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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/10/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1877 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 15/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. RUCCIONE FRANCESCO il quale ha dedotto “Con il presente atto questa difesa impugna e contesta integralmente le difese avversarie esposte nella memoria di costituzione, insistendo per accoglimento del ricorso introduttivoe si riporta alle seguenti conclusioni: previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di legge, ritenere e dichiarare il diritto del sig ad ottenere la prestazioni dell'APE Sociale dal momento di presentazione della domanda;
Parte_1
Conseguentemente condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del medesimo ricorrente dell'Indennità di Ape Sociale richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'odierno difensore dichiaratosi distrattario. “
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria richiamando le conclusioni ivi rassegnate;
letti gli atti del fascicolo, ritenuto in via preliminare di dover dichiarare la inammissibilità delle note scritte depositate da parte ricorrente nella parte in cui non contenendo le sole istanze e conclusioni, configurano una memoria difensiva non autorizzata, ritenuto che va dichiarata la inammissibilità dell'estratto conto certificativo allegato alle suddette note non essendo la necessità del deposito dello stesso scaturita dalle difese dell' dovendo il CP_1 ricorrente provare da principio la sussistenza del requisito contributivo in via amministrativa negata dal resistente;
vista la natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1877 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato in [...] il [...] CF , in giudizio con Parte_1 C.F._1
l'avv. RUCCIONE FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto all'intestato
Tribunale “
1. Previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di legge, ritenere e dichiarare il diritto del sig, ad ottenere la prestazioni dell'APE Sociale dal momento di presentazione della Parte_1
domanda;
2. Conseguentemente condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore del medesimo ricorrente dell'Indennità di Ape Sociale richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.”
Premetteva a dette conclusioni di aver presentato “in data 04/02/2025, domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale” e di avere “Successivamente, in data
01/04/2025” ricevuto dall' comunicazione di reiezione della domanda avverso la quale “in data CP_1
11/04/2025 presentava riesame” che veniva “con comunicazione del 14/04/2025” rigettato “ritenendo (l'Istituito) non perfezionato il requisito dei 18 mesi di attività nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto risultavano solo 305 giornate lavorative nel suddetto periodo”.
Allegando la sussistenza dei requisiti di legge, incardinava il presente giudizio.
Costituitosi in giudizio l' contestava quanto dedotto ed allegato dal ricorrente, CP_1
richiamava la disciplina normativa applicabile ed evidenziava che la reiezione della domanda era dovuta alla mancanza del requisito contributivo precisando che “non è sufficiente il solo requisito contributivo minimo pari a 1560 settimane [30*52], ma occorre che il richiedente negli ultimi 36 mesi precedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dipendente abbia lavorato almeno 18 mesi, pari a 548 giorni (365+183)” senonché “il ricorrente negli ultimi 36 mesi antecedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dipendente ha svolto attività lavorativa per 305 giornate, come da estratto contributivo. .. FATTO PER ALTRO NON … CONTROVERSO”
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 introduce un'indennità a carico dello Stato erogata dall' a favore di soggetti che versino in determinate condizioni previste CP_1
dalla legge medesima, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
Il riconoscimento della indennità è subordinato alla domanda dell'interessato ed è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.
Essa spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996,
i quali si trovino nelle seguenti condizioni: • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente
(genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative elencate nella stessa norma e meglio descritte nell'allegato A del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 con la precisazione che tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all'interruzione predetta.
Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
La legge n. 205/2017 ha poi introdotte nuove categorie di lavori c.d. gravosi ed in particolare per quel che in questa sede rileva gli operai dell'agricoltura prevedendo che “Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608” (l'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli (…) è costituito da 156 contributi giornalieri”).
Nel caso di specie non è contestata la circostanza che negli ultimi 36 mesi antecedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dipendente, il ricorrente ha svolto attività lavorativa per
305 giornate.
