese nella parte finale del provvedimento, avendo il Tribunale affermato “pur qualificando la posizione dell'attore come compossesso, è risultata in ogni caso indimostrata la molestia”; sono state pertanto formulate valutazioni di infondatezza, anche al cospetto della qualificazione della condizione di disponibilità dei fondi di specie in termini di compossesso, e per ritenuta inconfigurabilità degli estremi della molestia.
Quel che risulta comunque esser stato in primo grado escluso, è il possesso o detenzione esclusivo/a in capo al ricorrente/appellante, per mancata dimostrazione e non evincibilità dalle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, ed anche dalle molteplici pronunce rese sui conflitti verificatisi tra le parti, ritenute non idonee allo scopo.
Pagina 5 Può al riguardo rilevarsi che quel che emerge e si desume dal complesso delle risultanze dei vari provvedimenti assunti, è la risalente conflittualità tra i germani ed anche tra Pt_2
l'odierno ricorrente e la stessa genitrice -supportata dal fratello subentrata nella Pt_2 posizione del padre/de cuius, non solo per la disponibilità ed utilizzo dei fondi di specie, ma anche per il subentro ai fini dell'assegnazione; si rileva inoltre che ci sono state pronunce che hanno anche constatato la concomitante disponibilità dei fondi in controversia da parte degli eredi, in quanto subentranti nella posizione di titolarità del de cuius.
La mancanza di specifica assegnazione individuata dal de cuius, induce a ritenere che si debba esser verificata inizialmente -e dopo il decesso del de cuius- una condizione di co- detenzione, piuttosto che di compossesso, non profilandosi situazioni che possano comportare la configurabilità di una mera condizione di disponibilità di fatto, ed a fronte di una disponibilità titolata che non è mai venuta meno, non essendo dato ravvisare -si ribadisce- atti idonei ai fini dell'interversione.
Le contrastanti decisioni e valutazioni rese al riguardo nei vari provvedimenti allegati, non possono che confermare tali constatazioni di condizione conflittuale tra soggetti aventi evidentemente pretese rispetto a fondi di derivazione ereditaria, ma non assegnati in via definitiva, neppure dall'Ente proprietario che, nonostante la delibera n. 1151 del 2012 in atti allegata -che avrebbe comportato l'assegnazione all'appellato dando atto del Parte_2 versamento dallo stesso delle somme dovute- non risulta aver dato seguito a tanto.
Non risultano difatti esservi riscontri idonei, ed apprezzabili in tal senso, per quanto desumibile dalle allegazioni in atti.
Si rileva, anzi, la presenza di risultanze in senso contrario, per quanto desumibile dalla decisione emessa nella controversia appositamente introdotta dal nei confronti Parte_1 della Regione, volta ad ottenere il riconoscimento della posizione titolata al fine di poter procedere al riscatto/acquisto dei fondi.
Quanto poi alla questione -sopra indicata sub b)- della correttezza dell'esame delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, ed in particolare della prova testi, occorre considerare, al cospetto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, che dalle relative affermazioni si desume che il ha effettivamente posto in essere, unitamente ad altri soggetti che Parte_2 lo hanno coadiuvato, le condotte oggetto di doglianza da parte del germano ricorrente, con estirpazione di quanto coltivato -foraggio- dal , procedendo ad altra e differente Parte_1 piantumazione sulla zona già in precedenza coltivata da tale ultimo.
Tali acclarate condotte devono esser qualificate -come già rilevato nell'incipit della parte motiva- in termini di spoglio e non di mera turbativa, e quindi sono suscettibili di tutela con apposite iniziative, come quella intrapresa da parte dell'appellante.
Va nella specie, rilevato che non è preclusa al detentore la tutela a mezzo azione di spoglio, ma solo quella a mezzo azione di manutenzione.
Pur essendo l'azione esercitata nella specie, stata espressamente qualificata dalla parte ricorrente, in termini di manutenzione, deve ritenersi, vista la suscettibilità di qualificazione giuridica ex officio della domanda, e per quanto in precedenza chiarito, non esser ravvisabile una mera turbativa.
