Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 752/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROSSI CRISTINA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi n. cronol. 179/2022 del 26/01/2022, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 281/2022 del 02/02/2022, emesso nell'ambito del procedimento R.G. n. 5979/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
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- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) MANTENIMENTO DEI FIGLI: Il signor si impegna e obbliga a Parte_2
corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 [...]
e , entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti e residenti Per_1 Persona_2
con la madre, un assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul c/c bancario ad ella intestato, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità annue, con decorrenza sin dal mese (da considerarsi compreso) di dicembre 2024. L'assegno sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena, con riferimento al mese di dicembre di ogni anno.
L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli proseguirà sino alla loro indipendenza economica. Qualora uno dei figli trasferisse il proprio domicilio altrove o comunque la madre non abitasse più insieme ai figli, se non ancora indipendenti economicamente, l'assegno di mantenimento relativo al prole sarà corrisposto direttamente al figlio o ai figli;
in tal caso le parti concorderanno comunque la misura della contribuzione da parte di ciascuno di loro per il mantenimento dei figli non economicamente indipendenti. Le parti concordano che l'assegno famigliare percepito per il figlio
, allo stato di euro 199,40 mensili, e qualsiasi eventuale altro emolumento sociale e/o Persona_2
assistenziale spettante ai genitori ma riferibile ai figli sia attribuito nella misura del 100% alla madre
. Le detrazioni fiscali relative alla prole saranno usufruite, qualora fiscalmente possibile, Parte_1 interamente dal padre. I signori e danno infine atto che l'importo del contributo al Pt_1 Pt_2
mantenimento è stato determinato tenendo conto dei periodi di effettiva permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore.
2) SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie relative ai figli e , Persona_1 Persona_2
di seguito elencate, di carattere medico, scolastico e sportivo ricreativo saranno ripartite tra essi genitori nella misura del 50% con le seguenti modalità:
- spese ED (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
f) visite, medicinali e le terapie relative alla patologia da cui è affetta , anche privatistiche, Persona_1
CP_ qualora non coperte dalle somme erogate dall' in ragione della sua disabilità;
pagina 2 di 4 - spese ED (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese ST (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scalastiche, ivi comprese le iscrizioni per l'asilo nido (anche privato, qualora non sia possibile collocare la minore in quello pubblico) e scuola dell'infanzia, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese ST (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese EXTRAST (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività e/o iscrizioni al gruppo scout dei figli (ivi comprese le “uscite”) in quanto attività già precedentemente concordata tra le parti.
- spese EXTRAST (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie suindicate saranno sostenute dai genitori in pari misura, con rimborso pro quota che dovrà essere tempestivamente versato in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento ed, in ogni caso, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui esso viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Entrambe le parti si impegnano a collaborare tra loro e ad informarsi reciprocamente e preventivamente su eventuali visite mediche ed esami relativi a cui dovesse sottoporsi la figlia maggiorenne in considerazione della sue problematiche. Persona_1
3) RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI: Le parti danno atto di provvedere autonomamente al loro personale mantenimento con i rispettivi redditi da lavoro , di aver regolato ogni loro rapporto economico/patrimoniale e di nulla aver a che pretendere l'uno dall'altro.
4) SPESE DI PROCEDURA: Le spese, tutte, relative alla presente procedura, sono ripartite in egual misura tra le parti.”
pagina 3 di 4 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Castelvetro di Modena il
03/07/1999 fra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1999 Atto n. 14 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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