Ebbene come in precedenza già evidenziato, ai sensi dell'art.1, commi 179 e ss.gg., della L. 11 dicembre 2016, n. 232, il riconoscimento dell'Ape sociale presuppone che il potenziale beneficiario si trovi (alternativamente) in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 (avendo altresì compiuto il requisito anagrafico dei 63 anni): nel caso oggetto di controversia l'unico requisito in contestazione è integrato dall'effettiva sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti richiesti dalla lett. a) del predetto comma, relativo ai soggetti che “… si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Il ragionamento esposto dal ricorrente, secondo cui l'anno di contribuzione per gli operai agricoli è costituito da 156 contributi giornalieri non è condivisibile
L'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, secondo cui: “Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da
156 contributi giornalieri”, non appare applicabile al caso de quo.
Detta norma, infatti, si connota in termini di specialità rispetto alla disciplina generale e comunque attiene solo alla diversa ipotesi di cui alla lettera d) del comma 179 dell'art.1 della L. n.
232/2016; laddove l'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che: “Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”. Di conseguenza, il suddetto criterio speciale è adottabile – per espressa disposizione di legge – solo al fine di individuare i 6 anni di attività gravosa nei 7 o i 7 anni di attività gravosa nei 10, cioè in relazione ai diversi requisiti previsti dalla distinta disposizione di cui alla lett. d), trattandosi all'evidenza di fattispecie alternativa.
Attesa, dunque, la natura speciale (e quindi di stretta interpretazione, ex art.14 disp. prel. cod. civ.: cfr. Cass., Sez. L, n. 7322/2020) di quest'ultima disposizione normativa e considerata altresì la mancanza di qualsivoglia specifico rinvio (contrariamente a quanto invece avvenuto per la diversa fattispecie di cui alla lett. d), la stessa non appare applicabile all'ipotesi oggetto di controversia.
Peraltro, lo stesso messaggio 3365/2024, pure richiamato dal ricorrente, espressamente CP_1
prevede: “Pertanto, nel caso di lavoratori agricoli, ai fini della valutazione dei 18 mesi occorre considerare, nell'arco temporale di riferimento dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine (come indicato su ), le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e Pt_2
gli eventi figurativi che presuppongono l'esistenza del rapporto di lavoro. Non vanno invece computati i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo.”
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- rigetta il ricorso
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1877 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 15/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. RUCCIONE FRANCESCO il quale ha dedotto “Con il presente atto questa difesa impugna e contesta integralmente le difese avversarie esposte nella memoria di costituzione, insistendo per accoglimento del ricorso introduttivoe si riporta alle seguenti conclusioni: previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di legge, ritenere e dichiarare il diritto del sig ad ottenere la prestazioni dell'APE Sociale dal momento di presentazione della domanda;
Parte_1
Conseguentemente condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del medesimo ricorrente dell'Indennità di Ape Sociale richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'odierno difensore dichiaratosi distrattario. “
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria richiamando le conclusioni ivi rassegnate;
letti gli atti del fascicolo, ritenuto in via preliminare di dover dichiarare la inammissibilità delle note scritte depositate da parte ricorrente nella parte in cui non contenendo le sole istanze e conclusioni, configurano una memoria difensiva non autorizzata, ritenuto che va dichiarata la inammissibilità dell'estratto conto certificativo allegato alle suddette note non essendo la necessità del deposito dello stesso scaturita dalle difese dell' dovendo il CP_1 ricorrente provare da principio la sussistenza del requisito contributivo in via amministrativa negata dal resistente;
vista la natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1877 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato in [...] il [...] CF , in giudizio con Parte_1 C.F._1
l'avv. RUCCIONE FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto all'intestato
Tribunale “
1. Previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di legge, ritenere e dichiarare il diritto del sig, ad ottenere la prestazioni dell'APE Sociale dal momento di presentazione della Parte_1
domanda;
2. Conseguentemente condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore del medesimo ricorrente dell'Indennità di Ape Sociale richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.”
Premetteva a dette conclusioni di aver presentato “in data 04/02/2025, domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale” e di avere “Successivamente, in data
01/04/2025” ricevuto dall' comunicazione di reiezione della domanda avverso la quale “in data CP_1
11/04/2025 presentava riesame” che veniva “con comunicazione del 14/04/2025” rigettato “ritenendo (l'Istituito) non perfezionato il requisito dei 18 mesi di attività nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto risultavano solo 305 giornate lavorative nel suddetto periodo”.
