Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 32/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni
Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola
Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
SPEZIA (SP), il 23/01/1974, residente in [...]25 16039
SESTRI LEVANTE ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. NICATORE SIMONA (C.F. , che C.F._2
la rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 06/02/1973, residente in [...]25 16039 SESTRI
LEVANTE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio
1
lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13-19.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il
12/09/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i figli e rimangono affidati in regime condiviso ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori ma con collocazione abitativa presso la madre, SI. Parte_1
nella casa sita in Sestri Levante, Via Traversaro n 17 C int 1 che viene
[...] assegnata alla madre;
la signora per l'effetto sosterrà i costi di Parte_1
amministrazione ordinaria (somma relativa all'importo spettante al conduttore escluse le somme dovute dai proprietari ) e la tassa rifiuti. Il seguiterà a Pt_2
sostenere i costi per i consumi di elettricità. I coniugi si danno atto che tutti gli arredi (mobili e suppellettili) contenuti nella casa sono in proprietà del SI.
eccezion fatta per la cucina che è in proprietà della SI.ra come Pt_2 Parte_1
sono della medesima tutti gli effetti personali (abiti e gioielli, pc ecc) oltre ad eventuali mobili che la stessa dovesse comprare successivamente alla separazione, di cui la stessa manterrà la proprietà. I coniugi provvederanno con separata scrittura privata a suddividere i regali di nozze.
3. i genitori si alterneranno nell'accudire (materialmente e affettivamente) i figli minori in modo da garantire agli stessi il diritto alla bi-genitorialità e consentendo reciprocamente ai figli di avere una collocazione stabile presso entrambi dove gli stessi trascorreranno i periodi di affidamento e collocazione - come stabiliti- ed anche a tal fine (ed in ogni caso), essi assumono sin d'ora
3 come loro precisa responsabilità giuridica e morale il comportarsi secondo i seguenti canoni:
) faranno sì che le decisioni di maggiore interesse per e quale, Per_1 Per_2
a titolo esemplificativo, quelle riguardanti la salute, l'istruzione e le altre scelte educative/formative, ed ogni altra questione destinata a incidere sulla vita dei figli siano sempre assunte di comune intesa fra essi genitori e nel pieno rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e . Per_1 Per_2
) si riconosceranno reciprocamente uno spazio affettivo adeguato nei rapporti con i figli, al fine di dare concretezza al diritto dei figli di mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori;
) non ostacoleranno la conservazione di rapporti significativi tra i figli e gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, e quindi la frequentazione degli stessi;
) i genitori terranno un reciproco comportamento di tempestiva informazione e di leale e fattiva collaborazione anche in relazione agli aspetti connessi all'ordinaria gestione di vita dei figli evitando per contro atteggiamenti eccessivamente rigidi, pervasivi o d'indebita ingerenza nella vita dell'altro;
) i genitori si asterranno dal riversare sui figli i reciproci dissapori, e ciascuno di essi eserciterà il massimo autocontrollo finalizzato all'assoluto rispetto delle reciproche figure genitoriali, evitando la denigrazione dell'altro e/o del suo ramo familiare;
4. i genitori convengono che, compatibilmente con gli impegni scolastici e di attività sportive e/o ricreative, il padre terrà con sé e secondo i Per_1 Per_2
seguenti tempi, espressamente impegnandosi la mamma a favorire la permanenza dei figli presso il papà:
(a) i figli e potranno essere prelevati dal padre secondo Per_1 Per_2
gli impegni lavorativi previa tempestiva comunicazione alla madre e secondo le esigenze scolastiche e ludiche dei figli;
(b) I figli potranno pernottare presso l'abitazione del padre in base alle esigenze lavorative dello stesso e comunque a weekend alternati. In relazione al pernottamento si precisa che il padre potrà tenere secondo i giorni concordati,
4 successivamente riconducendoli presso la mamma a seguito del pernottamento alla sera- al giorno prestabilito e/o comunque all'orario concordato e pattuito tra le parti.
(c) le festività (da intendersi quelle civili e religiose da calendario) verranno trascorse dai figli con i genitori, secondo il principio dell'alternanza annuale compreso il periodo natalizio.
(d) durante le vacanze estive concesse dal calendario scolastico, i genitori concorderanno, con almeno un mese di anticipo, le date delle vacanze che trascorreranno con i figli, informandosi reciprocamente e tenendo doverosamente in considerazione anche le reciproche esigenze lavorative e di vita. Il padre terrà con sé i figli per quindici giorni (anche non consecutivi)
d'estate e la madre avrà il diritto di trascorrere medesimo periodo di vacanza di quindici giorni anche non consecutivi con i figli;
(e) quando i figli si trovano con uno dei genitori, questi ultimi consentiranno sempre che l'altro genitore possa contattarli telefonicamente almeno una volta al giorno;
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli un assegno mensile di € 600 (seicento) ovvero
300 euro a figlio a mese a far data da dicembre 2024. Tale importo verrà corrisposto alla SI.ra entro il giorno 10 di ciascun mese, mediante Parte_1
ordine di bonifico permanente sul conto corrente intestato alla moglie avente il seguente codice iban IT40VO301503200000000267424. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT dall'omologa dell'accordo.
6. Le parti concorreranno nelle spese straordinarie per i figli secondo le modalità ed i criteri di cui al verbale di riunione della sez. IV Famiglia del Tribunale di
Genova del 15\9\2016 in ragione del 50%.
7. I coniugi si danno atto che alla data di sottoscrizione del ricorso separativo non esistono arretrati da corrispondersi a cura del per il mantenimento Pt_2
ordinario e straordinario dei figli.
8. i coniugi si danno atto che ciascuno di loro è economicamente indipendente;
9. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto anche per i figli minori.
5 10. Le spese legali sono compensate con rinuncia degli avvocati al vincolo della solidarietà”.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 58, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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