Va difatti rilevato che nella specie il ha in concreto sottratto la disponibilità della Parte_2 zona di terreno già oggetto di chiara fruizione dal germano a mezzo delle coltivazioni a Pt_1
Pagina 6 foraggio, sradicando il relativo frutto, e procedendo con la piantumazione di piante di pomodoro, in tal guisa non arrecando un mero disturbo e turbativa rispetto alla disponibilità già acquisita dall'odierno appellante, ma privandolo del relativo utilizzo, con occupazione realizzata a mezzo delle proprie coltivazioni, e quindi con sottrazione dei terreni già nella anteatta disponibilità del . Parte_1
Risulta difatti, ed alla stregua delle risultanze del giudizio di primo grado, provato che Pt_1
aveva tale disponibilità -derivante comunque sempre dal titolo identificato- del terreno
[...] dallo stesso coltivata a foraggio, e che il suddetto è stato privato, contro la sua volontà e con azione di forza e repentina, di tale disponibilità, dal germano che ha proceduto ad Pt_2 estirpare le piante e frutti della coltivazione effettuata dal . Parte_1
E' quindi provata la pregressa disponibilità titolata in capo all'odierno appellante, e la chiara azione di spoglio posta in essere dal che ha in tal guisa privato, in modo violento Parte_2
e clandestino, il fratello della disponibilità del bene.
Va d'altronde considerato che non è stata dal fornita prova sulla pregressa Parte_2 disponibilità dei fondi o di porzione dei fondi de quibus, che possa eventualmente giustificare o rendere legittime le condotte oggetto di doglianza.
Non possono quindi essere condivise le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure sulla inconfigurabilità, al cospetto delle descritte condotte, di una innovazione e insuscettibilità di verifica di modificazione alle modalità di utilizzo del bene, per attività poste in essere dal co- detentore.
Quel che assume rilievo è la acclarata disponibilità del fondo in controversia, da parte del
-quanto meno per la parte dallo stesso piantumata- e l'avvenuta sottrazione Parte_1 della disponibilità da parte del con le condotte spoliative innanzi indicate. Parte_2
Tanto comporta la configurabilità della relativa sottrazione della disponibilità, suscettibile di tutela nelle forme dell'art. 1168 c.c., anche a favore del detentore qualificato.
Va d'altronde considerato che pur non assumendo valenza vincolante, anche in termine di giudicato esterno opponibile inter partes, le numerose pronunce in atti allegate, e concernenti i rapporti tra le parti e familiari con riferimento alla gestione e vicende del fondo di specie, tali risultanze possono esser valutabili in quanto attinenti a fatti storici acclarati che comunque attengono alle vicende correlate alla disponibilità dei fondi per cui è causa, alla relativa gestione e coltivazione, ed alle correlate azioni di distruzione e sottrazione del prodotto delle coltivazioni, oltre che alla tentata vendita a terzi soggetti, ed alle questioni verificatesi per il riscatto/acquisto dalla Regione assegnante.
Da tali provvedimenti, risultano difatti esser desumibili molteplici comportamenti tenuti dall'odierno appellato, volti a recare pregiudizio sulle attività agricole svolte dal Pt_1
, condotte per le quali sono anche intervenute condanne penali, con accertamento di
[...] fattispecie di reato che comunque presuppongono la verifica della disponibilità, e della coltivazione dei fondi da parte del . Parte_1
Deve peraltro rilevarsi che vi sono stati anche pronunciamenti in sede sommaria, e per giudizi possessori, favorevoli al , che non sono stati seguiti da successive verifiche nel Parte_1 giudizio di merito, per mancata introduzione dello stesso, potendosi ritenere cristallizzati i relativi effetti accertativi -pur derivanti da una verifica sommaria- sulle questioni proposte, e sulle condotte poste in essere dalla parte destinataria -il delle relative ordinanze. Parte_2
Pagina 7 Le ulteriori questioni sollevate dalle parti, restano assorbite dalle valutazioni che precedono.
All'accoglimento dell'appello, consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado del giudizio, liquidate alla stregua dello scaglione indeterminabile complessità bassa, valore medio/minimo, senza computo della voce istruttoria/trattazione, non essendo stati condotti appositi approfondimenti al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2850/2023 del 16/11/2023 Tribunale di Foggia, così provvede:
In accoglimento dell'appello:
- Ordina la reintegra di , nella detenzione del podere distinto dal n. 4 Parte_1 ricadente in agro di Torremaggiore, località Figurella, N.C.T. foglio 86 part.lla 265 e al foglio 90 part.lle 168-169-447-457, ordinando l'immediata rimozione delle piantine di pomodoro illegittimamente piantate da sul detto fondo;
Parte_2
- Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida: Parte_2
o nella misura di € 3.900,00 per il giudizio di primo grado,
o nella misura di € 5.100,00 per il giudizio di appello,
Il tutto oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Riccardo LEONETTI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1584/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Libera Lamola Parte_1
-appellante-
c/
rappresentato e difeso dall' avv. Rossella Angeloro Parte_2
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Parte_3
proponeva, innanzi al Tribunale di Lucera, ricorso per la manutenzione del Parte_1 possesso, nei confronti di sostenendo essere possessore di fondi nel dettaglio Parte_2 indicati in atti, e che il unitamente ad altri soggetti, aveva, nel maggio del 2004, Parte_2 occupato tali fondi, ed estirpato l'erba coltivata per foraggio dal ricorrente, procedendo ponendo ad apporre piante di pomodoro sui terreni di specie.
Veniva quindi chiesto disporsi ordine di cessazione delle condotte lamentate ed il ripristino dello status quo ante.
La pronuncia di accoglimento resa dal Tribunale, veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Bari, con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Foggia, davanti al quale la causa veniva riassunta dall'originario ricorrente, che reiterava le stesse motivazioni poste a base dell'originario ricorso, insistendo per il relativo accoglimento.
Il convenuto costituendosi, contestava quanto ex adverso dedotto e richiesto, Parte_2 ed in particolare il possesso esclusivo prospettato dalla controparte, oltre che la mancata dimostrazione della condotta di turbativa.
Il Tribunale i Foggia, con pronuncia n. 2850/2023 del 16/11/2023 rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Rilevando potersi emettere direttamente sentenza per la definizione della controversia, riteneva:
Pagina 1 a) L'inconfigurabilità di una situazione di possesso,
Considerando esser nella specie ravvisabile una mera situazione di detenzione qualificata;
e tanto posto che i fondi erano di proprietà della Regione, ed erano stati concessi -in funzione della futura vendita- in utilizzo al genitore delle parti, . Persona_1
b) Che l'attore non avesse comunque dimostrato il possesso esclusivo dei fondi;
Ritenendo non esser ravvisabili riscontri idonei a consentire di poter configurare la interversione del possesso.
Ed ancora che le varie pronunce allegate in atti, e riferite a questioni che coinvolgevano la disponibilità dei fondi in controversia, non assumevano valenza idonea ai fini di poter ritenere la posizione di possessore esclusivo in capo al ricorrente, non essendo dimostrato il passaggio in giudicato;
si riteneva che le valutazioni formulate nelle sentenze emesse in sede penale, non potessero riverberare effetti nella controversia;
ed ancora che ulteriori pronunce civili, avevano avuto ad oggetto altre e diverse questioni, oltre ad essere alcune delle decisioni, state emesse per questioni che non avevano coinvolto il e comunque che le pronunce Parte_2 richiamate erano riferite ad accertamenti concernenti periodi successivi rispetto a quello oggetto di controversia.
c) La mancata dimostrazione ed inconfigurabilità della molestia
Non avendo le attività oggetto di doglianza, determinato una innovazione, tale da comportare una modificazione alle modalità di utilizzo del bene, e che essendo state poste in essere da co- detentore, non potessero ritenersi rilevanti ai fini della configurabilità della lamentata turbativa.
proponeva appello, chiedendo la riforma della suddetta sentenza, con Parte_1 accoglimento delle proprie domande, adducendo quali motivi:
I) L' erronea valutazione sul mancato riconoscimento della situazione possessoria, e sulla ravvisabilità di quella di detenzione:
Deducendo di aver sempre fatto valere il possesso dei fondi, non essendo mai stato prodotto il contratto stipulato dal de cuius con la Regione, per la concessione del fondo di specie;
ed ancora rilevando che la situazione possessoria era già stata riconosciuta da Tribunale di Lucera,
e che il germano non aveva alcun rapporto giuridicamente rilevante con i fondi. Parte_2
II) La violazione dell'art. 101 c.p.c., con riferimento alla valutazione della detenzione, per non essere la questione, rilevata d'ufficio dal Giudice, mai stata rimessa alla verifica in contraddittorio.
III) L'erronea valutazione delle risultanze derivanti da precedenti provvedimenti giurisdizionali, che avevano già riconosciuto la condizione di possessore esclusivo in capo al ricorrente
Essendo anche stata valutata -nel proc. 5007/2018 R.G.- e superata la questione della detenzione, peraltro appositamente sottoposta al vaglio del contraddittorio, ed essendo la configurabilità dell'invocato possesso, già ritenuta in precedenti provvedimenti -sentenza n.
923/2018 del Tribunale di Foggia, ordinanza di reclamo del 30-31/7/2019-, che avevano anche escluso la ravvisabilità della condizione di possessore in capo al Parte_2
Si rilevava inoltre che anche i provvedimenti emessi in sede penale a carico del Parte_2 presupponevano l'accertamento sulla condizione di possessore del ricorrente.
Pagina 2 Si sosteneva anche che per quanto affermato nei provvedimenti resi dal Tribunale di Lucera, doveva ritenersi acclarato che il non aveva alcuna relazione giuridicamente Parte_2 rilevante con i fondi de quibus
IV) Il comportamento concludente ed acquiescente del per non aver Parte_2 introdotto alcun giudizio di merito, nei procedimenti possessori nei quali erano state rese ordinanze favorevoli alla tutela del Parte_1
Con configurabili effetti di preclusione pro-iudicato, e di irretrattabilità dell'ordinanza possessoria.
V) Qualificabilità della azione in termini di spoglio, per quanto ritenuto dalle precedenti pronunce rese sulle questioni in controversia
Richiamando in particolare la sentenza n. 147/2008, resa dal Tribunale di Lucera
VI) Erronea ed omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali
Deducendo che i testi escussi, avevano reso, nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Foggia, le stesse dichiarazioni che avevano portato il Tribunale di Lucera ad accogliere la domanda, avendo riscontrato l'avvenuta piantumazione, da parte del di piantine di Parte_2 pomodoro, in contrasto con la volontà del possessore dei fondi;
Parte_1
VII) Mancata pronuncia sulla eccezione concernente la residenza di Parte_2
Deducendo di aver depositato documentazione al riguardo, unitamente ad istanze di rimessione in termini
VIII) Mancata pronuncia sul materiale probatorio depositato e concernente il teste Tes_1
IX) Mancata pronuncia con riferimento a quanto emerso circa le trattative condotte nel
1999 dal per conto della madre , per la vendita dei fondi a Parte_2 CP_1
, e conseguenti azioni possessorie, andate a buon fine, intraprese dal CP_2 CP
, nei confronti del , Parte_1
Si costituiva l'appellato, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello, ed in particolare rilevando che la delibera della Regione n. 1951 del 2012, relativa all'avvenuto riscatto dei fondi da parte di non era stata oggetto di alcuna Parte_2 impugnazione, e che non risultava esser stata revocata, non avendo la controparte neppure prodotto i pur richiamati rilievi sulla decisione dell'Ente.
Parte appellante, riscontrando quanto dedotto con la comparsa di risposta di controparte, deduceva non essere il mandato alle liti dell'appellato, corredato da alcun riferimento specificativo sul correlato giudizio, e la mancanza di indicazione della data, contestando quindi la regolarità della costituzione in giudizio di anche per omesso deposito del Parte_2 mandato alle liti del giudizio di primo grado.
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L'appello deve essere accolto, previa qualificazione giuridica della fattispecie in termini di spoglio, piuttosto che di mera turbativa.
Deve al riguardo evidenziarsi che, per quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., e pacificamente ritenuto in giurisprudenza (cfr. in particolare SSUU n. 27/2000), è innegabile che il Giudice possa, nell' interpretazione data alla domanda, procedere alla corretta qualificazione, a prescindere dal nomen iuris attribuito, non risultando violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove si proceda solo alla qualificazione sulla scorta dei fatti addotti dalle parti, senza valorizzazione di ulteriori circostanze non rappresentate, dovendosi quindi
Pagina 3 aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, anche alla luce di eventuali precisazioni addotte in giudizio.
Occorre quindi considerare che quel che nella specie è stato lamentato ab origine, è la privazione della disponibilità del fondo, a mezzo condotte poste in essere dal e Parte_2 come in premessa indicate.
Tali doglianze inducono a ritenere la prospettazione di una ipotesi di spoglio, dovendo quindi esser valutata -alla stregua delle risultanze in atti- la relativa configurabilità, la sussistenza dei relativi presupposti, e quindi la correttezza delle valutazioni date in prime cure.
Va preliminarmente considerato che non emergono nella specie, profili di invalidità sulla costituzione dell'appellato, essendo stato allegato in atti il mandato alle liti, che, pur non recando specifici riferimenti al giudizio, ed alla data di rilascio, deve intendersi rilasciato dalla parte al difensore, ai fini dello svolgimento dell'attività difensiva nel presente giudizio, non essendo contestate le relative sottoscrizioni.
Il Giudice di prime cure, rigettando -con la sentenza appellata- il ricorso oggetto di odierno esame, ha ritenuto esser nella specie ravvisabile una situazione di detenzione qualificata, e che comunque il ricorrente non avesse dimostrato di avere il possesso esclusivo dei fondi, ritenendo non potersi tale condizione neppure trarsi da quanto oggetto di valutazione e decisione nelle varie controversie svoltesi inter partes, ed inoltre constatando la mancata dimostrazione ed inconfigurabilità della molestia, stante la possibilità di utilizzo del bene anche dai co-detentori.
L' appellante, reiterando la prospettazione data sulla propria qualità di possessore esclusivo,
e sulle azioni poste in essere da parte del -nei termini in precedenza indicati-, ha, Parte_2 con l'impugnazione, in sintesi sostenuto esser erronea la valutazione sulla configurabilità della detenzione, anche contestando la correlata violazione dell'art. 101 c.p.c. da parte del
Giudicante, per non aver sottoposto la questione, non sollevata dalle parti, alle medesime;
ed ancora la erronea ed omessa valutazione sia delle risultanze probatorie di prime cure, sia di quelle derivanti da precedenti provvedimenti giurisdizionali, dai quali doveva desumersi la condizione di possesso esclusivo dal ricorrente, provvedimenti non impugnati dal Parte_2 che non aveva neppure introdotto i giudizi di merito possessorio, dopo l'emissione delle correlate ordinanze interdittali.
Rappresentava peraltro la parte, pur avendo formulato domanda di manutenzione, che era già stata giudizialmente ritenuta la sussistenza di uno spoglio.
Gli assunti di specie, ed i motivi correlatamente addotti, si appalesano parzialmente fondati e devono portare all'accoglimento dell'appello e delle domande formulate dal . Parte_1
Le relative questioni vertono:
a) sulla qualificazione giuridica del rapporto che lega il ricorrente ai fondi de quibus,
e quindi se trattasi di possesso, compossesso, o detenzione qualificata, esercitata unitamente - come ritenuto in prime cure- ai coeredi del , padre delle parti in contesa;
Persona_1
b) sulla correttezza dell'esame delle risultanze probatorie, ed anche delle risultanze degli accertamenti condotti in altri procedimenti svoltisi tra le medesime parti, ed aventi ad oggetto analoghe questioni, riferite alla disponibilità e possesso dei fondi in controversia;
Pagina 4 c) sulla configurabilità della molestia o spoglio, al cospetto delle condotte addebitate alla controparte, da verificare alla stregua della qualificazione giuridica della situazione prospettata, e se in termini di detenzione o co-detenzione, possesso o compossesso.
Quanto al punto a) occorre considerare che il Tribunale ha ritenuto potersi configurare una condizione di detenzione o co-detenzione, rispetto alla disponibilità dei fondi, fondata su un originario titolo concessorio derivante da assegnazione del fondo, data dalla Regione al de cuius dei (il padre ). Pt_2 Per_1
Tale valutazione è comunque stata correlata alla negativa verifica, quindi ostativa al riconoscimento della condizione possessoria invocata dal ricorrente, della sussistenza di atti idonei ad integrare l'interversione del possesso che, a fronte della acquisizione della disponibilità dei beni in forza di un titolo derivato -ed acquisito dal de cuius-, avrebbe consentito di potere ritenere la condizione di disponibilità esclusiva, ma solo ove inconfigurabile una correlata situazione di compossesso/co-detenzione, da parte degli altri eredi . Pt_2
Non essendovi stata dimostrazione al riguardo -e quindi della interversio rispetto alla accertata detenzione- si è quindi correttamente ritenuto non potersi configurare il possesso in capo al ricorrente, non avendo il medesimo offerto la prova del mutamento del titolo, per poter consentire di recepire le proprie prospettazioni.
Non può nella specie comunque ritenersi la violazione dell'art. 101 c.p.c., posto che il Giudice di prime cure ha proceduto solo alla qualificazione giuridica della situazione prospettata dalla parte, senza valorizzare altri e diversi elementi fattuali, rispetto a quelli desumibili ex actis, avendo preso in considerazione una circostanza di fatto non contestata -assegnazione dei fondi al genitore, da parte della Regione-, peraltro oggetto di altra apposita controversia proposta dallo stesso , nei confronti della Regione, e peraltro desumibile dalla Parte_1 documentazione in atti allegata -delibera della Regione n. 1152 del 2012- .
Non residuano quindi dubbi sulla qualificabilità del rapporto tra il ed i fondi Parte_1 per cui è causa, in termini di detenzione qualificata.
Può al riguardo esser rilevato che anche in altri provvedimenti resi nelle controversie svoltesi inter partes -ordinanza n. 4563/2019 del 8/5/2019, allegata in atti dallo stesso appellante- è stata specificamente affrontata la questione della detenzione, che quindi non si appalesa affatto nuova, rispetto alle verifiche condotte nel complesso, e con riferimento al contenzioso di specie, estrinsecatosi in una molteplicità di iniziative e di giudizi, anche in sede penale.
Peraltro va considerato che la ratio decidendi del provvedimento di primo grado, va individuata, anche al cospetto delle precisazioni rese nella parte finale del provvedimento, avendo il Tribunale affermato “pur qualificando la posizione dell'attore come compossesso, è risultata in ogni caso indimostrata la molestia”; sono state pertanto formulate valutazioni di infondatezza, anche al cospetto della qualificazione della condizione di disponibilità dei fondi di specie in termini di compossesso, e per ritenuta inconfigurabilità degli estremi della molestia.
Quel che risulta comunque esser stato in primo grado escluso, è il possesso o detenzione esclusivo/a in capo al ricorrente/appellante, per mancata dimostrazione e non evincibilità dalle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, ed anche dalle molteplici pronunce rese sui conflitti verificatisi tra le parti, ritenute non idonee allo scopo.
Pagina 5 Può al riguardo rilevarsi che quel che emerge e si desume dal complesso delle risultanze dei vari provvedimenti assunti, è la risalente conflittualità tra i germani ed anche tra Pt_2
l'odierno ricorrente e la stessa genitrice -supportata dal fratello subentrata nella Pt_2 posizione del padre/de cuius, non solo per la disponibilità ed utilizzo dei fondi di specie, ma anche per il subentro ai fini dell'assegnazione; si rileva inoltre che ci sono state pronunce che hanno anche constatato la concomitante disponibilità dei fondi in controversia da parte degli eredi, in quanto subentranti nella posizione di titolarità del de cuius.
La mancanza di specifica assegnazione individuata dal de cuius, induce a ritenere che si debba esser verificata inizialmente -e dopo il decesso del de cuius- una condizione di co- detenzione, piuttosto che di compossesso, non profilandosi situazioni che possano comportare la configurabilità di una mera condizione di disponibilità di fatto, ed a fronte di una disponibilità titolata che non è mai venuta meno, non essendo dato ravvisare -si ribadisce- atti idonei ai fini dell'interversione.
Le contrastanti decisioni e valutazioni rese al riguardo nei vari provvedimenti allegati, non possono che confermare tali constatazioni di condizione conflittuale tra soggetti aventi evidentemente pretese rispetto a fondi di derivazione ereditaria, ma non assegnati in via definitiva, neppure dall'Ente proprietario che, nonostante la delibera n. 1151 del 2012 in atti allegata -che avrebbe comportato l'assegnazione all'appellato dando atto del Parte_2 versamento dallo stesso delle somme dovute- non risulta aver dato seguito a tanto.
Non risultano difatti esservi riscontri idonei, ed apprezzabili in tal senso, per quanto desumibile dalle allegazioni in atti.
Si rileva, anzi, la presenza di risultanze in senso contrario, per quanto desumibile dalla decisione emessa nella controversia appositamente introdotta dal nei confronti Parte_1 della Regione, volta ad ottenere il riconoscimento della posizione titolata al fine di poter procedere al riscatto/acquisto dei fondi.
Quanto poi alla questione -sopra indicata sub b)- della correttezza dell'esame delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, ed in particolare della prova testi, occorre considerare, al cospetto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, che dalle relative affermazioni si desume che il ha effettivamente posto in essere, unitamente ad altri soggetti che Parte_2 lo hanno coadiuvato, le condotte oggetto di doglianza da parte del germano ricorrente, con estirpazione di quanto coltivato -foraggio- dal , procedendo ad altra e differente Parte_1 piantumazione sulla zona già in precedenza coltivata da tale ultimo.
Tali acclarate condotte devono esser qualificate -come già rilevato nell'incipit della parte motiva- in termini di spoglio e non di mera turbativa, e quindi sono suscettibili di tutela con apposite iniziative, come quella intrapresa da parte dell'appellante.
Va nella specie, rilevato che non è preclusa al detentore la tutela a mezzo azione di spoglio, ma solo quella a mezzo azione di manutenzione.
Pur essendo l'azione esercitata nella specie, stata espressamente qualificata dalla parte ricorrente, in termini di manutenzione, deve ritenersi, vista la suscettibilità di qualificazione giuridica ex officio della domanda, e per quanto in precedenza chiarito, non esser ravvisabile una mera turbativa.
Va difatti rilevato che nella specie il ha in concreto sottratto la disponibilità della Parte_2 zona di terreno già oggetto di chiara fruizione dal germano a mezzo delle coltivazioni a Pt_1
Pagina 6 foraggio, sradicando il relativo frutto, e procedendo con la piantumazione di piante di pomodoro, in tal guisa non arrecando un mero disturbo e turbativa rispetto alla disponibilità già acquisita dall'odierno appellante, ma privandolo del relativo utilizzo, con occupazione realizzata a mezzo delle proprie coltivazioni, e quindi con sottrazione dei terreni già nella anteatta disponibilità del . Parte_1
Risulta difatti, ed alla stregua delle risultanze del giudizio di primo grado, provato che Pt_1
aveva tale disponibilità -derivante comunque sempre dal titolo identificato- del terreno
[...] dallo stesso coltivata a foraggio, e che il suddetto è stato privato, contro la sua volontà e con azione di forza e repentina, di tale disponibilità, dal germano che ha proceduto ad Pt_2 estirpare le piante e frutti della coltivazione effettuata dal . Parte_1
E' quindi provata la pregressa disponibilità titolata in capo all'odierno appellante, e la chiara azione di spoglio posta in essere dal che ha in tal guisa privato, in modo violento Parte_2
e clandestino, il fratello della disponibilità del bene.
Va d'altronde considerato che non è stata dal fornita prova sulla pregressa Parte_2 disponibilità dei fondi o di porzione dei fondi de quibus, che possa eventualmente giustificare o rendere legittime le condotte oggetto di doglianza.
Non possono quindi essere condivise le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure sulla inconfigurabilità, al cospetto delle descritte condotte, di una innovazione e insuscettibilità di verifica di modificazione alle modalità di utilizzo del bene, per attività poste in essere dal co- detentore.
Quel che assume rilievo è la acclarata disponibilità del fondo in controversia, da parte del
-quanto meno per la parte dallo stesso piantumata- e l'avvenuta sottrazione Parte_1 della disponibilità da parte del con le condotte spoliative innanzi indicate. Parte_2
Tanto comporta la configurabilità della relativa sottrazione della disponibilità, suscettibile di tutela nelle forme dell'art. 1168 c.c., anche a favore del detentore qualificato.
Va d'altronde considerato che pur non assumendo valenza vincolante, anche in termine di giudicato esterno opponibile inter partes, le numerose pronunce in atti allegate, e concernenti i rapporti tra le parti e familiari con riferimento alla gestione e vicende del fondo di specie, tali risultanze possono esser valutabili in quanto attinenti a fatti storici acclarati che comunque attengono alle vicende correlate alla disponibilità dei fondi per cui è causa, alla relativa gestione e coltivazione, ed alle correlate azioni di distruzione e sottrazione del prodotto delle coltivazioni, oltre che alla tentata vendita a terzi soggetti, ed alle questioni verificatesi per il riscatto/acquisto dalla Regione assegnante.
Da tali provvedimenti, risultano difatti esser desumibili molteplici comportamenti tenuti dall'odierno appellato, volti a recare pregiudizio sulle attività agricole svolte dal Pt_1
, condotte per le quali sono anche intervenute condanne penali, con accertamento di
[...] fattispecie di reato che comunque presuppongono la verifica della disponibilità, e della coltivazione dei fondi da parte del . Parte_1
Deve peraltro rilevarsi che vi sono stati anche pronunciamenti in sede sommaria, e per giudizi possessori, favorevoli al , che non sono stati seguiti da successive verifiche nel Parte_1 giudizio di merito, per mancata introduzione dello stesso, potendosi ritenere cristallizzati i relativi effetti accertativi -pur derivanti da una verifica sommaria- sulle questioni proposte, e sulle condotte poste in essere dalla parte destinataria -il delle relative ordinanze. Parte_2
Pagina 7 Le ulteriori questioni sollevate dalle parti, restano assorbite dalle valutazioni che precedono.
All'accoglimento dell'appello, consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado del giudizio, liquidate alla stregua dello scaglione indeterminabile complessità bassa, valore medio/minimo, senza computo della voce istruttoria/trattazione, non essendo stati condotti appositi approfondimenti al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2850/2023 del 16/11/2023 Tribunale di Foggia, così provvede:
In accoglimento dell'appello:
- Ordina la reintegra di , nella detenzione del podere distinto dal n. 4 Parte_1 ricadente in agro di Torremaggiore, località Figurella, N.C.T. foglio 86 part.lla 265 e al foglio 90 part.lle 168-169-447-457, ordinando l'immediata rimozione delle piantine di pomodoro illegittimamente piantate da sul detto fondo;
Parte_2
- Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida: Parte_2
o nella misura di € 3.900,00 per il giudizio di primo grado,
o nella misura di € 5.100,00 per il giudizio di appello,
Il tutto oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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