Allegando la sussistenza dei requisiti di legge, incardinava il presente giudizio.
Costituitosi in giudizio l' contestava quanto dedotto ed allegato dal ricorrente, CP_1
richiamava la disciplina normativa applicabile ed evidenziava che la reiezione della domanda era dovuta alla mancanza del requisito contributivo precisando che “non è sufficiente il solo requisito contributivo minimo pari a 1560 settimane [30*52], ma occorre che il richiedente negli ultimi 36 mesi precedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dipendente abbia lavorato almeno 18 mesi, pari a 548 giorni (365+183)” senonché “il ricorrente negli ultimi 36 mesi antecedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dipendente ha svolto attività lavorativa per 305 giornate, come da estratto contributivo. .. FATTO PER ALTRO NON … CONTROVERSO”
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 introduce un'indennità a carico dello Stato erogata dall' a favore di soggetti che versino in determinate condizioni previste CP_1
dalla legge medesima, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
Il riconoscimento della indennità è subordinato alla domanda dell'interessato ed è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.
Essa spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996,
i quali si trovino nelle seguenti condizioni: • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente
(genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative elencate nella stessa norma e meglio descritte nell'allegato A del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 con la precisazione che tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all'interruzione predetta.
Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
La legge n. 205/2017 ha poi introdotte nuove categorie di lavori c.d. gravosi ed in particolare per quel che in questa sede rileva gli operai dell'agricoltura prevedendo che “Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608” (l'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli (…) è costituito da 156 contributi giornalieri”).
Nel caso di specie non è contestata la circostanza che negli ultimi 36 mesi antecedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dipendente, il ricorrente ha svolto attività lavorativa per
305 giornate.
Ebbene come in precedenza già evidenziato, ai sensi dell'art.1, commi 179 e ss.gg., della L. 11 dicembre 2016, n. 232, il riconoscimento dell'Ape sociale presuppone che il potenziale beneficiario si trovi (alternativamente) in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 (avendo altresì compiuto il requisito anagrafico dei 63 anni): nel caso oggetto di controversia l'unico requisito in contestazione è integrato dall'effettiva sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti richiesti dalla lett. a) del predetto comma, relativo ai soggetti che “… si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Il ragionamento esposto dal ricorrente, secondo cui l'anno di contribuzione per gli operai agricoli è costituito da 156 contributi giornalieri non è condivisibile
L'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, secondo cui: “Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da
156 contributi giornalieri”, non appare applicabile al caso de quo.
Detta norma, infatti, si connota in termini di specialità rispetto alla disciplina generale e comunque attiene solo alla diversa ipotesi di cui alla lettera d) del comma 179 dell'art.1 della L. n.
232/2016; laddove l'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che: “Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”. Di conseguenza, il suddetto criterio speciale è adottabile – per espressa disposizione di legge – solo al fine di individuare i 6 anni di attività gravosa nei 7 o i 7 anni di attività gravosa nei 10, cioè in relazione ai diversi requisiti previsti dalla distinta disposizione di cui alla lett. d), trattandosi all'evidenza di fattispecie alternativa.
Attesa, dunque, la natura speciale (e quindi di stretta interpretazione, ex art.14 disp. prel. cod. civ.: cfr. Cass., Sez. L, n. 7322/2020) di quest'ultima disposizione normativa e considerata altresì la mancanza di qualsivoglia specifico rinvio (contrariamente a quanto invece avvenuto per la diversa fattispecie di cui alla lett. d), la stessa non appare applicabile all'ipotesi oggetto di controversia.
Peraltro, lo stesso messaggio 3365/2024, pure richiamato dal ricorrente, espressamente CP_1
prevede: “Pertanto, nel caso di lavoratori agricoli, ai fini della valutazione dei 18 mesi occorre considerare, nell'arco temporale di riferimento dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine (come indicato su ), le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e Pt_2
gli eventi figurativi che presuppongono l'esistenza del rapporto di lavoro. Non vanno invece computati i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo.”
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- rigetta il ricorso
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo